Italia Oggi, 24.2.01

Il Coreco Veneto boccia determinazioni libere

Comuni, sanzioni con test di legalità

DI ALBERTO BARBIERO

È illegittima la determinazione in via generale di sanzioni amministrative per la violazione a ordinanze o regolamenti comunali da parte di un comune che faccia leva per ciò sulla sua autonomia, non rispettando il principio di legalità.

Sono questi i contenuti di un'ordinanza del Coreco Veneto, che ha annullato una deliberazione del consiglio comunale del Comune di Camposampiero (Pd), con la quale veniva ad essere individuato (in 5 milioni di lire) il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per la violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali.

La deliberazione stabiliva anche che sarebbe spettato al sindaco, in sede di redazione di ogni singola ordinanza, stabilire di volta in volta l'importo specifico per le varie tipologie di sanzioni.

In ordine al pagamento in misura ridotta ed all'ordinanza ingiunzione la delibera rinviava alla legge n. 689/81.

L'atto del consiglio comunale configurava peraltro in premessa le problematiche derivanti dall'abrogazione degli artt. 106 e 107 del Tulcp del 1934 ad opera dell'art. 274 del dlgs 267/2000, così come evidenziava la definizione della misura massima delle sanzioni amministrative come esercizio dell'autonomia dell'ente.

Il Coreco, con ordinanza prot. 11880/A/2000, ha ritenuto l'atto consiliare illegittimo per violazione del principio di legalità dettato dall'art. 25 della Costituzione, come peraltro richiamato dall'art. 1 della legge n. 689/81, annullandolo conseguentemente.

A fronte di tale pronunzia sembrano venir meno in modo clamoroso tutte le ipotesi di risoluzione del "vuoto" normativo dato dall'abrogazione degli artt. 106-107 del Tulcp del 1934 facendo ricorso all'autonomia normativa e amministrativa del comune.

L'esperimento di questa via, infatti, se non coordinato con quanto dettato dalla legge n. 689/1981 (in particolare con le previsioni contenute nell'art. 10), può dar luogo nient'altro che a risultati censurabili sotto il profilo della confliggenza evidente con il principio di legalità, costituzionalmente garantito, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

I comuni rischiano di trovarsi in una paradossale situazione, non potendo far valere in alcuna forma il potere sanzionatorio per violazioni a disposizioni di regolamenti o di ordinanze.