ITALIA OGGI,

Risoluzione

DICHIARAZIONI AUTENTICATE SE DI TERZI

di Luigi Oliveri

 

Vanno autenticate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte da persona diversa dal presentatore di un'istanza all'amministrazione pubblica.

E’ questo il principio chiarito con la risoluzione numero 1659799/UL/P/C/50, emanata il 6 dicembre 1999 dal dipartimento della funzione pubblica, secondo la quale, in sostanza, quando l'istanza è presentata da persona diversa dall'interessato non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 10, della leg g e 191/98 (la cosiddetta Bassanini-ter) a mente del quale "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica e ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 3 (che oggi risulta abrogato, ndr) e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Secondo i tecnici del dipartimento della funzione pubblica il collegamento, o meglio lo stretto legame, tra l'istanza e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve presupporre anche l'identità soggettiva tra colui che presenta la domanda e l'autore della dichiarazione in essa contenuta, in quanto detta dichiarazione deve essere considerata un'integrazione del contenuto dell'istanza.

Pertanto, se l’istanza non necessita di autenticazione della firma, purché apposta in presenza di un dipendente addetto o se presentata unitamente a fotocopia (a sua volta non autenticata) del documento d'identità del sottoscrittore, a sensi dell'articolo 3, comma 11 della legge numero 127 del 1997 (la cosiddetta Bassanini bis), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in quanto effettuata da un soggetto di verso dall'istante deve esse autenticata.

Infatti, la mancanza d'identità soggettiva tra il sottoscrittore dell'istanza e della dichiarazione, rende quest'ultima indipendente dalla prima.

Sicché, poiché l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni sulle dichiarazioni sostitutive dell’’atto di notorietà non è stato eliminato, la dichiarazione del terzo deve essere autenticata sensi di quanto previsto dal'articolo 20 della legge numero 15 del 1968.