P. A. e cittadini, è vincente il fai-da-te

di Alberto Barbiero

(articolo pubblicato su Italia Oggi del 23.02.2001)

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e di atto di notorietà (DSAN) divengono, in base a quanto previsto dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa, gli strumenti più importanti per la veicolazione, da parte di interlocutori privati, di dati personali e di informazioni qualificate necessarie alle Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo dell’azione amministrativa.

Il T.U. ha razionalizzato l’impostazione delle dichiarazioni sostitutive, valorizzandone la capacità di "fotografare" situazioni e condizioni personali, sia consolidate e riscontrabili (DSC) sia "dinamiche" (DSAN).

In sostanza l’autocertificazione diviene, con gli accertamenti d’ufficio, il principale canale per l’acquisizione di elementi conoscitivi sui soggetti interessati da procedimenti ed operazioni amministrative.

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione l’art. 46 del Testo unico mette in ordine l’ampia casistica determinatasi per sommatoria in base all’art. 2 della legge n. 15/1968 ed all’art. 1 del D.P.R. n. 403/1998, purtuttavia "risistemando" qualche profilo.

Curiosamente è stata eliminata tra le qualità attestabili quella di "casalinga", che invece ora trova riscontro pubblicistico nell’archivio che si formerà presso l’INAIL in ragione delle assicurazioni obbligatorie.

Altri profili sono stati "semplificati" (si pensi a quello inerente le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, nel quale alcuni riferimenti normativi "ostici" sono stati sostituiti con le’nucleazione delal possibilità di dichiarare tutti gli elementi attestati nel foglio matricolare dello stato di servizio) o addirittura "rivisti", con significative variazioni.

Se infatti in passato una persona poteva dichiarare solo "di non aver riportato condanne penali", ora può invece dichiarare anche "di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali", ma anche di "non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa".

Anche per l’elencazione di "elementi" riportata nell’art. 46 del Testo Unico deve ritenersi che l’applicazione debba versi in senso estensivo. Ad esempio, la DSC con la quale un soggetto "illustra" la propria situazione economica può comprendere una molteplicità di dati ed oinformazioni descrittivi della stessa (dati reddituali, proprietà di beni immobiliari, ecc.), in piena coerenza con quanto sviluppato per altri processi (come nel caso dell’ISEE).

Sul versante delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il Testo Unico (art. 47) razionalizza la normativa previgente, confermando comunque:

a) l’utilizzo delle DSAN per ogni altra ipotesi nella quale non sia possibile fare ricorso alla casistica (a questo punto da ritenersi tassativa) delle DSC;

b) l’utilizzo delle DSAN da parte del dichiarante anche per rappresentare stati, fatti e qualità personali di altri soggetti dei quali egli abbia diretta conoscenza.

Tale possibilità sembra peraltro essere limitata alle DSAN e non estensibile alle DSC (utilizzabili dal dichiarante solo per sé o per altri soggetti, ma con limitazione ai casi previsti dall’art. 4 e dall’art. 5 del T.U.).

Nell’impostazione della modulistica che le Pubbliche Amministrazioni devono mettere a disposizione dei "potenziali autocertificatori" (stante comunque la possibilità che le DSC e le DSAN vengano rese anche su moduli formati interamente dall’interessato, fatti salvi gli elementi essenziali di struttura) si deve procedere ad un’attenta revisione dei riferimenti.

In particolare, prima della dichiarazione deve essere esplicitato che l’interessato rende dati ed informazioni secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. approvativo del T.U. (a seconda dei casi o con esplicitazione contestuale per multidichiarazioni), eventualmente ai sensi dell’art. 3 (se il dichiarante è cittadino straniero), nonché essendo a piena conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 e dal decadimento dai benefici previsto dall’art. 75 in caso di dichiarazioni mendaci o false.

Solo con l’enucleazione di tali elementi (a suo tempo fortemente sostenuta dalla Funzione Pubblica in sede di applicazione del D.P.R. n. 403/1998) le dichiarazioni sostituive "prendono forma".

Alberto Barbiero

 

 

 

Il processo che ha preceduto la pubblicazione del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, seguita con attenzione dagli operatori, ha prodotto un "simpatico" guazzabuglio in ordine al tipo di fonte che avrebbe formalizzato l’articolato normativo.

Nella versione del T.U. diffusa ad ottobre 2000, la bozza era introdotta come "Schema di regolamento per l’approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Nella bozza diffusa nel dicembre 2000 nulla si menzionava, configurandosi tuttavia la forma del decreto come quella tipica del decreto legislativo.

A rafforzamento di tale ipotesi sovveniva l’indicazione, nel sito del Ministero di Giustizia, nelle pagine dell’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti, tra i provvedimenti in corso di pubblicazione del "decreto legislativo 28 dicembre 2000 recante: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Quando tutto lasciava presupporre che la forma definitiva fosse quindi quella del d.lgs., il testo diffuso dalla Funzione Pubblica il 19 febbraio scorso "spiazzava" completamente, essendo presentato come "Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

L’ultima versione, confluente nella Gazzetta ufficiale, si presenta quindi come D.P.R., ingenerando una serie di perplessità (più o meno le stesse verificatesi al momento della pubblicazione del D.P.R. n. 403/1998), in ordine soprattutto alla portata abrogativa di un regolamento nei confronti di fonti legislative.

In realtà il problema non sussiste, in quanto l’art. 7 della legge n. 50/1999 (in base al quale è stato predisposto il Testo Unico) stabilisce chiaramente (comma 3) che "dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione", sia richiamate (nel caso quelle esplicitamente abrogate sono riportate all’art. 77) sia non richiamate tra quelle ancora in vigore.

Alberto Barbiero