Italia Oggi, marzo 2000

 

La lettura fornita dall’ANCI della legge Bassanini

NEGLI UFFICI DI STAFF STOPPATI I DIRIGENTI

di Antonio Ciccia

 

Stop a incarichi dirigenziali negli uffìci degli amministratori degli enti locali. La normativa parebbe escludere l'assunzione di figure dirigenziali negli appositi uffici a disposizione degli uffìci di staff degli organi politici.

Questa la linea di lettura dell'articolo 6, comma 8, della legge 127/97 proposta dall'Anci, Associazione nazionale comuni italiani in risposta a un quesito proposto da un comune. Il quesito chiedeva se in base all'art.6, citato, possono ritenersi legittime strutture sindacali o degli assessorati con dotazioni organiche dirigenziali. La ragione del dubbio si trova nel fatto che l'articolo 6 della legge 127197, come integrato dalla legge 191/98, consente agli amministratori degli enti locali di disporre di appositi uffici anche assumendo collaboratori a tempo, ai quali la disciplina economica giuridica applicata (contratto collettivo nazionale dipendenti con possibilità di sostituire trattamenti accessori con unico emolumento forfettario) appare tale da escludere l'applicazione del contratto dirigenti. La disciplina contrattuale spingerebbe a dire che l'esclusione dei trattamento porta con sé l'impossibilità di inquadramenti dirigenziali.

L'Anci in sostanza condivide questa impostazione, rimarcando che la normativa ricordata per i collaboratori assunti con contratti di lavoro a termine, non eccedente il mandato del sindaco attraverso il richiamo al Ccnl del comparto regioni-enti locali "parrebbe escludere l'assunzione di figure dirigenziali a questo titolo".

L'Anci ricorda, però, che a figure dirigenziali si potrà comunque ricorrere attraverso l'applicazione dell'art. 51, commi 5 e 5-bis della legge 142/90, nei termini previsti dalle precisate disposizioni. Il comma 5 ammette lo statuto dell'ente alla previsione di copertura di posti di responsabili di servizi o di uffìci, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione con contratti a tempo determinato di diritto pubb1ico o privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (per esempio, laurea o iscrizione in albo professionale).

Il comma 5-bis riguarda contratti a tempo determinato, fuori della dotazione organica, per dirigenti e alte specializzazioni negli enti in cui è prevista la dirigenza e contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, in assenza di professionalità interne.