ITALIA OGGI

Mercoledì 7 Febbraio 2001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il giudice del lavoro di Lanciano boccia lo spostamento disposto da un sindaco

No ai dirigenti in parcheggio

Il dipendente non può essere privato di funzioni

DI GAETANO PEDULLA'

La pubblica amministrazione non può spostare un dirigente, "piazzandolo" in un ufficio creato solo per non lasciarlo a braccia conserte.

A stabilirlo è stato il giudice del lavoro di Lanciano, in provincia di Chieti, accogliendo il ricorso di un dirigente del comune, che era stato trasferito da un servizio ricoperto da alcuni anni a un nuovo settore, costituito con carattere d'urgenza e poi lasciato privo di funzioni operative, senza personale e risorse materiali.

La decisione, presa dal sindaco Nicola Fosco "per motivi organizzativi" è stata così censurata dal giudice Luca Monteferrante, che ha disposto il reintegro del ricorrente, Gabriele Rosato, nelle precedenti mansioni.

Per il giudice, infatti, "il nuovo incarico è idoneo a creare un pregiudizio grave e irreparabile alla professionalità e alla carriera del ricorrente, il quale si è trovato di punto in bianco svuotato di qualsiasi potestà decisionale, organizzativa e operativa".

In particolare, il dispositivo della decisione ha fatto perno sull’inconsistenza del nuovo incarico (revisione e adeguamento di statuti e regolamenti).

Contro il ricorso, motivato, secondo il dirigente trasferito (difeso dagli avvocati Giorgio Fregni di Modena e Alessandro Troilo di Lanciano), anche da altri vizi, come la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca, sancito dagli articoli 32 e 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Lanciano, dall'articolo 13, comma 3, del Ccnl per l’area della dirigenza del comparto regioni autonomie Locali, nonché dall'articolo 3 della legge 241 del 1990.

In relazione a quest'ultima violazione, il giudice ha censurato la revoca del dirigente Rosato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità della motivazione.

Quanto alla disposizione di reintegro nella precedente mansione, il giudice ha espressamente sottolineato che, attesa l’inconsistenza, a livello organizzativo, del nuovo ufficio, privo di personale e di mezzi materiali, il trasferimento comporterebbe un gravissimo svilimento della professionalità del dirigente, pregiudizio questo non riparabile attraverso forme di risarcimento del danno, all'esito del giudizio di merito, trattandosi di danni attinenti a diritti di natura non patrimoniale.

In ogni caso, lo spostamento ad altro incarico è idoneo a determinare un grave pregiudizio economico del ricorrente, se si tiene conto che l'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale per gli enti locali prevede espressamente che gli enti devono determinare i valori economici della retribuzione di posizione tenendo conto della collocazione nella struttura organizzativa e delle responsabilità gestionali svolte.

Situazione determinata, nel caso in questione, con il trasferimento del ricorrente a un settore marginale dell'amministrazione.