Italia Oggi, Martedì 12 Giugno 2001 25

La Corte dei conti boccia promozioni di dipendenti privi dei necessari requisiti di professionalità

Nella p.a. dirigenti solo con laurea

Serve uu curriculum di eccellenza per ottenere gli incarichi

 

DI LUIGI OLIVERI

Stop all'assegnazione di incarichi dirigenziali per chiamata diretta a soggetti privi del requisito della laurea e di un curriculum di assoluta eccellenza.

Il no a "promozioni sul campo" non giustificate dal possesso di professionalità spiccatissime e di grande rilievo è stato pronunciato dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità, con deliberazione del 23 maggio 2001, n. 22 (pubblicata sul sito www.giust.it), che ha ritenuto illegittima l'assegnazione, in base dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, di un incarico dirigenziale, conferito dal direttore generale del servizio affari generali e del personale del ministero dell'ambiente con proprio decreto 18/2001 del 7/3/2001, a un dipendente del ministero privo del diploma di laurea.

Il dicastero aveva giustificato l'incarico in base a due specifiche motivazioni. La prima si fondava sulla presunzione che la carenza del possesso del diploma di laurea sarebbe stata superata dal fatto che il dipendente interessato avrebbe svolto le mansioni di funzionario (inquadrato nella posizione economica C2 del ministero) con un'anzianità di servizio superiore al quinquennio.

La seconda motivazione si fondava sulle concrete esperienze di lavoro effettuate dall'interessato, così come richiesto dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 29/1993 (oggi trasfuso nell'identica norma del dlgs 165/2001).

La Corte dei conti ha correttamente posto nel nulla le giustificazioni addotte dal ministero, all'epoca diretto da Willer Bordon.

Quanto alla prima, ha sottolineato che l'esercizio delle mansioni di funzionario per oltre un quinquennio non può certo porre in essere la regola dell'equipollenza con il possesso della laurea, presupposto necessario indispensabile per l'accesso alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 28 del dlgs 165/2001.

Se è vero, del resto, che il personale non laureato può proseguire nella propria carriera, accedendo anche ai posti per i quali è richiesta la laurea come requisito per il concorso, è vero, sottolinea la Corte dei conti, che ciò vale solo per la progressione nell'ambito della medesima area funzionale.

Il che significa che le progressioni verticali sono ammesse esclusivamente nell'ambito dell'area del personale non inquadrato come dirigente, ma per l'accesso alla dirigenza occorre imprescindibilmente il diploma di laurea.

Quanto alle concrete esperienze di servizio, la Corte ha correttamente messo in rilievo che esse debbono necessariamente essere viste e analizzate in stretta connessione con la particolare specializzazione culturale e scientifica richieste dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, quando esso ammette l'assegnazione di incarichi a coloro che abbiano conseguito "una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro".

Pertanto, per concrete esperienze di lavoro non si può ritenere si tratti di qualsiasi concreta esperienza, ma di un'attività di lavoro concreta e qualificata nell'ambito delle specializzazioni professionali, culturali e scientifiche, come per esempio il lavoro come ricercatore presso un ateneo, l'esercizio di una professione intellettuale, la partecipazione a gruppi universitari di sperimentazione e ricerca. Se così non fosse, allora, l'espressione "concrete esperienze di lavoro" potrebbe essere genericamente utilizzata per ritenere che qualsiasi esperienza di lavoro in posizione direttiva possa essere alla base dell'assegnazione di un incarico dirigenziale, il che appare francamente aberrante e, comunque, non coerente col principio di eccellenza, che la Corte dei conti ritiene debba essere alla base dell'assegnazione degli incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, in questione. Pertanto, qualora il dipendente possieda un curriculum di servizio, pur valido, dal quale non traspaia il possesso della laurea o, comunque, il possesso di una professionalità spiccatissima e di eccellenza, il semplice corretto svolgimento delle proprie, doverose e ordinarie funzioni non può essere posto a fondamento di un incarico dirigenziale in base al comma 6, previsto dalla legge per flessibilizzare il sistema del reperimento dei dirigenti, in generale basato sul concorso, come previsto dall'articolo 28 del dlgs 165/2001, ma non per aggirare il sistema medesimo o per assegnare incarichi dirigenziali a personale paradossalmente meno qualificato di quello selezionato mediante i concorsi.

Lo stesso principio è da ritenere applicabile a maggior ragione anche negli enti locali, presso i quali non opera la disposizione di cui all'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, bensì l'articolo 110 del dlgs 267/2000, il quale consente l'assegnazione di incarichi dirigenziali anche extra-dotazione organica con contratti da tempo determinato, sotto l'espressa condizione che i destinatari possiedano i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, non bastando, dunque, una generica concreta esperienza di lavoro, che non sia correlata allo svolgimento di effettive funzioni dirigenziali esercitate in base al possesso di una laurea.