Italia Oggi 7 marzo 2001

TRASFERIMENTI

Dirigenti, mano libera al comune

DI GIAMBATTISTA RIZZA

Per esigenze di servizio il comune può spostare d'ufficio i propri dirigenti in virtù del principio dell'interscambiabilità delle funzioni dirigenziali

ll dirigente ha però diritto a non subire perdite stipendiali.

Lo ha affermato il tribunale di Torino, sez. lavoro, con ordinanza del 6/2/2001.

Nel decidere un ricorso ex 700 cpc di un dirigente comunale, spostato da un settore a un altro, il tribunale ha affermato che l'art.19 del dlgs 29/93 ha statuito l'applicazione di norma del criterio della rotazione degli incarichi.

"L'art.13 del Ccnl per il quadriennio normativo 1998-2001", precisa ancora il giudice torinese, "e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area dirigenziale del comparto regioni e alle autonomie locali ha statuito che gli enti debbano adeguare le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall'art.19, commi 1 e 2, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio a incarichi diversi".

Nel caso in questione il contratto integrativo aziendale del ricorrente non prevedeva affatto che l'assegnazione di un nuovo incarico doveva essere preceduta da una specifica contrattazione con il singolo.

Conseguentemente il quadro della normativa e della contrattazione depone nel senso di un estremo favore rispetto all'interscambiabilità delle funzioni dirigenziali nell'ambito delle quali, ex art. 19, comma 1, dlgs 29/93, non si applica l'art- 2103, comma 1 cc, in relazione all'equivalenza delle mansioni.