Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18-08-1999

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n.286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I
Disposizioni di carattere generale

in vigore dal: 2- 9-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge, come
modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al
comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e potenziare i
meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto altresi' l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che
detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve
attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto
legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri
possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane;
Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta
del 13 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
(valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i
seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili
dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta
l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo
politicoamministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e
c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che
rispondono direttamente agli organi di indirizzo
politicoamministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche
l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari
delle direttive emanate dagli organi di indirizzo
politicoamministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del
successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei
dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono
svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al
vertice dell'unita' organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i
risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o
soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione
medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in
modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita'
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di
gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle
disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri
ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento
finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori
delle universita', all'attivita' didattica del personale della
scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli
enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative
all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle
attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il
diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di
gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico
riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta esclusivamente agli
organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di
indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In
ordine ai fatti cosi' segnalati, e la cui conoscenza consegua
dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione,
non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce
l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.





Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti avente valore
di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997 - supplemento ordinario n. 63.
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, come
modificato dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e'
il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione
e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo
parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere
entro trenta giomi dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti principi e criteri direttivi
per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono essere emanate entro
il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai
criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilita' di direzione
politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le
procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi compatti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei
conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
decorso il quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore
e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di
consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita'
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: ''ai dirigenti generali ed
equiparati'' sono soppresse; alla lettera i) le parole:
''prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono
sostituite dalle seguenti: ''prevedere che la struttura
della contrattazione, le aree di contrattazione e il
rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza
con quelli del settore privato''; la lettera q) e'
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi unici
per profilo professionale'' sono inserite le seguenti:
'', da espletarsi a livello regionale,''.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono, fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997 e' il
seguente:
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativostatistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione
di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i
sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire
con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalita' di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima
celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti
delle attivita' di cui al comma 1".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante la definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la conferenza Stato citta'
ed autonomie locali, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.
- Il comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' il seguente:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto
di preminente interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane".
Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993,
n. 30), e' il seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo.
Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo
esercitano le funzioni di indirizzo
politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo
ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane,
materiali ed economicofinanziarie da destinare alle
diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma
2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro".
- Il comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1999, n. 192) e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione".
- Il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del
1990 e' il seguente:
"6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse
disposizioni di legge".
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), e' il seguente:
"3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata".

Art. 2.
Il controllo interno di regolarita' amministrativa
e contabile
1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile
provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni
vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e,
nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e
quelli con competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono
rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i
principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e
collegi professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non
comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi
espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il
principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine
all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in
proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo
dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra,
ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.
Nota all'art. 2:
- Il comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 1996, n. 303) e' il seguente:
"62. Per effettuare verifiche a campione sui
dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi
ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Analoghe
verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione
pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dei predetti servizi
ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle
finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza".
Art. 3.
Disposizioni sui controlli esterni di regolarita'
amministrativa e contabile
1. E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di
controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la
composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a
compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche
gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte
stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo
restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto
dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e
contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Note all'art. 3:
- L'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259
(Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 aprile 1958, n. 84), e' il seguente:
"Art. 8. - La Corte dei conti, oltre a riferire
annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi
altro momento, se accerti irregolarita' nella
gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga
opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed
al Ministro competente".
- Il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1997, n. 302), cosi recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure
di potenziamento e di incentivazione del parttime). -
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita'
edi ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482".
- L'art. 4 della legge n. 20 del 1994 e' il seguente:
"Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei
conti delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei
bilanci e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti
provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di
un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana".
Art. 4.
Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione
pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della
gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende
misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei
soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione
amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a
singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le
unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i
costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed
economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di
gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16,
comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono
le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva,
periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente
omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei
controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita'
contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le
attivita' di pianificazione e controllo.

Art. 5.
La valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al
riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate
(competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha
periodicita' annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato
ai principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da
parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da partedell'organo
competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al
procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' adottata
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su
proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio
cui e' assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad
uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata
dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato.
Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata
dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce
presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21,
commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita'
dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del
predetto articolo si applicano allorche' i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un
risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il
procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il
procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei
casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte
alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei
singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e
prefettizi.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le flinzioni di cui all'art. 3,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie
per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto
e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma
4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A
tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo
stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e'
determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,
lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a
fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai
dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni
altra norma riguardante la costituzione e la disciplina
dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanzadelle direttive generali da parte
del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'art. 10, del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi
di legittimita'".
- I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n.
29 del 1993 sono i seguenti:
"Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e
della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17
della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il
dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata
con le procedure previste dall'art. 19, e la
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui
all'art. 19, comma 10, presso la medesima
amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi
abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un
periodo non inferiore a due anni. Nei casi di
maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi".
- Il comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con
regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Art. 6.
La valutazione e il controllo strategico
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da
parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva,
della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali
assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori
ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale
attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e
controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di
indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle
risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano
l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti
che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento
degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e
2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle
strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29,
denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata
autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal
Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto
articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo
interno operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita'
delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte
sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 si veda in nota n. 5.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca
"Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'istuto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989,
n. 222.
Capo II
Strumenti del controllo interno

Art. 7.
Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita
una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata
nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle
amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia,
efficienza, economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle
funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico
scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e'
composto da non piu' di sei membri, scelti tra esperti di chiara
fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca
valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche,
politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del
comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun
membro non puo' durare complessivamente in carica per piu' di sei
anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche
o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente
del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in
materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali,
ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per
l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo
interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle
amministrazioni pubbliche non statali.
Note all'art. 7:
- L'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988 n. 214), e'
il seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di
direzione, di collaborazione e di studio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da
consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata
tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di
capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad
esercitare le funzioni predette sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso la
Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e
consenta il normale espletamento delle funzioni
dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio
nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla
base della ripartizione numerica stabilita, con proprio
decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale
o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per
le amministrazioni dello Stato".
Art. 8.
Direttiva annuale del Ministro
1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del
decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e
la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo
livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di
parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche
agli indicatori stabilitidalla documentazione di bilancio per centri
di responsabilita' e per funzioniobiettivo, e determina, in relazione
alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente
indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva,
avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui
all'articolo 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente
costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per
l'elaborazione della direttiva annuale.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n.
29 del 1993 si veda in nota all'art. 5.
- I commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, cosi' recitano:
"3. Gli incarichi di segretario generale di
Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo
unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6".

Art. 9.
Sistemi informativi
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema
di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali
si avvalgono di un sistema informativostatistico unitario, idoneo
alla rilevazionedi grandezze quantitative a carattere economico-
finanziario. La struttura del sistema informativostatisticobasata su
una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo,
ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e
sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e
grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche
elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema
informativostatistico e' organizzato in modo da costituire una
struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del
Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini
del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile
della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di
tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze,
attribuzione a centro di disponibilita');
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento
del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita'
svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione
prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi
effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di
funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del
1997 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"Art. 63 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il
piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per
funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi
finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di
rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo
della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero
del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia
un processo di integrazione dei sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche che rilevano i
trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalita' di
pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite
dal sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli
enti interessati".
- Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni
pubbliche individuano i singoli programmi di attivita'
e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla
rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di
controllo, il Ministero del tesoro, al fine di
rappresentare i profili economici della spesa, previe
intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce
procedure interne e tecniche di rilevazione e
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa
riconducibili alle unita' amministrative cui compete la
gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i
soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni
sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di
indirizzo e coordinamento".
Art. 10.
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle
risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso
previsto. In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono
alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito
degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e
vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico
agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle
altre funzioni di valutazione e controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del
presente decreto e, in particolare: l'articolo 20del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del comma 8,
l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 338; l'articolo 3 -quater della legge 11 luglio 1995,
n. 273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997,
n. 279. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2
i compiti attribuiti ad uffici di controllointerno in materia di
verifiche sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 52,
comma 5, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e
all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 4 i
compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di
controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15
marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 5
i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di
valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui
all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Nulla e'
innovato per quanto riguarda le attivita' dell'ispettorato della
funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controlloo nuclei
di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del
comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non
statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione,
a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente
decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i
principi stessi non compatibili.
5. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione, che ne regoli le modalitadi costituzione e di
funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal
presente decreto.
6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica
amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite
strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli
enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine,
i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle
materie di pertinenza.
Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, si veda in nota all'art. 5.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"Art. 20 (Verifica dei risultati - Responsabilita'
dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i
dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro
affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e
dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al
Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi e attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche vigenti, un apposito
contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche
personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate
esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi'
avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono
composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni
alle ammmistrazioni. In casi di particolare complessita',
il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche
cumulativamente per piu' amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i cornitati metropolitani di cui
all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici
di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2, si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da
emanarsi entro il 10 febbraio 1994. E' consentito
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici
gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con
regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
338 (Regolamento recante semplificazione del
procedimento di conferimento di incarichi individuali
ad esperti da parte dei Ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132) e' il
seguente:
"3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il
termine di cui al comma precedente, il giudizio deve
essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo
di valutazione o dal servizio di controllo interno
previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni".
- L'art. 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273
(Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), e' il
seguente:
"Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). -
1. Per le amministrazioni che non hanno adottato
il regolamento per l'istituzione del servizio di
controllo interno o del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino
all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di
cui al presente articolo.
2. Il servizio di controllo interno e' posto
alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di
autonomia.
3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e'
preposto un collegio di tre membri costituito da due
dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero
cui appartiene il servizio di controllo interno, e da
un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari ordinari. Con unico decreto il
Ministro competente provvede alla nomina del collegio e
all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio
stesso. Al servizio di controllo interno e' assegnato un
nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui
appartiene il servizio o che si trovino in posizione di
comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di
segreteria del collegio sono svolte da un contingente non
superiore alle diciotto unita', appartenenti alle
diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al
presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui
al comma l si esercitano nei confronti dell'attivita'
amministrativa del Ministero presso cui il servizio e'
istituito.
5. Il servizio di controllo interno ha il compito di
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite
ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. In particolare esso:
a) accerta la rispondenza di risultati
dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli
obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle
direttive emanate dal Ministro e ne verifica
l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche' la
trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche
per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei
trattamenti economici accessori alla normativa di settore
ed alle direttive del Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull'attivita'
amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle
altre unita' organizzative e riferisce al Ministro
sull'andamento della gestione, evidenziando le cause
dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con
la segnalazione delle irregolarita' eventualmente
riscontrate e dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del
Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili
dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita'
organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del
controllo sull'attivita' amministrativa.
6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai
documenti amministrativi e puo' richiedere ai
dipartimenti, ai servizi ed alle altre unita'
organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o
notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed
accertamenti diretti.
7. I risultati dell'attivita' del servizio sono
riferiti trimestralmente al dirigente generale competente
ed al Ministro".
- Il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema. di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n.
195), e' il seguente:
"3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di
controllo interno e' l'organismo di riferimento per le
rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della
gestione".
- Il comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"5. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, e'
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero;
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi
dell'art. 20".
- Il comma 2 dell'art. 3-ter del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 maggio 1995 n. 109), e' il seguente:
"2. I servizi di controllo interno dei Ministeri,
istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi
ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero
complessivo dei procedimenti non conclusi entro il
termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine
comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei
dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e
10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e
dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546".
- Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367 (Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa contabili,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 1994), e' il
seguente:
"3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata
tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il
servizio di controllo interno cui e' demandata, ai sensi
dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, la verifica
dell'attuazione del programma e dei risultati della
gestione. Il servizio di controllo interno redige una
relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al
comma 4".
- Il comma 6 dell'art. 20 della legge n. 59 del
1997 e' il seguente:
"6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa".
- Il comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e' il seguente:
"6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per
ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo'
avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta
da amministrazioni ed enti pubblici".
Il comma 1 dell'art. 25-bis del decreto legislativo n.
29 del 1993 e' il seguente:
"1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i
capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche
ed educative alle quali e' stata attribuita
personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto
della specificita' delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche
non appartenenti all'amministrazione stessa".

Capo III
Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi

Art. 11.
Qualita' dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita'
che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela
dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme,
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure
di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte
dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le
condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto
degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili
annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto
riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle
regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle
amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del
presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato,
da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di
criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita'
indipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.
Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi
del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del
suddetto articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Nota all'art. 11:
- L'art. 2 della legge n. 273 del 1995 e' seguente:
"Art. 2 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi
pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica
per i settori individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e riportati nell'allegato elenco n. 2.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle
norme del "Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica.
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre
centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti
di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei
servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla
direttiva e dello schema generale di riferimento,
dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto