ITALIA OGGI, 28.3.00

 

La Cassazione riconosce la possibile coesistenza di rapporti pubblico privato

P.A., DOPPIO LAVORO GARANTITO

Per la seconda attività dovuti paga e contributi

di Antonio Ciccia

 

Doppio lavoro garantito. Il pubblico impiegato che svolge una seconda attività in nero ha diritto allo stipendio pieno, come da contratto di categoria, e ai contributi previdenziali. Potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari da parte dell'ente di appartenenza, ma questo non significa che egli debba perdere il diritto al salario e ai contributi per il lavoro prestato senza alcun inquadramento.

E’ quanto ha disposto la Cassazione (sezione lavoro, n. 2171 del 25 febbraio 2000) riconoscendo la possibilità della consistenza del rapporto di pubblico impiego con quella di lavoro privato. Un insegnante pubblico ha lavorato per oltre 20 anni in una azienda agraria provvedendo a incombenze di carattere contabile, amministrativo.

Quando l'azienda ha "licenziato" l'insegnante, questi si è rivolto al giudice affinché, previo riconoscimento dello status di lavoratore subordinato, gli fosse riconosciuto il diritto a ottenere il conguaglio del salario con l'applicazione delle tabelle contrattuali nonché il diritto alla copertura previdenziale. Di fronte ai giudici di merito che hanno dato ragione all'insegnante (condannando l'azienda al pagamento di oltre 200 milioni oltre la ricostruzione della posizione previdenziale) il datore di lavoro ha sempre sostenuto la tesi dell'incompatibilità delle qualità di pubblico impiegato e di dipendente di una impresa privata. Questa la tesi portata anche all'attenzione della Corte di cassazione, ma senza esito.

La Cassazione ha motivato la sentenza sostenendo in primo luogo che il dovere di esclusività del pubblico dipendente. con il connesso divieto di svolgimento di attività a favore di terzi è posto a tutela della pubblica amministrazione, che può irrogare sanzioni disciplinari, ma non determina la nullità del contratto concluso tra privati.

Ciò significa che se il contratto non è nullo allora bisogna dare corso agli istituti contrattuali previsti. Ma anche se fosse nullo, la Cassazione rileva che, ai sensi dell ticolo 2126 del codice civile, la nullità non produce effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, cosicché comunque il dipendente avrebbe diritto al salario pieno e ai contributi. Nella sentenza si legge ancora che non può escludersi che il pubblico impiegato possa avere energie lavorative da spendere in una seconda attività. In questo caso il giudice di merito deve limitarsi ad accertare se ne rapporto concreto sussistono gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, secondo schemi ormai consolidati nella giurisprudenza. E quindi si tratterà di lavoro dipendente, quando il prestatore di lavoro sia soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sia inserito nell'organizzazione aziendale e sia vincolato a prestare la sua attività materiale in regime di corrispettività con la retribuzione. Altri elementi come la continuità della prestazione, il rispetto di un orario e le modalità di corresponsione del salario possono invece essere disciplinati dalle parti anche con flessibilità.