Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19-11-1998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 396.

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del

funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per

la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica

amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a

norma dell'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio

1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio

1997, n. 127;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il

funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la

formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica

amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Acquisito il parere della conferenza Statocitta' ed autonomie

locali, espresso nella seduta del 26 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i

Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la

specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale e

delle scuole regionali ed interregionali.

1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di

dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito

denominata "Scuola", prevista dall'articolo 17, comma 77, della legge

15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata "legge", e'

disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

2. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia

autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e

provinciali, di seguito denominata "Agenzia", nonche' di personale e

di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.

3. La Scuola cura:

a) la formazione professionale dei segretari comunali ai fini del

rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 17, comma 77, della

legge;

b) i corsi di specializzazione e le relative prove selettive per il

conseguimento della idoneita' a segretario generale, prevista

dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4

dicembre 1997, n. 465;

c) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari

comunali e provinciali;

d) la formazione permanente, l'aggiornamento professionale ed il

perfezionamento di dirigenti della pubblica amministrazione locale;

e) l'elaborazione di studi e ricerche, con particolare riferimento

alle tematiche relative agli enti locali.

4. L'attivita' di formazione dei segretari comunali, consistente

nell'organizzazione del corso, nell'esame di idoneita' e nel rilascio

dell'abilitazione, puo' essere svolta anche mediante convenzione con

la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, ai sensi

dell'articolo 17, comma 77, terzo periodo, della legge.

5. Le scuole regionali ed interregionali previste dall'articolo 17,

comma 79, della legge svolgono i compiti di cui al comma 3, lettere

c), d), e).

6. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione,

aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli

attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado

di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche

numerico.

Art. 2.

Organi della Scuola

1. La Scuola ha un direttore e un comitato tecnicoscientifico.

2. Il direttore, scelto tra esperti di formazione e di pubblica

amministrazione di comprovata professionalita', e' nominato dal

presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio nazionale

di amministrazione dell'Agenzia di seguito denominato "Consiglio".

Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

Con le medesime modalita' e' nominato, tra i predetti esperti, un

vice direttore che coadiuva il direttore nell'espletamento dei propri

compiti e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Il direttore e il vice direttore, se in servizio presso

amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai

sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai

rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola.

3. Il direttore:

a) e' responsabile del funzionamento complessivo e

dell'organizzazione della Scuola, in particolare per quanto concerne

lo svolgimento dell'attivita' didatticoscientifica;

b) convoca e presiede il Comitato tecnicoscientifico;

c) delibera e stipula le convenzioni di cui al presente

regolamento;

d) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite alla

competenza di altri soggetti, adottando i relativi atti;

e) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni

del Comitato tecnicoscientifico.

4. Al direttore ed al vice direttore compete, se in servizio presso

amministrazioni pubbliche, purche' autorizzati dalle stesse, il

trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso

l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di una

indennita' stabilita dal Consiglio nel limite massimo del quaranta

per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il

segretario generale di classe 1 A. Negli altri casi, il trattamento

economico fondamentale e' determinato dal Consiglio sulla base di

quello previsto per i segretari generali di classe 1 A, eventualmente

incrementato dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto

limite massimo.

5. Il comitato tecnico-scientifico e' composto dal direttore, che

lo presiede e da sei componenti, dotati di comprovata esperienza

e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e

di funzionamento della pubblica amministrazione e in materie relative

al sistema delle autonomie locali. I componenti sono scelti tra

le seguenti categorie: professori universitari di ruolo,

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, segretari

comunali e provinciali, dirigenti statali, dirigenti degli

enti locali, e dirigenti dell'imprenditoria pubblica e privata.

6. I componenti del comitato tecnicoscientifico sono nominati dal

presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio e durano

in carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato una sola

volta.

7. Ai componenti del comitato e' riconosciuto per ogni seduta, un

gettone di presenza stabilito dal Consiglio con propria

deliberazione, nella misura massima di centocinquantamilalire che

puo' essere adeguato alla misura del compenso stabilito per i

componenti dei corrispondenti organi della Scuola superiore della

pubblica amministrazione, se piu' favorevole.

8. Sono demandati al comitato tecnicoscientifico, nel rispetto

degli indirizzi fissati dal Consiglio:

a) la programmazione didattica della Scuola e dell'attivita' delle

scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nonche' la

definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di

formazione, tenendo conto delle esigenze di formazione segnalate

dagli organismi interessati;

b) la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento

delle prove di esame;

c) la formulazione di proposte per il riconoscimento dell'idoneita'

degli organismi convenzionati di cui agli articoli 4 e 5.

d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate

dal presente regolamento.

9. La valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita'

formativa e' effettuata secondo i criteri che verranno definiti in

sede di riordino della Scuola superiore della pubblica

amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali,

di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.

Art. 3.

Personale della Scuola

1. L'organizzazione didatticoscientifica della Scuola e' stabilita

dal direttore, sulla base dei criteri deliberati dal comitato

tecnico-scientifico.

2. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale

di personale docente e non docente.

3. Su proposta del direttore, previa deliberazione del comitato

tecnicoscientifico, il Consiglio puo' disporre l'affidamento di

incarichi di docenza annuali, per l'insegnamento delle discipline

fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola, tenendo conto

dell'utilita' economica per la gestione nonche' dei criteri definiti

in sede di revisione delle attribuzioni e delle organizzazioni delle

scuole delle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma

1, lettera l), della legge. Tali incarichi possono essere affidati ad

appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari

di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dirigenti

delle amministrazioni statali e degli enti locali, segretari comunali

e provinciali, nonche' esperti delle discipline professionali e di

base. L'incarico e' attribuito con decreto del direttore.

4. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato

tecnicoscientifico, con decreto del direttore, sono attribuiti gli

incarichi di insegnamento nelle discipline professionali a docenti

universitari, a magistrati, a segretari comunali e provinciali, a

funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonche' ad esperti del

settore pubblico e di quello privato.

5. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato

dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti

delle altre scuole istituite per la formazione e l'aggiornamento

professionale del personale dirigenziale e direttivo delle

amministrazioni pubbliche, o delle scuole di organizzazione aziendale

presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto

corrisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai

propri docenti.

6. Il contingente numerico del personale non docente da adibire

alle attivita' permanenti di organizzazione e gestione della Scuola

e' stabilito dal Consiglio, con propria deliberazione, nel numero

massimo di quaranta unita'. Il contingente stesso puo' essere

aumentato, con provvedimento adottato dal Consiglio, su proposta del

direttore, in relazione alle esigenze connesse all'istituzione delle

scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nei limiti

derivanti dalle disponibilita' di bilancio ed in una percentuale

massima di maggiorazione non superiore ad un terzo, per ciascuna

scuola.

7. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo'

avvalersi, per particolari, motivate esigenze, di segretari comunali

e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o

comandato dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali.

Tale personale conserva il trattamento giuridico ed economico del

comparto di appartenenza. La spesa relativa al trattamento economico

del personale comandato o distaccato da enti pubblici e' posta a

carico del bilancio della Scuola.

Art. 4.

Scuole regionali ed interregionali

1. Il Consiglio istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 79,

della legge una o piu' scuole regionali ed interregionali per la

specializzazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e

provinciali e di dirigenti delle amministrazioni locali.

2. I direttori delle scuole di cui al comma 1, scelti tra esperti

di comprovata professionalita' nel settore della formazione e della

pubblica amministrazione, sono nominati dal presidente dell'Agenzia,

su proposta del direttore della Scuola, previa deliberazione del

comitato tecnicoscientifico, e, se in servizio presso amministrazioni

pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli

articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi

ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola. L'incarico

di direttore ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola

volta. Per tale incarico ai direttori spetta, se in servizio presso

amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo alla

qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza,

eventualmente incrementato di un'indennita' stabilita dal Consiglio

nel limite massimo del venti per cento del trattamento economico

fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1/ B.

Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e'

determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i

segretari generali di classe 1/ B, eventualmente incrementato

dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo.

Tale indennita' puo' essere incrementata non oltre il venti per cento

per le scuole interregionali e per quelle istituite nelle regioni di

maggior rilievo per dimensioni e popolazione.

3. I direttori delle scuole regionali ed interregionali formulano

proposte al direttore della Scuola per la definizione dei piani di

studio e dei programmi didattici e per la stipula delle convenzioni

con gli organismi di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Il Consiglio puo', per gli stessi fini di cui al comma 1,

deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore

dell'amministrazione dell'interno, la Scuola superiore della pubblica

amministrazione, le universita', il Formez, nonche' gli altri

istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca pubblici e

privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e

qualificazione professionale.

5. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato

tecnicoscientifico della Scuola, ai sensi dell'articolo 2, comma 8,

lettera c), del presente regolamento, riconosce, con propria

delibera, la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente,

fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in attuazione

dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.

Art. 5.

Finalita' e modalita' di svolgimento dell'attivita' didattica

della Scuola e delle scuole regionali ed interregionali

1. L'attivita' didattica e' finalizzata alla formazione,

all'aggiornamento, alla specializzazione dei segretari comunali e

provinciali. L'attivita' didattica espletata nei confronti di

dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale e'

svolta secondo le disposizioni dell'articolo 6.

2. L'attivita' didattica comprende interventi formativi anche in

materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, di

tecniche di valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attivita',

ed e' realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con

esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale,

comunitaria ed internazionale, nonche' di pubbliche amministrazioni

estere.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento

e di specializzazione, anche in sede decentrata, il Consiglio puo'

deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore

dell'amministrazione dell'interno, con la Scuola superiore della

pubblica amministrazione, con le universita', con il Formez, nonche'

con gli altri istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca

pubblici e privati che presentino i necessari requisiti di

organizzazione e qualificazione professionale.

4. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato

tecnicoscientifico della Scuola, riconosce con propria delibera, per

i soggetti diversi dalla Scuola superiore dell'amministrazione

dell'interno, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,

dalle universita' e dal Formez, la sussistenza dei requisiti di cui

al comma 3 fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in

attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.

5. Le singole convenzioni per l'attivita' della Scuola e delle

scuole regionali ed interregionali sono deliberate dal direttore, in

attuazione delle scelte e dei criteri stabiliti dal Consiglio, previo

parere del comitato tecnicoscientifico e, nel caso di scuole

regionali ed interregionali, su proposta dei direttori delle scuole.

Art. 6.

Formazione, aggiornamento e perfezionamento di dirigenti ed

equiparati della pubblica amministrazione locale

1. L'attivita' formativa di aggiornamento e specializzazione di

dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale e'

svolta dalla Scuola e dalle scuole regionali ed interregionali,

mediante apposite convenzioni con gli enti che le richiedono e sui

quali gravano i relativi oneri. Le convenzioni, che disciplinano sia

i contenuti, sia le modalita' di espletamento dell'attivita'

formativa e l'entita' del relativo onere, sono deliberate e stipulate

secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5, comma 5.

2. L'attivita' formativa e' svolta in armonia con i criteri

stabiliti in materia a livello nazionale, assicurando le specifiche

esigenze di perfezionamento ed aggiornamento segnalate dagli enti,

mediante un approccio interdisciplinare finalizzato anche

all'acquisizione di nuove tecniche di gestione per l'esercizio della

funzione manageriale, ed una conoscenza complessiva delle questioni

relative al monitoraggio e controllo della gestione e della qualita'

dei servizi pubblici.

3. L'attivita' formativa relativa a corsiconcorsi, svolta nei

confronti di dirigenti e soggetti equiparati della pubblica

amministrazione locale, potra' essere svolta dalla Scuola e dalle

scuole regionali ed interregionali nei limiti e secondo le modalita'

in cui la materia dell'accesso sara' demandata agli istituti

formativi pubblici.

4. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione,

aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli

attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado

di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche

numerico.

Art. 7.

Spese per il funzionamento della Scuola

e delle scuole regionali ed interregionali

1. Le attivita' ed il funzionamento della Scuola e delle scuole

regionali ed interregionali sono finanziati con il fondo di cui

all'articolo 17, comma 80, della legge.

2. Il direttore della Scuola, sentiti i direttori delle scuole

regionali ed interregionali, presenta al Consiglio, entro il 31

ottobre di ogni anno, un programma delle attivita' didattiche da

svolgere direttamente o a mezzo di convenzioni nell'anno successivo,

sull'intero territorio nazionale, unitamente ad un dettagliato

documento finanziario, nel quale sono indicate separatamente per ogni

sede, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e

quelle di organizzazione dei corsi.

3. Il programma e' deliberato, entro il successivo mese di

novembre, dal Consiglio che assegna i necessari finanziamenti.

4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidata al

direttore della Scuola ed ai direttori delle scuole regionali ed

interregionali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24,

25, 26, 27, 28, 29 e l'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della

Scuola ed i direttori delle scuole regionali ed interregionali

presentano al Consiglio il rendiconto annuale della gestione redatto

secondo le istruzioni dello stesso Consiglio. Le disponibilita'

finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite

all'Agenzia.

6. Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il direttore della

Scuola ed i direttori delle scuole regionali ed interregionali

trasmettono al responsabile del servizio finanziario dell'Agenzia,

secondo le istruzioni del Consiglio, i dati contabili della gestione

effettuata nel mese precedente per consentire la tenuta della

contabilita' complessiva.

7. Per il primo anno di funzionamento, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, viene deliberato

il programma delle attivita' didattiche ed assegnati i relativi

finanziamenti dall'Agenzia.

Art. 8.

Relazione sull'attivita' della Scuola

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i direttori delle scuole

inviano una relazione dell'attivita' svolta, al fine di consentire la

predisposizione della relazione generale da parte del direttore della

Scuola che deve essere inviata al Consiglio entro i trenta giorni

successivi, anche al fine della valutazione dei risultati conseguiti

rispetto agli obiettivi prefissati. Alla relazione generale sono

allegate le relazioni dei singoli direttori delle scuole.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Napolitano, Ministro dell'interno

Bassanini, Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali

Ciampi, Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione

economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 28

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore

di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri), e' il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

richiesta, possono essere emanati regolamenti per

disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e

dei decreti legislativi recanti norme di principio,

esclusi quelli relativi a materie riservate alla

competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non

si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione e il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro

dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".

- Il testo dell'art. 17, commi 77, 78, 79 e 80, della

legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo

snellimento dell'attivita' amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:

"77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non

puo' essere superiore al numero dei comuni e delle

province ridotto del numero delle sedi unificate,

maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni

dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale

all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di

scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di

provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di

stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario

comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'agenzia

regionale. L'iscrizione all'albo e' subordinata al

possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore

per la formazione e la specializzazione dei dirigenti

della pubblica amministrazione locale ovvero dalla

sezione antonoma della Scuola superiore

dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79.

Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a

cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,

scienze politiche, economia e commercio.

78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le

organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti

locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono

disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e

l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione

dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in

fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli

iscritti all'albo provvisorio, le modalita' di

svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il

passaggio tra le fasce professionali, il procedimento

disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei

segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.

Le abrogazioni e le modificazioni previste dal

regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore del regolamento

stesso. Il regolamento dovra' conformarsi ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia

nel limite massimo costituito dal personale del servizio

segretari comunali e provinciali dell'amministrazione

civile dell'interno;

b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia

mediante utilizzo delle procedure in materia di

mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga

alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale

dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando

anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

c) previsione di un esame di idoneita' per

l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi

promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la

specializzazione dei dirigenti della pubblica

amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma

della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

di cui al comma 79;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia

anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'

generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di

sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al

controllo della Corte dei conti;

e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non

chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze

dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza,

ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti

alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni

pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed

interregionali per la formazione e la specializzazione dei

segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della

pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi

previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola

superiore dell'amministrazione dell'interno. Con

regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sentite le

organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli

enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il

funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole

determinando i criteri per l'eventuale stipula di

convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede

decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e

ricerca.

80. Per il proprio funzionamento e per quello

della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di

mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i

proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42

della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive

modificazioni".

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 17, commi 77 e 79, della legge

15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 14 del D P.R. 4 dicembre

1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in

materia di ordinamento dei segretari comunali e

provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge

15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:

"Art. 14 (Idoneita' a segretario generale). -

1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina

recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro,

l'idoneita' a segretario generale, per la nomina a sedi

di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,

si consegue mediante superamento delle prove selettive

previste dal piano di studi di apposito corso di

specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art.

17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non

puo' superare il settanta per cento dei partecipanti al

corso di specializzazione. Colui che non consegue

l'idoneita' non puo' partecipare al corso per l'anno

successivo.

2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si

consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima

per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000

abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

3. Il conseguimento dell'idoneita' comporta

l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali

dell'albo.

4. I corsi di specializzazione possono essere svolti

a livello regionale o interregionale e sono disciplinati

con provvedimento del consiglio nazionale di

amministrazione.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono

ammessi i segretari comunali in servizio da almeno

quattro anni. Al corso di specializzazione per il

conseguimento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono

ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla

data della nomina a segretario generale.

6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine

di favorire un funzionale ed equilibrato assetto

dell'albo e delle fasce professionali, determina, con

cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da

ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per

l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero

degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal

consiglio nazionale di amministrazione".

Note all'art. 2:

- Il testo degli articoli 58 e 59 del D P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati dello Stato), e' il seguente:

"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il

collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il

disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti

pubblici attinenti agli interessi

dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino

nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella

qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella

qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto

un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto

dei Ministri competenti di concerto con il Ministro

per il tesoro, sentito l'impiegato.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con

qualifica non inferiore a direttore generale si provvede

in conformita' al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere

collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".

"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori

ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano

le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la

promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in

organico andando ad occupare, secondo l'ordine della

graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di

ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la

promozione o con la nomina permanga la possibilita' di

collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di

nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche

nella nuova qualifica".

- Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della legge

15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:

"Art. 7 (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59).

- 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le

seguenti modifiche:

a)-i) (Omissis);

l) all'art. 12, comma 1, la lettera t), e'

sostituita dalla seguente:

'' t) prevedere che i processi di riordinamento e

razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da

adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,

all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione

della Scuola superiore della pubblica

amministrazione e delle altre scuole delle

amministrazioni centrali''".

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della

legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art.

2.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 17, comma 79, della legge 15

maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

- Per il testo degli articoli 58 e 59 del D P.R. 10

gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della

legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art.

2.

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della

legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art.

2.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 17, comma 80, della legge 15

maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e

dell'art. 30, commi 1 e 2, del D P.R. 4 dicembre 1997,

n. 465 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1), e'

il seguente:

"Art. 24 (Gestione delle entrate). - 1. Tutte le entrate

spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai

soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso

l'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. La gestione delle entrate e' affidata al

responsabile del servizio che adotta tutti gli atti

necessari".

"Art. 25 (Gestione delle spese). - 1. La gestione delle

spese e' affidata al responsabile del servizio finanziario

centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto

forma di determinazione, con l'osservanza degli

indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale

di amministrazione.

2. Ciascuna spesa autorizzata non puo' in alcun caso

superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato

dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Il pagamento e' disposto con mandato emesso

sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la

dotazione del capitolo, i pagamenti gia' disposti

sullo stesso capitolo, la disponibilita', il creditore

con generalita', residenza e codice fiscale, la

modalita' di pagamento da lui prescelta e la data".

"Art. 26 (Servizio di cassa). - 1. Il servizio di cassa

e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad

un istituto di credito, previo esperimento di apposita

gara.

2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed

effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le

disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con

i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui

mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e

datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal

creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.

3. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli

incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa

che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del

servizio finanziario centrale dell'Agenzia.

4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la

periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria,

dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione

sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le

comunicazioni.

5. L'istituto cassiere rende noto all'Agenzia il conto di

cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio

dell'anno successivo. Il conto di cassa e'

approvato dal consiglio nazionale di amministrazione

entro il mese di febbraio dello stesso anno di

presentazione".

"Art. 27 (Contabilita' dell'Agenzia). - 1. Il

responsabile del servizio finanziario centrale e'

responsabile della tenuta della contabilita' analitica,

secondo le norme vigenti.

2. Il responsabile del servizio finanziario

centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e

delle relative scritture, nell'ambito della contabilita'

analitica.

3. Il responsabile del servizio finanziario centrale

riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi

periferiche, curando anche la corretta periodicita' delle

comunicazioni".

"Art. 28 (Servizio di economato). - 1. Per le spese, il

cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di

amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in

materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di

manutenzione, e' istituito un servizio di economato,

affidato ad un funzionario.

2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a

carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso

effettua mensilmente rendicondazioni al responsabile del

servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono

ridotte a fine esercizio all'importo

effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto.

3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle

anticipazioni ricevute e delle spese effettuate".

"Art. 29 (Acquisizione di beni e servizi). - 1.

All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a

mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle

condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio

di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in

economia, per le forniture economali entro il valore

massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il singolo limite stabilito dal

consiglio di amministrazione e per le forniture di

prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva,

e' consentito procedere alla scelta del contraente a

trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di

esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite

deve essere effettuata una gara di licitazione privata

con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di

dettagliato capitolato tecnico.

3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti

provvede il responsabile del servizio finanziario

centrale. Per la valutazione delle offerte di gara puo'

essere nominata apposita commissione composta, di

norma, da personale dell'Agenzia e solo in via

eccezionale da esperti esterni.

4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad

universita' e centri specializzati, o a persone di

riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con

provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma

individuale o collettiva, da parte del personale

dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal

responsabile del servizio finanziario centrale. Per

importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo

puo' essere sostituito da certificato di regolare

esecuzione del responsabile del servizio finanziario

centrale".

"Art. 30 (Sedi regionali). - 1. Nelle sedi

regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a

mezzo di apertura di credito presso filiali dell'istituto

cassiere, disposte sulla base di un programma generale

deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.

2. In dette sedi un responsabile viene preposto al

servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per

la gestione delle entrate e delle spese che sono

attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del

servizio finanziario centrale".