Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19-11-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 396.
Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del
funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a
norma dell'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica
amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Acquisito il parere della conferenza Statocitta' ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 26 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti della Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale e
delle scuole regionali ed interregionali.
1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di
dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito
denominata "Scuola", prevista dall'articolo 17, comma 77, della legge
15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata "legge", e'
disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
2. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, di seguito denominata "Agenzia", nonche' di personale e
di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.
3. La Scuola cura:
a) la formazione professionale dei segretari comunali ai fini del
rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 17, comma 77, della
legge;
b) i corsi di specializzazione e le relative prove selettive per il
conseguimento della idoneita' a segretario generale, prevista
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465;
c) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari
comunali e provinciali;
d) la formazione permanente, l'aggiornamento professionale ed il
perfezionamento di dirigenti della pubblica amministrazione locale;
e) l'elaborazione di studi e ricerche, con particolare riferimento
alle tematiche relative agli enti locali.
4. L'attivita' di formazione dei segretari comunali, consistente
nell'organizzazione del corso, nell'esame di idoneita' e nel rilascio
dell'abilitazione, puo' essere svolta anche mediante convenzione con
la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 77, terzo periodo, della legge.
5. Le scuole regionali ed interregionali previste dall'articolo 17,
comma 79, della legge svolgono i compiti di cui al comma 3, lettere
c), d), e).
6. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione,
aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli
attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado
di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche
numerico.
Art. 2.
Organi della Scuola
1. La Scuola ha un direttore e un comitato tecnicoscientifico.
2. Il direttore, scelto tra esperti di formazione e di pubblica
amministrazione di comprovata professionalita', e' nominato dal
presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio nazionale
di amministrazione dell'Agenzia di seguito denominato "Consiglio".
Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
Con le medesime modalita' e' nominato, tra i predetti esperti, un
vice direttore che coadiuva il direttore nell'espletamento dei propri
compiti e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.
Il direttore e il vice direttore, se in servizio presso
amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai
sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai
rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola.
3. Il direttore:
a) e' responsabile del funzionamento complessivo e
dell'organizzazione della Scuola, in particolare per quanto concerne
lo svolgimento dell'attivita' didatticoscientifica;
b) convoca e presiede il Comitato tecnicoscientifico;
c) delibera e stipula le convenzioni di cui al presente
regolamento;
d) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite alla
competenza di altri soggetti, adottando i relativi atti;
e) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni
del Comitato tecnicoscientifico.
4. Al direttore ed al vice direttore compete, se in servizio presso
amministrazioni pubbliche, purche' autorizzati dalle stesse, il
trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso
l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di una
indennita' stabilita dal Consiglio nel limite massimo del quaranta
per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il
segretario generale di classe 1 A. Negli altri casi, il trattamento
economico fondamentale e' determinato dal Consiglio sulla base di
quello previsto per i segretari generali di classe 1 A, eventualmente
incrementato dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto
limite massimo.
5. Il comitato tecnico-scientifico e' composto dal direttore, che
lo presiede e da sei componenti, dotati di comprovata esperienza
e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e
di funzionamento della pubblica amministrazione e in materie relative
al sistema delle autonomie locali. I componenti sono scelti tra
le seguenti categorie: professori universitari di ruolo,
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, segretari
comunali e provinciali, dirigenti statali, dirigenti degli
enti locali, e dirigenti dell'imprenditoria pubblica e privata.
6. I componenti del comitato tecnicoscientifico sono nominati dal
presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio e durano
in carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato una sola
volta.
7. Ai componenti del comitato e' riconosciuto per ogni seduta, un
gettone di presenza stabilito dal Consiglio con propria
deliberazione, nella misura massima di centocinquantamilalire che
puo' essere adeguato alla misura del compenso stabilito per i
componenti dei corrispondenti organi della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, se piu' favorevole.
8. Sono demandati al comitato tecnicoscientifico, nel rispetto
degli indirizzi fissati dal Consiglio:
a) la programmazione didattica della Scuola e dell'attivita' delle
scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nonche' la
definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di
formazione, tenendo conto delle esigenze di formazione segnalate
dagli organismi interessati;
b) la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento
delle prove di esame;
c) la formulazione di proposte per il riconoscimento dell'idoneita'
degli organismi convenzionati di cui agli articoli 4 e 5.
d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate
dal presente regolamento.
9. La valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita'
formativa e' effettuata secondo i criteri che verranno definiti in
sede di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali,
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.
Art. 3.
Personale della Scuola
1. L'organizzazione didatticoscientifica della Scuola e' stabilita
dal direttore, sulla base dei criteri deliberati dal comitato
tecnico-scientifico.
2. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale
di personale docente e non docente.
3. Su proposta del direttore, previa deliberazione del comitato
tecnicoscientifico, il Consiglio puo' disporre l'affidamento di
incarichi di docenza annuali, per l'insegnamento delle discipline
fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola, tenendo conto
dell'utilita' economica per la gestione nonche' dei criteri definiti
in sede di revisione delle attribuzioni e delle organizzazioni delle
scuole delle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma
1, lettera l), della legge. Tali incarichi possono essere affidati ad
appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari
di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dirigenti
delle amministrazioni statali e degli enti locali, segretari comunali
e provinciali, nonche' esperti delle discipline professionali e di
base. L'incarico e' attribuito con decreto del direttore.
4. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato
tecnicoscientifico, con decreto del direttore, sono attribuiti gli
incarichi di insegnamento nelle discipline professionali a docenti
universitari, a magistrati, a segretari comunali e provinciali, a
funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonche' ad esperti del
settore pubblico e di quello privato.
5. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato
dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti
delle altre scuole istituite per la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale dirigenziale e direttivo delle
amministrazioni pubbliche, o delle scuole di organizzazione aziendale
presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto
corrisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai
propri docenti.
6. Il contingente numerico del personale non docente da adibire
alle attivita' permanenti di organizzazione e gestione della Scuola
e' stabilito dal Consiglio, con propria deliberazione, nel numero
massimo di quaranta unita'. Il contingente stesso puo' essere
aumentato, con provvedimento adottato dal Consiglio, su proposta del
direttore, in relazione alle esigenze connesse all'istituzione delle
scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nei limiti
derivanti dalle disponibilita' di bilancio ed in una percentuale
massima di maggiorazione non superiore ad un terzo, per ciascuna
scuola.
7. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo'
avvalersi, per particolari, motivate esigenze, di segretari comunali
e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o
comandato dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali.
Tale personale conserva il trattamento giuridico ed economico del
comparto di appartenenza. La spesa relativa al trattamento economico
del personale comandato o distaccato da enti pubblici e' posta a
carico del bilancio della Scuola.
Art. 4.
Scuole regionali ed interregionali
1. Il Consiglio istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 79,
della legge una o piu' scuole regionali ed interregionali per la
specializzazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e
provinciali e di dirigenti delle amministrazioni locali.
2. I direttori delle scuole di cui al comma 1, scelti tra esperti
di comprovata professionalita' nel settore della formazione e della
pubblica amministrazione, sono nominati dal presidente dell'Agenzia,
su proposta del direttore della Scuola, previa deliberazione del
comitato tecnicoscientifico, e, se in servizio presso amministrazioni
pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli
articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi
ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola. L'incarico
di direttore ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola
volta. Per tale incarico ai direttori spetta, se in servizio presso
amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo alla
qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza,
eventualmente incrementato di un'indennita' stabilita dal Consiglio
nel limite massimo del venti per cento del trattamento economico
fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1/ B.
Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e'
determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i
segretari generali di classe 1/ B, eventualmente incrementato
dell'indennita' stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo.
Tale indennita' puo' essere incrementata non oltre il venti per cento
per le scuole interregionali e per quelle istituite nelle regioni di
maggior rilievo per dimensioni e popolazione.
3. I direttori delle scuole regionali ed interregionali formulano
proposte al direttore della Scuola per la definizione dei piani di
studio e dei programmi didattici e per la stipula delle convenzioni
con gli organismi di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Il Consiglio puo', per gli stessi fini di cui al comma 1,
deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, le universita', il Formez, nonche' gli altri
istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca pubblici e
privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e
qualificazione professionale.
5. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato
tecnicoscientifico della Scuola, ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
lettera c), del presente regolamento, riconosce, con propria
delibera, la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente,
fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in attuazione
dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.
Art. 5.
Finalita' e modalita' di svolgimento dell'attivita' didattica
della Scuola e delle scuole regionali ed interregionali
1. L'attivita' didattica e' finalizzata alla formazione,
all'aggiornamento, alla specializzazione dei segretari comunali e
provinciali. L'attivita' didattica espletata nei confronti di
dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale e'
svolta secondo le disposizioni dell'articolo 6.
2. L'attivita' didattica comprende interventi formativi anche in
materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, di
tecniche di valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attivita',
ed e' realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con
esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale,
comunitaria ed internazionale, nonche' di pubbliche amministrazioni
estere.
3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento
e di specializzazione, anche in sede decentrata, il Consiglio puo'
deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno, con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, con le universita', con il Formez, nonche'
con gli altri istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca
pubblici e privati che presentino i necessari requisiti di
organizzazione e qualificazione professionale.
4. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato
tecnicoscientifico della Scuola, riconosce con propria delibera, per
i soggetti diversi dalla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
dalle universita' e dal Formez, la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 3 fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in
attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge.
5. Le singole convenzioni per l'attivita' della Scuola e delle
scuole regionali ed interregionali sono deliberate dal direttore, in
attuazione delle scelte e dei criteri stabiliti dal Consiglio, previo
parere del comitato tecnicoscientifico e, nel caso di scuole
regionali ed interregionali, su proposta dei direttori delle scuole.
Art. 6.
Formazione, aggiornamento e perfezionamento di dirigenti ed
equiparati della pubblica amministrazione locale
1. L'attivita' formativa di aggiornamento e specializzazione di
dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale e'
svolta dalla Scuola e dalle scuole regionali ed interregionali,
mediante apposite convenzioni con gli enti che le richiedono e sui
quali gravano i relativi oneri. Le convenzioni, che disciplinano sia
i contenuti, sia le modalita' di espletamento dell'attivita'
formativa e l'entita' del relativo onere, sono deliberate e stipulate
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5, comma 5.
2. L'attivita' formativa e' svolta in armonia con i criteri
stabiliti in materia a livello nazionale, assicurando le specifiche
esigenze di perfezionamento ed aggiornamento segnalate dagli enti,
mediante un approccio interdisciplinare finalizzato anche
all'acquisizione di nuove tecniche di gestione per l'esercizio della
funzione manageriale, ed una conoscenza complessiva delle questioni
relative al monitoraggio e controllo della gestione e della qualita'
dei servizi pubblici.
3. L'attivita' formativa relativa a corsiconcorsi, svolta nei
confronti di dirigenti e soggetti equiparati della pubblica
amministrazione locale, potra' essere svolta dalla Scuola e dalle
scuole regionali ed interregionali nei limiti e secondo le modalita'
in cui la materia dell'accesso sara' demandata agli istituti
formativi pubblici.
4. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione,
aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli
attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado
di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche
numerico.
Art. 7.
Spese per il funzionamento della Scuola
e delle scuole regionali ed interregionali
1. Le attivita' ed il funzionamento della Scuola e delle scuole
regionali ed interregionali sono finanziati con il fondo di cui
all'articolo 17, comma 80, della legge.
2. Il direttore della Scuola, sentiti i direttori delle scuole
regionali ed interregionali, presenta al Consiglio, entro il 31
ottobre di ogni anno, un programma delle attivita' didattiche da
svolgere direttamente o a mezzo di convenzioni nell'anno successivo,
sull'intero territorio nazionale, unitamente ad un dettagliato
documento finanziario, nel quale sono indicate separatamente per ogni
sede, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e
quelle di organizzazione dei corsi.
3. Il programma e' deliberato, entro il successivo mese di
novembre, dal Consiglio che assegna i necessari finanziamenti.
4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidata al
direttore della Scuola ed ai direttori delle scuole regionali ed
interregionali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24,
25, 26, 27, 28, 29 e l'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della
Scuola ed i direttori delle scuole regionali ed interregionali
presentano al Consiglio il rendiconto annuale della gestione redatto
secondo le istruzioni dello stesso Consiglio. Le disponibilita'
finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite
all'Agenzia.
6. Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il direttore della
Scuola ed i direttori delle scuole regionali ed interregionali
trasmettono al responsabile del servizio finanziario dell'Agenzia,
secondo le istruzioni del Consiglio, i dati contabili della gestione
effettuata nel mese precedente per consentire la tenuta della
contabilita' complessiva.
7. Per il primo anno di funzionamento, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, viene deliberato
il programma delle attivita' didattiche ed assegnati i relativi
finanziamenti dall'Agenzia.
Art. 8.
Relazione sull'attivita' della Scuola
1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i direttori delle scuole
inviano una relazione dell'attivita' svolta, al fine di consentire la
predisposizione della relazione generale da parte del direttore della
Scuola che deve essere inviata al Consiglio entro i trenta giorni
successivi, anche al fine della valutazione dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi prefissati. Alla relazione generale sono
allegate le relazioni dei singoli direttori delle scuole.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Napolitano, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 28
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
- Il testo dell'art. 17, commi 77, 78, 79 e 80, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:
"77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non
puo' essere superiore al numero dei comuni e delle
province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni
dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale
all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di
scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di
stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'agenzia
regionale. L'iscrizione all'albo e' subordinata al
possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla
sezione antonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a
cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti
locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in
fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli
iscritti all'albo provvisorio, le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il
passaggio tra le fasce professionali, il procedimento
disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei
segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
Le abrogazioni e le modificazioni previste dal
regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso. Il regolamento dovra' conformarsi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia
nel limite massimo costituito dal personale del servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione
civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia
mediante utilizzo delle procedure in materia di
mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga
alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando
anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita' per
l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi
promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di
sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al
controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza,
ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni
pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed
interregionali per la formazione e la specializzazione dei
segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno. Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole
determinando i criteri per l'eventuale stipula di
convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede
decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello
della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di
mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, commi 77 e 79, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 del D P.R. 4 dicembre
1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge
15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:
"Art. 14 (Idoneita' a segretario generale). -
1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina
recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
l'idoneita' a segretario generale, per la nomina a sedi
di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
si consegue mediante superamento delle prove selettive
previste dal piano di studi di apposito corso di
specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art.
17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non
puo' superare il settanta per cento dei partecipanti al
corso di specializzazione. Colui che non consegue
l'idoneita' non puo' partecipare al corso per l'anno
successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si
consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima
per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000
abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneita' comporta
l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali
dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti
a livello regionale o interregionale e sono disciplinati
con provvedimento del consiglio nazionale di
amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono
ammessi i segretari comunali in servizio da almeno
quattro anni. Al corso di specializzazione per il
conseguimento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono
ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla
data della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine
di favorire un funzionale ed equilibrato assetto
dell'albo e delle fasce professionali, determina, con
cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da
ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per
l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero
degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal
consiglio nazionale di amministrazione".
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 58 e 59 del D P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati dello Stato), e' il seguente:
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il
collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il
disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti
pubblici attinenti agli interessi
dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino
nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella
qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto
un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto
dei Ministri competenti di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale si provvede
in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere
collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".
"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori
ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la
promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in
organico andando ad occupare, secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di
ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la
promozione o con la nomina permanga la possibilita' di
collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di
nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche
nella nuova qualifica".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 7 (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59).
- 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)-i) (Omissis);
l) all'art. 12, comma 1, la lettera t), e'
sostituita dalla seguente:
'' t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali''".
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art.
2.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 17, comma 79, della legge 15
maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 58 e 59 del D P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art.
2.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera l), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art.
2.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 17, comma 80, della legge 15
maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e
dell'art. 30, commi 1 e 2, del D P.R. 4 dicembre 1997,
n. 465 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1), e'
il seguente:
"Art. 24 (Gestione delle entrate). - 1. Tutte le entrate
spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai
soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso
l'istituto incaricato del servizio di cassa.
2. La gestione delle entrate e' affidata al
responsabile del servizio che adotta tutti gli atti
necessari".
"Art. 25 (Gestione delle spese). - 1. La gestione delle
spese e' affidata al responsabile del servizio finanziario
centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto
forma di determinazione, con l'osservanza degli
indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale
di amministrazione.
2. Ciascuna spesa autorizzata non puo' in alcun caso
superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato
dal consiglio nazionale di amministrazione.
3. Il pagamento e' disposto con mandato emesso
sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la
dotazione del capitolo, i pagamenti gia' disposti
sullo stesso capitolo, la disponibilita', il creditore
con generalita', residenza e codice fiscale, la
modalita' di pagamento da lui prescelta e la data".
"Art. 26 (Servizio di cassa). - 1. Il servizio di cassa
e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad
un istituto di credito, previo esperimento di apposita
gara.
2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed
effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le
disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con
i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui
mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e
datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal
creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.
3. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli
incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa
che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del
servizio finanziario centrale dell'Agenzia.
4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la
periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria,
dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione
sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le
comunicazioni.
5. L'istituto cassiere rende noto all'Agenzia il conto di
cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio
dell'anno successivo. Il conto di cassa e'
approvato dal consiglio nazionale di amministrazione
entro il mese di febbraio dello stesso anno di
presentazione".
"Art. 27 (Contabilita' dell'Agenzia). - 1. Il
responsabile del servizio finanziario centrale e'
responsabile della tenuta della contabilita' analitica,
secondo le norme vigenti.
2. Il responsabile del servizio finanziario
centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e
delle relative scritture, nell'ambito della contabilita'
analitica.
3. Il responsabile del servizio finanziario centrale
riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi
periferiche, curando anche la corretta periodicita' delle
comunicazioni".
"Art. 28 (Servizio di economato). - 1. Per le spese, il
cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di
amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in
materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di
manutenzione, e' istituito un servizio di economato,
affidato ad un funzionario.
2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a
carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso
effettua mensilmente rendicondazioni al responsabile del
servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono
ridotte a fine esercizio all'importo
effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto.
3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle
anticipazioni ricevute e delle spese effettuate".
"Art. 29 (Acquisizione di beni e servizi). - 1.
All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a
mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle
condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio
di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in
economia, per le forniture economali entro il valore
massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.
2. Entro il singolo limite stabilito dal
consiglio di amministrazione e per le forniture di
prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva,
e' consentito procedere alla scelta del contraente a
trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di
esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite
deve essere effettuata una gara di licitazione privata
con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di
dettagliato capitolato tecnico.
3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti
provvede il responsabile del servizio finanziario
centrale. Per la valutazione delle offerte di gara puo'
essere nominata apposita commissione composta, di
norma, da personale dell'Agenzia e solo in via
eccezionale da esperti esterni.
4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad
universita' e centri specializzati, o a persone di
riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con
provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma
individuale o collettiva, da parte del personale
dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal
responsabile del servizio finanziario centrale. Per
importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo
puo' essere sostituito da certificato di regolare
esecuzione del responsabile del servizio finanziario
centrale".
"Art. 30 (Sedi regionali). - 1. Nelle sedi
regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a
mezzo di apertura di credito presso filiali dell'istituto
cassiere, disposte sulla base di un programma generale
deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.
2. In dette sedi un responsabile viene preposto al
servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per
la gestione delle entrate e delle spese che sono
attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del
servizio finanziario centrale".