ITALIA OGGI 14.10.2000

Con la riforma del processo amministrativo adempimento già al primo grado

ESECUZIONI SPRINT PER LA P.A.

Ottemperanza in tempi rapidi a favore dei privati

 

DI ANTONIO CICCIA E GIAMBATTISTA RIZZA

Esecuzioni sprint contro le pubbliche amministrazioni.

La legge 205/2000 di riforma del processo amministrativo accorda al privato tempi più rapidi per esperire la cosiddetta azione di ottemperanza, ovvero l'azione giudiziale per ottenere che la pa adempia gli obblighi derivanti da una sentenza in cui è rimasta soccombente.

Per la legge di riforma l'azione di ottemperanza si può fare, infatti, anche per le sentenze di primo grado dei tribunali amministrativi non sospese dal consiglio di stato.

Questo significa che non bisogna aspettare che la sentenza sia diventata irrevocabile o come si dice in gergo sia "passata in giudicato"

Si arriva più in fretta, quindi, alla nomina di un commissario che si sostituisce alla p.a. nell'adempimento della decisione giudiziale. L'effetto che ne deriva è che il privato che ha fatto ricorso contro la pubblica amministrazione e che ha vinto il primo grado di giudizio, se la p.a. rimane inerte, elude, o ancora si comporta in maniera incompatibile con quanto deciso dal giudice non deve aspettare (magari anni e anni) l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio per poi passare all'ottemperanza. Anche in caso di impugnazione in appello della sentenza, non sospesa nei suoi effetti dal consiglio di stato, può passare direttamente all'ottemperanza.

Ai sensi dell'art. 33 della legge Tar (n. 1034/1971) le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive, e quindi possono, essere portate a esecuzione coattiva nel caso in cui la parte soccombente non aderisca spontaneamente alla decisione.

Il ricorso in appello al consiglio di stato di per sé non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di stato, tuttavia, su istanza dell'appellante, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un danno grave e irreparabile, può disporre con ordinanza motivata che la esecuzione sia sospesa. E questo fino alla decisione del l'appello.

La legge 205/ 2000, entrata in vigore il 10 agosto, ha integrato proprio l'art. 33, disponendo che "per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal consiglio di stato, il Tar esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato".

La disposizione significa che l'ottemperanza (cioè il ricorso al giudice perché la sentenza non risulti lettera morta a causa del comportamento ostruzionistico della p.a. soccombente) può aversi dopo la sentenza di primo grado, non sospesa, senza che l'appello al consiglio di stato abbia l'effetto di congelare la situazione.

Prima della novità in commento la giurisprudenza sia del consiglio di stato che della cassazione andavano nel senso di ritenere che presupposto fondamentale del giudizio di ottemperanza fosse una sentenza passata in giudicato. Quindi la sentenza del Tar di primo grado, pure esecutiva in base all'art; 33, se non passata in giudicato perché pendente l'appello non dava titolo all'ottemperanza.

Questa situazione, che si era consolidata, pur dopo alcune oscillazioni iniziali delle sentenze dei giudici amministrativi, è stata completamente ribaltata dalla legge 205/2000.

Insomma, non serve più il giudicato, ma basta la sentenza esecutiva di primo grado.

Concretamente significa che il privato, munito di una sentenza vittoriosa in primo grado, può andare dal tribunale amministrativo chiedere i provvedimenti idonei al fine di eseguire quella sentenza.