ITALIA OGGI 16.12.00

 

Risoluzione delle finanze su espropri

Indennità tassate alla percezione

DI ROBERTO LI CAUSI

Le plusvalenze realizzate dopo 1° gennaio 1992 a seguito delle indennità di esproprio dovranno essere tassate esclusivamente nel momento della percezione delle somme.

Lo ha ribadito il ministero delle finanze con la risoluzione n. 192/E del 15/12/2000.

Le finanze tornano sulla questione della tassazione delle indennità di esproprio dopo vari chiarimenti chiesti dalle amministrazioni locali.

Al riguardo si rileva che l'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, che disciplina la materia in oggetto, dispone al comma 5 la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione delle somme a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, il comma 9 stabilisce che la stessa disposizione si applica anche alle somme percepite per provvedimenti emessi dopo il 31 dicembre 1988 e fino al 1° gennaio 1992.

In riferimento il ministero era stato chiaro: infatti, con circolare n. 194 del 24/7/98, aveva precisato che il momento rilevante per la realizzazione delle plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 11 è la percezione della indennità, non dando quindi alcuna rilevanza alla data di adozione del provvedimento che genera la corresponsione delle somme.

La disposizione contenuta nel citato art. 11, comma 9, è una norma di carattere eccezionale, introdotta al fine esclusivo di attrarre a imposizione, con effetto retroattivo, le plusvalenze percepite nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 413.

Inoltre la stessa norma richiede per la tassazione che nel periodo compreso tra il 31/12/1988 e la data di entrata in vigore della legge n. 413/91 siano intervenute sia la percezione delle somme che l'adozione del provvedimento, tale interpretazione è avvalorata dalla sentenza della corte di cassazione n. 12882 del 30 dicembre 1998.

Pertanto il ministero dispone che assume rilievo ai fini della tassazione il principio di cassa sancito dall'articolo 82 comma 1 del Tuir.