Italia Oggi – sabato 5 febbraio 2000, pg. 47

PUBBLICO IMPIEGO-Risoluzione del dipartimento della funzione pubblica

No a benefici per sentenza

La p.a.non può estendere i giudicati favorevoli

DI LUIGI OLIVERI

Le pubbliche amministrazioni non possono estendere automaticamente sentenze passate in giudicato riguardanti il pubblico impiego. Lo ricorda l'ufficio legislativo del dipartimento per la funzione pubblica, con la recente risoluzione numero di protocollo 1715/99/UL/P/cl 1101, in risposta ad alcuni quesiti in merito.

Il dipartimento sottolinea che ai sensi dell'articolo 24 della legge 144/99 per il triennio 19992001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di adottare provvedimenti che estendano decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiégo.

La norma precisa, comunque, che il divieto non è operante per le controversie nelle quali siano parte pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti

Il dipartimento precisa che in virtù degli orientamenti generali comunemente affermati dalla giurisprudenza di settore emerge che nell'ambito del pubblico impiego vigono principi di forte tutela della conformità delle posizioni godute dai dipendenti pubblici a parità di condizioni giuridiche. Sicché in tali casi possono verificarsi situazioni di vero e proprio obbligo nei confronti dell'ente, di estendere il giudicato favorevole nei confronti di altri impiegati che si trovino nella medesima condizione giuridica del ricorrente. Ciò in particolare quando si verifichi la sussistenza di tutti i requisiti indicati da consolidati orientamenti giurisprudenziali, per motivare un'indefettibile decisione di estendere gli esiti del giudicato.

Tuttavia, nota il dipartimento che è acclarato che le recenti norme abbiano dato una diversa impostazione al ruolo e al valore dei giudicati, finendo con lo spostare, in senso diametralmente opposto a quello che si è sopra segnalato il tipo e la natura di obbligo incombente sull'amministrazione datoriale. Tale differente impostazione legislativa è giustificata da esigenze di contenimento della spesa pubblica, sotto un profilo identico e contrario rispetto a quello che aveva determinato a suo tempo l'introduzione dell'articolo 22 del dpr 1 febbraio 1986, n. 13, concernente l'estensione soggettiva dei giudicati in materia di pubblico impiego. Nota il dipartimento che nell'epoca più recente si è assistito a una successione di norme introdotte con legge ordinaria che hanno espressamente escluso la possibilità di estendere giudicati favorevoli a dipendenti pubblici. Si pensi, per esempio, all'art. 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, oppure all'art. 1, comma 45, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vietava l'estensione in questione per il triennio 1996- 1998. In particolare quest'ultimo provvedimento legislativo non era in grado di protrarre l'efficacia della norma sopra citata oltre il 31 dicembre 1998 e quindi, non essendo intervenuta immediatamente dopo quella data alcuna disposizione di analogo contenuto, si era ripresentata la possibilità per le amministrazioni di estendere i giudicati in materia di pubblico impiego. La ripresentazione del divieto ai sensi dell'articolo 24 della legge 144/99 blocca nuovamente tale possibilità. Blocco che è motivato anche dal mutamento della giurisdizione sulle vertenze del rapporto di lavoro degli impiegati presso pubbliche amministrazioni, passato dal giudice aniministrativo al giudice ordinario, che di per sé rende oggettivamente difficilmente sostenibile un principio di automatica estensione dei giudicati.