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n. 06-2001.

LUIGI OLIVERI

La fattoria dei dirigenti

(nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 3 maggio 2001 n. 2492 )

La sentenza 3 maggio 2001, n. 2492 della Sezione IV del Consiglio di Stato solleva più dubbi che fornire certezze, come bene ha messo in luce il Professore Virga nel suo articolo "Lo spoil system applicato ai segretari comunali e provinciali è ammissibile nel nostro ordinamento costituzionale?", in www.giust.it n. 5-2001.

Oltre alle complete ed esaustive osservazioni proposte dall'Autore, alcuni spunti anche non solo giuridici possono essere tratti dalle complesse vicende dell'ordinamento giuridico italiano.

Se George Orwell fosse vissuto in Italia in questo preciso momento storico avrebbe esultato ad ogni legge, regolamento e sentenza che nel riformare gli istituti giuridici creano sistemi talvolta così grotteschi che il suo romanzo "La Fattoria degli animali" ne sarebbe stato alquanto arricchito.

Le sentenze 2342 e 2343 del 3 maggio 2001, emanate dalla Sezione IV del Consiglio di Stato avrebbero certamente dato spunti estremamente interessanti allo Scrittore, consentendogli di estendere la celebre frase "tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri", ad altre fattispecie.

Provando ad entrare nella fantasia dell'Orwell, immaginiamo di adattare questa frase alla situazione della dirigenza pubblica e dei segretari comunali.

Tutti i segretari generali decaduti dalla carica hanno l'interesse a proporre ricorso contro le nomine dei segretari capo in sedi di segreteria generale, ma alcuni debbono avere un interesse maggiore degli altri. E' quanto accaduto al segretario, protagonista negativo, della sentenza 2342, il quale, secondo il Consiglio di stato, sarebbe carente dell'interesse a ricorrere contro l'illegittima nomina di un segretario capo in sede di segreteria generale, in quanto avrebbe dovuto partecipare alla selezione indetta dal sindaco. Come se la pronuncia di illegittimità di detta nomina del segretario capo non liberasse nuovamente il posto, consentendogli di partecipare, con buone possibilità di nomina, ad una nuova selezione.

Tutte le nomine dei segretari capo nelle sedi di segreteria generale sono illegittime, ma alcune sono più legittime delle altre. Il Consiglio di stato, sempre con la pronuncia in argomento, è riuscito a creare l'ossimoro. Mentre, infatti, da un lato la sentenza della Sez. IV 19 aprile n. 2345, chiarisce (come tante altre sentenze dei Tar hanno fatto) che i segretari privi di idoneità per le sedi di segreteria generale non possono essere nominati in dette sedi, con le sentenze in argomento, invece accade quanto segue:

da un lato, il Consiglio non ha pronunciato un principio diverso, sicchè il principio dell'illegittimità della nomina resta;

tuttavia, ha annullato la sentenza di primo grado del Tar, che aveva riconosciuto l'illegittimità della nomina del segretario capo;

sicchè, pur non esprimendosi sul problema, annullando la sentenza del primo grado, legittima indirettamente detta nomina, sanandola. Mentre, quindi, per una sentenza, il segretario capo deve abbandonare la sede illegittimamente occupata, per l'altra sentenza è il segretario generale che deve rimanere senza sede adeguata alla sua qualifica.

Tutti i segretari per accedere alle sedi di segreteria generale devono essere idonei, ma alcuni sono più idonei degli altri. La sentenza 2345/2001 della Sezione IV del Consiglio di stato ha allarmato i sindacati: la Uil ha chiesto espressamente la stabilizzazione dei segretari capo assurti alle segreterie generali, attraverso "corsi in sanatoria". Nel precedente sistema si diveniva segretari generali per concorso; nel sistema a regime, a seguito di corso selettivo. Nel periodo di interregno, per nomina fiduciaria dei sindaci.

Tutte le qualifiche dirigenziali sono ottenute attraverso concorso, ma alcune qualifiche sono meno "concorrenziali" di altre. L'articolo 28 del D.lgs 29/1993 dispone perentoriamente che si diviene dirigenti pubblici solo per concorso pubblico. Ma l'articolo 19, comma 6, dello stesso articolo, e l'articolo 110, comma 2, del D.lgs 267/2000 sono di fatto interpretati dalle amministrazioni in modo che i dirigenti con contratto a tempo determinato siano esenti dall'espletare qualunque confronto concorrenziale.

Nessun incarico dirigenziale può essere fiduciario, ma alcuni sono più fiduciari degli altri. L'articolo 97 della Costituzione, nel fondare il principio dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e il successivo articolo 98, nel prevedere che gli impiegati siano ad esclusivo servizio della Nazione, impongono la neutralità e l'imparzialità dell'apparato amministrativo, rispetto a quello politico. Per certe cariche amministrative, tuttavia, anche se la Costituzione non è stata modificata, più che la garanzia del servizio alla Nazione, conta la fiducia del politico che nomina.

Tutte le nomine e le revoche dei dirigenti debbono essere motivate, ma alcune possono essere meno motivate delle altre. Per i dirigenti di carriera o "di ruolo" debbono applicarsi complessi sistemi di valutazione, ai fini del conferimento degli incarichi, dell'attribuzione delle retribuzioni e della permanenza negli incarichi medesimi. Per i segretari comunali e i dirigenti a termine, la fiducia si vuole sostituisca la motivazione.

Chioserebbe un estimatore della Realpolitik: "Ogni diritto ha il suo rovescio ed ogni postulato il suo ossimoro"…