ITALIA OGGI 10 FEBBRAIO 2001

Per la Cassazione non applicabili le procedure informatizzate

P.a. gli atti motivati vanno tutti sottoscritti

DI LUIGI OLIVERI

Gli atti amministrativi che devono essere sorretti da specifica motivazione non possono essere considerati validi se privi della sottoscrizione autografa del soggetto che li adotta.

La firma autografa, infatti, può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del

soggetto competente, così come prevede l’articolo 3 del dlgs 39/1993, solo per provvedimenti amministrativi elaboratili integralmente mediante procedure informatiche.

Il principio è stato posto dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione I civile, n. 16204 !2000 (pubblicata in www.giust.it), che ha ritenuto invalide ordinanze-ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, prive della sottoscrizione autografa del prefetto.

Con l’articolo 3 del dlgs 39/1993, gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

Inoltre la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione, sicché se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi è prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Secondo la Cassazione, questa norma è da interpretare restrittivamente, nel senso di ritenerlo applicabile agli atti amministrativi definiti "seriali" o standardizzati, che sono formati mediante la semplice estrazione di dati dal sistema informatico nel quale sono caricati.

Nel caso dì atti amministrativi non ripetitivi, per i quali è necessaria una specifica valutazione istruttoria ai fini dell'esposizione di motivazioni particolarmente rivolte a sorreggere il singolo caso affrontato (come nell'ipotesi delle ordinanze-ingiunzione), l’apparato informatico serve come semplice sopporta per l’elaborazione a stampa ma non per la formazione dell'atto, che rimane tutta a carico dell'autorità competente.

In questo caso, allora, occorre sempre la firma autografa.

L'unica alternativa consiste nella firma digitale, prevista attualmente dall'articolo 10 del dpr 513/97.