ITALIA OGGI, 13 aprile 2000

Gli indirizzi del Comitato di settore regioni-autonomie all’ARAN per la sigla delle code contrattuali

I COMUNI FANNO ROTTA SULLA FLESSIBILITA’

Un dipendente su tre con contratti formativi e lavoro interinale

di Gianni Macheda

Premere sul pedale del lavoro flessibile, da utilizzare per coprire fino al 30% delle dotazioni organiche. E puntare decisamente sull'attuazione della previdenza complementare. Questi i punti chiave della direttiva formulata all'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche arnministrazioni) dal comitato di settore del comparto regioni-autonomie locali per la stipula dell'accordo integrativo del Ccnl dell'1 aprile 1999. Gli indirizzi sulle cosiddette "code contrattuali" sono datati 23 marzo 2000: per discuterli, insieme con il contratto per il biennio economico 2000-2001, l'Aran ha convocato le organizzazioni sindacali per domani. "Si tratta di un ritardo grave e ingiustificato", sottolinea però Velio Alia, segretario nazionale della CislFps, -un ritardo che riguarda anche la trattativa per il rinnovo del contratto dei segretari comunali e quella per il passaggio del personale Ata allo stato". Ma vediamo in sintesi i contenuti della direttiva del comitato del comparto regioni-autonomic, presieduto da Gianluca Susta.

Lavoro flessibile. Gli enti locali chiedono di allungare la durata delle assunzioni a tempo determinato. Un'ipotesi realistica è quella di portarla dagli attuali sei mesi rinnovabili per altri sei a un anno rinnovabile per un altro anno, dopo di che il personale a tempo ha la possibilità di entrare in ruolo tramite concorso. Un'altra proposta riguarda la modificazione del contratto del '99 in materia di sostituzione dei dipendenti assenti, che dovrebbe scattare dopo un periodo di assenza notevolmente inferiore all'attuale e prevedendo particolari deroghe per servizi sociali quali l'assistenza agli anziani e ai campi educativi territoriali. Secondo il comitato, la possibilità dell'ente di utilizzare forme di lavoro flessibile dovrebbe toccare un massimo del 30% su base annua della dotazione organica, risultato da raggiungere attivando tutte le forme consentite dal dlgs 29/93, dai contratti di formazione lavoro al lavoro interinale fino al telelavoro.

Previdenza complementare. "Va data attuazione", si legge nella direttiva, alla previsione contrattuale relativa "all'istituzione della previdenza complementare per i lavoratori del comparto (i dirigenti, i dipendenti e i segretari comunali e provinciali), attivando il relativo tavolo congiunto con i rappresentanti del comparto", L'onere a carico dei datori di lavoro "sarà quantificato avuto riguardo alle disponibilità delle risorse contrattuali complessive".

Enti virtuosi. Le amministrazioni con i bilanci in attivo potranno aumentare i trattamenti economici dei dipendenti, ma entro una percentuale massima che sarà proposta dall'Aran. I criteri da adottare sono diversi, tra i quali la sperimentabilità dell'istituto, il mantenimento delle risorse disponibili al 31/12/2001 entro una soglia che potrà essere differenziata per tipologia di ente, un margine di tolleranza verso le amministrazioni che si avvicineranno, senza toccarli, ai parametri di virtuosità necessari per migliorare il trattamento economico dei dipendenti.

Biennio economico 2000-2001. Gli incrementi contrattuali andranno calcolati su tutta la retribuzione, fondamentale e accessoria, fatti salvi gli ulteriori autonomi interventi integrativi, nel rispetto della capacità di spesa del singolo ente e in coerenza con i criteri dettati nel Dpef. Gli incrementi saranno rapportati al tasso programmatodi inflazione, con eventuale recupero del differenziale inflattivo progresso come previsto dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993.

Personale area vigílanza. Il nodo è quello del passaggio alla categoria D del personale dell'area di vigilanza, con funzioni di coordinamento, escludendo forme automatiche di inquadramento. Negli enti che non hanno posti apicali di categoria D si potrà prevedere l'attribuzione di una specifica indennità. Negli altri casi, la direttiva chiede di disciplinare il passaggio a livello locale, tenendo però presente "il reale possesso dei requisiti richiesti" e "il concreto svolgimento delle funzioni di coordinamento.

Servizi educativo-scolastici . Per il personale educativo delle scuole materne comunali, fermo restando l'orario dì impegno con i bambini di 30 ore settimanali già stabilito nel contratto, si potrà individuare un monte ore per le restanti attività di formazione e collaborazione negli organi scolastici e nei rapporti con le famiglie. Tutte le altre materie potranno essere demandate alla contrattazione locale, compresa l'erogazione del servizio per almeno 11 mesi l'anno. Via libera alle indennità per il personale educativo degli asili nido, da erogarsi per almeno 11 mesi l'anno compatibilmente con la disponibilità di risorse nell'apposito fondo fissato per contratto.

Indennità. Riduzione massima di un'ora per l'arco orario minimo di apertura dei servizi (oggi sono 11 ore), ai fini della determinazione del diritto all'erogazione dell'indennità di turno. Il valore delle indennità contrattuali, inoltre, potrà essere adeguato, ma il finanziamento dovrà essere assicurato dal fondo ex art. 15 del Ccnl dell'1/4/99.