ITALIA OGGI 22.9.2000

PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE VINCOLANTE

DI GIUSEPPE Rambaudi

I comuni possono utilizzare il contratto di formazione e lavoro per le proprie assunzioni di personale.

Tale opportunità, che consente risparmi contributivi e una maggiore flessibilità nella gestione, è consentita dall'avvenuta entrata in vigore delle code contrattuali.

Il contratto rinvia esplicitamente alla normativa in vigore e che, in particolare, è contenuta nei dl 726/84 e 299/94.

Quindi, la possibilità è concessa per i lavoratori di età fino a 32 anni. Le modalità di utilizzazione devono essere stabilite mediante progetti predisposti dagli enti e dalle imprese e approvati dalla commissione regionale per l'impiego.

Si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate.

PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI

Le code contrattuali indicano subito con chiarezza che il ricorso al contratto di formazione e lavoro deve svolgersi nell'ambito dei posti vacanti individuati dall'ente in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Quindi, prioritariamente, le giunte comunali e provinciali devono, per ogni posto vacante e facendo i conti con le esigenze di copertura dei relativi oneri, operare una scelta sulle modalità.

In particolare, tra assunzioni rivolte all'interno dell'ente, e assunzioni rivolte all'esterno; e ancora evidenziando il ricorso a forme particolari (lavoro interinale, contratti di formazione e lavoro, contratti a termine), e infine indicando l’impegno orario richiesto (part-time o tempo pieno).

Il programma triennale delle assunzioni, che sostituisce la vecchia dotazione organica, viene poi dalla giunta articolato in un programma operativo di dimensione annuale.

Su tali basi il dirigente competente procederà a tutti gli atti (dal bando, alla nomina della commissione, all'approvazione della graduatoria e alla stipula del contratto individuale).

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli ambiti indicati dal contratto consentono, a prima vista, un'ampia possibilità di utilizzazione da parte dei comuni.

Il contratto di formazione e lavoro non è applicabile per i profili professionali per i quali gli enti "abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità (...) nei 12 mesi precedenti la richiesta".

Esso deve sempre essere legato alle stesse procedure di carattere generale che valgono per la selezione del personale; al più si prevede la possibilità di utilizzare "procedure semplificate" sulla base delle

specifiche scelte compiute in sede regolamentare.

II ricorso ai contratti di formazione e lavoro è possibile in due fattispecie: "Acquisizione di professionalità più elevate"; "agevolare l'inserimento professionale mediante un (...) adeguamento delle capacità professionali".

Come professionalità più elevate il contratto le identifica in quelle della categoria D.

Sono esclusi i profili compresi nella categoria A e il ricorso per gli stessi profili ad altre tipologie di assunzioni a tempo determinato.

Ulteriore condizione è costituita dal vincolo alla conferma negli ultimi due anni di almeno il 60% dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto.

I comuni che intendono avvalersi dello strumento devono presentare uno specifico progetto alla commissione regionale per l'impiego.

POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

II trattamento economico è quello "tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3, C1, D1 ovvero D3)" integrato con le indennità contrattuali.

La contrattazione decentrata potrà prevedere l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal Ccnl.

Rimane fermo il vincolo del finanziamento di tali oneri esclusivamente "utilizzando le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro".

Il momento formativo non deve essere finanziato con le risorse destinate dal contratto alla formazione del personale in servizio.

Il lavoratore deve svolgere un "periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa" e che è di almeno 130 ore per le assunzioni finalizzate all'"acquisizione di professionalità più elevate"; mentre è di almeno 20 ore per le assunzioni finalizzate ad "agevolare l'inserimento professionale mediante un (...) adeguamento delle capacità professionali".

I comuni possono prevedere ore aggiuntive, non retribuite, da destinare alla formazione.

Occorre stipulare un contratto individuale di assunzione, in analogia a quanto previsto in linea generale.

La durata massima del contratto di formazione e lavoro è variabile: ove finalizzata all'"acquisizione di professionalità più elevate" è di due anni; mentre è di un solo anno per facilitare l'inserimento professionale.

Si applica la stessa normativa prevista per le assunzioni a tempo determinato, con due sole eccezioni: durata della prova (due mesi per le assunzioni finalizzate all'"acquisizione di professionalità più elevate", un mese per le altre assunzioni); diritto alla conservazione del posto in caso di malattia o infortunio (metà della durata del contratto).