Italia Oggi, 26.10.00

Forniture di servizi, serve la gara

DI MONICA COCCO

Non si può affidare un servizio a un'azienda municipalizzata senza che prima siano state valutate altre offerte, violando così le norme Ue e il criterio della parità di trattamento.

Lo ha ribadito il Tar Emilia, con sentenza n. 444 del 17/10/2000.

Un comune aveva ritenuto di poter affidare la conduzione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di combustibili per il riscaldamento, prescindendo da ogni procedura di comparazione con altre offerte. Secondo l'amministrazione l’applicabilità della normativa comunitaria non ricorreva. La forma di gestione utilizzata (consorzio) sarebbe lo strumento con il quale gli enti locali svolgono attività economiche che non reputano di affidare a soggetti esterni: perciò non si tratterebbe di affidamento a terzi ma di particolare modalità di gestione diretta.

Per il Tar questa tesi potrebbe essere ritenuta fondata soltanto se riferita al pubblico servizio gestito direttamente e non, come in questo caso, alla fornitura di combustibile. In materia di fornitura di beni, "le amministrazioni", infatti, "non godono generalmente di alcun privilegio o privativa o diritto esclusivo analoghi a quelli riservati dall'art. 6 della dir. n. 92/50, per cui devono, in linea di massima, concorrere sul mercato al pari degli altri soggetti".