ITALIA OGGI, 20, 04, 00

 

In G.U. circolare della funzione pubblica sulla composizione dell’organismo

P.A., DIRIGENTI PIU’ GARANTITI

In dirittura il comitato per i pareri sulle rimozioni

 

di Gianfranco Di Rago

 

Maggiori garanzie in arrivo per i dirigenti delle amministrazioni dello stato. E’, infatti sempre più vicina l'elezione del dirigente di prima fascia che rappresenterà la categoria all'interno dei comitato di garanti di cui all'art. 21 del dlgs n. 29/93. La norma citata prevede che questo organismo esprima parere conforme rispetto ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei confronti dei dirigenti. Esso rappresenta quindi una sorta di secondo grado di giudizio all'interno del procedimento di accertamento delle responsabilità dirigenziali.

Il comitato è composto da membri nominati dal governo ed è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, nominato dalla Corte stessa. Uno dei componenti è invece diretta espressione del ruolo unico dei dirigenti, e viene eletto fra quelli di prima fascia.

Ieri è stata appunto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare n. 3/2000 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, che chiarisce alcuni aspetti del procedimento elettorale. Si tratta di una procedura complessa, in quanto coinvolge tutta una serie di uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate. Essa è stata disciplinata dal dpr n. 150 del febbraio 1999, che ha parallelamente regolato le modalità di costituzione e funzionamento del ruolo unico dei dirigenti, in attuazione del comma 3 dell'art. 23 del dlgs n. 29/93. La circolare emanata dal ministro della funzione pubblica Bassanini chiarisce appunto alcuni passaggi del procedimento previsto dal regolamento governativo. Non appena verrà reso noto il decreto di indizione delle elezioni (di cui è imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti dovrà predisporre gli elenchi nominativi relativi a tutti gli elettori. Non potranno votare coloro che a tale data risultino sospesi dal servizio per qualsiasi causa. Per realizzare il coordinamento tra le varie fasi del procedimento è stata prevista la creazione di una commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di prima fascia estratti a sorte. Le candidature dovranno essere presentate a detta commissione, via fax o per posta, entro 15 giorni a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni. Ogni candidatura dovrà essere sostenuta da almeno dieci elettori. Sarà cura del candidato fornire per ogni sostenitore i dati specificati nella circolare, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli da parte della commissione. Entro il diciassettesimo giorno dall'indizione delle elezioni questa dovrà adottare con proprio provvedimento l'elenco dei candidati ammessi.

Successivamente agli uffici del personale di ogni amministrazione sarà inviato, a cura della segreteria della commissione, un numero di schede pari ai dirigenti di appartenenza aventi diritto al voto. Quale ricevuta della consegna del plico di votazione a ciascun elettore, l'ufficio dovrà predisporre una fotocopia della scheda di voto, sulla quale sarà apposta la data e la firma di avvenuta ricezione.

Sarà cura di ogni elettore restituire il plico sigillato contenente la scheda debitamente compilata. Dopo le operazioni di voto gli uffici del personale dovranno predisporre un elenco degli elettori che hanno esercitato il proprio diritto. Sia questo elenco che i plichi contenenti le schede di voto dovranno poi essere trasmessi alle prefetture capoluogo di regione individuate quali "prefetture capocentro" dal dpr n. 150/99. Sarà quindi cura della commissione coordinare le attività di scrutinio. Alla fine delle operazioni verrà redatto il relativo verbale. Il provvedimento con il quale il presidente della commissione proclamerà il candidato che ha raccolto il maggior numero di preferenze dovrà infine essere pubblicato sulla Gazzetta Ufftciale.