Luigi Oliveri
– da Italia OggiP.a., gare on-line per beni e servizi
I fornitori dovranno ottenere apposita abilitazione per partecipare alle procedure.
Inviti alle imprese per posta elettroniche e le offerte saranno presentate via Internet attraverso un percorso guidato. La tele-amministrazione fa un ulteriore passo in avanti, con l'approvazione della bozza di regolamento recante criteri e modalita per l'espletamento da parte delle amministrazioni aggiudicatici di procedure a evidenza pubblica, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi, di valore sia superiore, sia inferiore alla soglia comunitaria.
Sito.
Il sistema delle gare telematiche prevede la creazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di un sito Internet, definibile come un ufficio gare virtuale, nel quale si pubblicano i bandi almeno 60 giorni prima dell'inizio delle procedure e che riceve le domande di partecipazione al sistema di negoziazione. Il sito, mediante il bando, deve contenere tutte le modalita di espletamento delle gare, le informazioni sul
funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni. Sempre il sito e il luogo virtuale nel quale si svolge la procedura di gara, attraverso un sistema di autenticazione degli offerenti. Di rilievo la disposizione che sottolinea la possibilita di pubblicare il bando sui siti telematici, previsti dall'art. 24, comma 1, della
Legge 340/2000.
Abilitazione.
Infatti, le ditte interessate a presentare offerta dovranno chiedere di essere abilitate a utilizzare le risorse del sistema per partecipare alle gare telematiche, nel rispetto di quanto previsto dal bando, e cioe delle modalita tecniche indicate e della durata del periodo di abilitazione. Cio significa che ogni ditta sara abilitata a proporre
l'offerta economica solo per la specifica durata di ciascuna singola gara.
Invito. Una volta abilitato, il fornitore viene riconosciuto come utente del sistema, e quindi in grado di utilizzare le procedure informatiche e telematiche che gli consentono di accedere, mediante sistemi di identificazione e sottoscrizione degli atti di gara univoci, e di presentare, nelle forme stabilite dai bandi, le offerte.
Documentazione elettronica.
L'obiettivo finale e consentire di gestire le gare integralmente con documenti elettronici. Il sistema, pertanto, dovra consentire all'ente appaltante di verificare continuamente il corretto funzionamento delle procedure e di controllare, automaticamente, anche le anomalie delle offerte. Per poi impedire, una volta giunti all'aggiudicazione, qualsiasi modifica ai documenti facenti parte della procedura di gara. Il che avverra mediante registrazioni automatiche di ogni operazione telematica, da rendere immodificabili con una procedura simile a quella della crittografia e protezione, alla base della firma digitale.
Accesso.
Il regolamento, pertanto, prevede la creazione di archivi informatici della documentazione di gara, ai quali sara possibile accedere da parte dei privati e delle altre pubbliche amministrazioni, mediante l'interrogazione diretta del database gestionale telematico, secondo le modalita stabilite dall'amministrazione. Eventuali copie della documentazione saranno rilasciate dall'ente nel rispetto delle disposizioni
del dpr 445/2000 sul documento informatico, quindi nei formati stabiliti dagli standard (Xml o Pdf) e sottoscritti con firma digitale.
Responsabile.
Il regolamento mira a valorizzare il ruolo del responsabile del procedimento, che oltre a curare gli aspetti procedurali della gara deve risolvere ogni problema legato al funzionamento del sistema, avvalendosi anche della consulenza di esperti esterni, procede direttamente all'aggiudicazione della gara, che a regime sara effettuata apponendo la firma digitale sul verbale delle operazioni, prodotto automaticamente dal sistema, che quindi guidera sia le ditte offerenti, sia i responsabili nel corso dell'iter.
Aggiudicazione.
Il verbale tiene sempre luogo del contratto, il che significa che le amministrazioni non possono derogare alla previsione. Col verbale, pertanto, si ottiene l'incontro di volonta’ delle parti, o in altre parole la stipulazione. Gli ufficiali roganti, allora, avranno il compito di apporre la forma digitale sul verbale, quando sia richiesto l'intervento dell'ufficiale medesimo dalle norme vigenti.
Bozza di regolamento recante criteri e modalita per l'espletamento da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici di procedure a evidenza pubblica attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi
Capo I - Nome comuni
Definizioni
1) Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:
- all'art. 1 del dpr 28/12/2000, n. 445
- all'art. 1 della legge 31/12/96, n. 675
- all'art. 1 del dpr 28 /7/99, n. 318.
2) Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per procedure a evidenza pubblica in via telematica le procedure aperte, ristrette o negoziate nonche ogni altra forma di scelta del contraente attuate in conformita ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di forniture e servizi, dal presente regolamento e dal T.u. emanato con dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
b) per gara telematica l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;
c) per sistema elettronico e telematico di negoziazione, l'insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione e pagamento elettronici;
d) per amministrazione aggiudicatrice, i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
e) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione aggiudicatrice puo avvalersi stipulando un'apposita convenzione ai sensi del presente regolamento per la gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione;
f) per commissione, l'organismo collegiale denominato ?Commissione sulle gare telematiche' istituito ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
g) utente il fornitore abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare al sistema attraverso la procedura di identificazione di cui all'articolo 6, comma 2
h) per unita ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice di pertinenza a impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
i) per sito il punto di presenza individuato dall'amministrazione aggiudicatrice sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento in via elettronica e telematica delle procedure a evidenza pubblica, delle gare e dei sistemi di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi;
j) per registrazioni di sistema gli archivi elettronici contenenti le informazioni relative; agli accessi degli utenti al sistema per le procedure in via telematica; a tutte le operazioni compiute all'interno dei sistemi elettronici e telematici di negoziazione; a tutte le interazioni con il sito dell'amministrazione aggiudicatrice;
k) per strumento identificativo: la modalita informatica che consente all'utente l'accesso al sistema;
l) per strumento di sottoscrizione: la modalita informatica con la quale l'utente assume la paternita di atti giuridici compiuti nel sistema.
2. Ambito di applicazione
2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Principi organizzativi
1) Le procedure a evidenza esperite in via elettronica e telematica consentono l'identificazione univoca dell'utente all'atto dell'accesso al sistema e sono realizzate seguendo principi di sicurezza conformi alle disposizioni contenute nei regolamenti emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31/12/1996, n. 675.
2) Le amministrazioni aggiudicatrici individuano, secondo i propri ordinamenti, i propri funzionari autorizzati ad avvalersi del sistema elettronico e telematico di negoziazione predisponendo gli opportuni strumenti di riconoscimento e abilitazione e di sottoscrizione degli atti formali.
3) Nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita mediante l'interrogazione diretta dell'interessato sugli archivi informatici disponibili nel sistema telematico approntato dall'amministrazione aggiudicatrice. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio di copia autentica all'interessato della documentazione informatica e effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice secondo i principi e le modalita stabilite nelle disposizioni in tema di documento informatico. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema per la realizzazione del sistema stesso, ove coperti da diritti di
privativa intellettuale.
4) Con le medesime modalita di cui al comma 3, gli archivi sono posti a disposizione della pubbliche amministrazioni che abbiano titolo a consultarli.
5) In ogni momento le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonche delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione
stessa del fornitore.
6) Il responsabile del procedimento nominato dall'amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione e alla risoluzione di tutte le questioni inerenti alle eventuali anomalie verificatesi durante la procedura, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione.
4. Forme di pubblicita e comunicazione - Trattamento dei dati
1) Le procedure a evidenza pubblica in via telematica sono precedute dalla
pubblicazione, nelle forme stabilite dalla legislazione nazionale e comunitaria, di un bando conforme alle disposizioni di cui all'art. 8. Il bando e gli inviti sono altresi pubblicati con le modalita di cui all'art. 24, comma 1 della legge 24/11/2000, n. 340.
2) Le amministrazioni aggiudicatrici in ogni caso possono prevedere negli inviti di cui all'art. 9 diverse modalita e forme di comunicazione rilevanti a tutti gli effetti per gli atti e le formalita da compiere successivamente alla pubblicazione dell'invito stesso.
3) Alle comunicazioni e alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
4) Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241.
5) Le amministrazioni aggiudicatrici eseguono i trattamenti dei dati personali necessari alle finalita di cui al presente regolamento nel rispetto della legislazione in materia e provvedono a rendere l'informativa agli interessati in forma elettronica all'atto del primo accesso al sistema.
5. Validita degli atti
4) Ferme restando le previsioni di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e in particolare quanto disposto dall'art. 29 dello stesso regolamento, le rappresentazioni informatiche, telematiche ed elettroniche risultanti dalle operazioni compiute dagli utenti nell'ambito di una procedura telematica, ivi comprese le registrazioni di sistema, i documenti archiviati nei sistemi informatici e telematici utilizzati fanno piena prova nei confronti degli utenti che risultano aver avuto parte a dette operazioni, atti o fatti, avendo gli stessi acceduto al sistema tramite il proprio strumento identificativo.
6. Procedimento di abilitazione degli utenti
1) L'abilitazione degli utenti viene effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto delle modalita e dei criteri stabiliti nel bando e per la durata ivi prevista. Allo scadere del periodo di validita dell'abilitazione, il sistema in maniera automatica impedisce l'accesso del fornitore al sistema di gara e di negoziazione.
2) Le domande di abilitazione si intendono accolte se non rigettate espressamente entro il termine di 30 giorni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine ovvero dall'accoglimento della domanda, l'amministrazione aggiudicatrice comunica al fornitore, secondo le modalita indicate nel bando, lo strumento identificativo e quello di sottoscrizione in conformita delle specifiche tecniche determinate con il dpcm previsto dall'art. 13.
3) Gli utenti in possesso di firma digitale utilizzano la stessa come strumento di sottoscrizione.
7. Gestione del sistema, sistemi elettronici e telematici di negoziazione, conclusione dei contratti
1) Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento e rilascia agli utenti, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, lo strumento di identificazione e quello di sottoscrizione.
7) Nelle gare telematiche non si fa luogo all'approvazione del contratto.
Capo II – Gare telematiche
8. Contenuto del bando
9. Invito
c) le unita ordinanti che hanno effettuato la richiesta di offerta e l'oggetto della richiesta stessa con l'indicazione dei termini per l'esecuzione dei servizi, la qualita e quantita dei beni, il luogo della consegna nonche di tutti gli altri elementi del contratto da concludere
determinabili sulla base del bando e della documentazione ivi richiamata;
d) i criteri valutativi in base ai quali si provvedera all'aggiudicazione con particolare riferimento, nel caso si proceda con il metodo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, alle metodologie e agli specifici parametri utilizzati per permettere la valutazione;
e) gli eventuali documenti comprovanti l'idoneita del fornitore o le altre condizioni aggiuntive prescritte per essere ammessi alla gara;
f) le eventuali garanzie aggiuntive che il fornitore dovra rilasciare preventivamente per poter accedere al sistema;
g) l'indicazione del responsabile del procedimento se diverso da quello indicato nel bando;
h) il termine entro il quale il responsabile del procedimento aggiudica la gara ai sensi dell'art. 7, comma 5.
Capo III – Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario
10. Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1) In sede di prima applicazione del presente regolamento il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche delle proprie strutture e concessionarie, predispone gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico' della pubblica amministrazione dove le unita ordinanti possono effettuare acquisti in economia di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, dagli utenti. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per mezzo delle proprie strutture e concessionarie, cura l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato elettronico anche avvalendosi delle risorse e dei servizi forniti da terzi.
Capo IV - Norme finali
11. Commissione per le negoziazioni telematiche
12. Monitoraggio
13. Norme transitorie e di attuazione
2) La Consip spa e autorizzata a stipulare, in via sperimentale, una o piu convenzioni
con un gestore anche in assenza delle direttive di cui al comma 1.