Luigi Oliveri – da Italia Oggi

P.a., gare on-line per beni e servizi


Inviti per e-mail ai fornitori abilitati. Offerte in via telematica


Gare telematiche nelle p.a. per acquisto di beni e servizi.

I fornitori dovranno ottenere apposita abilitazione per partecipare alle procedure.
Inviti alle imprese per posta elettroniche e le offerte saranno presentate via Internet attraverso un percorso guidato. La tele-amministrazione fa un ulteriore passo in avanti, con l'approvazione della bozza di regolamento recante criteri e modalita per l'espletamento da parte delle amministrazioni aggiudicatici di procedure a evidenza pubblica, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi, di valore sia superiore, sia inferiore alla soglia comunitaria.

Sito.

Il sistema delle gare telematiche prevede la creazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di un sito Internet, definibile come un ufficio gare virtuale, nel quale si pubblicano i bandi almeno 60 giorni prima dell'inizio delle procedure e che riceve le domande di partecipazione al sistema di negoziazione. Il sito, mediante il bando, deve contenere tutte le modalita di espletamento delle gare, le informazioni sul
funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni. Sempre il sito e il luogo virtuale nel quale si svolge la procedura di gara, attraverso un sistema di autenticazione degli offerenti. Di rilievo la disposizione che sottolinea la possibilita di pubblicare il bando sui siti telematici, previsti dall'art. 24, comma 1, della

Legge 340/2000.

Abilitazione.

Infatti, le ditte interessate a presentare offerta dovranno chiedere di essere abilitate a utilizzare le risorse del sistema per partecipare alle gare telematiche, nel rispetto di quanto previsto dal bando, e cioe delle modalita tecniche indicate e della durata del periodo di abilitazione. Cio significa che ogni ditta sara abilitata a proporre
l'offerta economica solo per la specifica durata di ciascuna singola gara.
Invito. Una volta abilitato, il fornitore viene riconosciuto come utente del sistema, e quindi in grado di utilizzare le procedure informatiche e telematiche che gli consentono di accedere, mediante sistemi di identificazione e sottoscrizione degli atti di gara univoci, e di presentare, nelle forme stabilite dai bandi, le offerte.

Documentazione elettronica.

L'obiettivo finale e consentire di gestire le gare integralmente con documenti elettronici. Il sistema, pertanto, dovra consentire all'ente appaltante di verificare continuamente il corretto funzionamento delle procedure e di controllare, automaticamente, anche le anomalie delle offerte. Per poi impedire, una volta giunti all'aggiudicazione, qualsiasi modifica ai documenti facenti parte della procedura di gara. Il che avverra mediante registrazioni automatiche di ogni operazione telematica, da rendere immodificabili con una procedura simile a quella della crittografia e protezione, alla base della firma digitale.


Accesso.

Il regolamento, pertanto, prevede la creazione di archivi informatici della documentazione di gara, ai quali sara possibile accedere da parte dei privati e delle altre pubbliche amministrazioni, mediante l'interrogazione diretta del database gestionale telematico, secondo le modalita stabilite dall'amministrazione. Eventuali copie della documentazione saranno rilasciate dall'ente nel rispetto delle disposizioni
del dpr 445/2000 sul documento informatico, quindi nei formati stabiliti dagli standard (Xml o Pdf) e sottoscritti con firma digitale.

Responsabile.

Il regolamento mira a valorizzare il ruolo del responsabile del procedimento, che oltre a curare gli aspetti procedurali della gara deve risolvere ogni problema legato al funzionamento del sistema, avvalendosi anche della consulenza di esperti esterni, procede direttamente all'aggiudicazione della gara, che a regime sara effettuata apponendo la firma digitale sul verbale delle operazioni, prodotto automaticamente dal sistema, che quindi guidera sia le ditte offerenti, sia i responsabili nel corso dell'iter.

Aggiudicazione.

Il verbale tiene sempre luogo del contratto, il che significa che le amministrazioni non possono derogare alla previsione. Col verbale, pertanto, si ottiene l'incontro di volonta’ delle parti, o in altre parole la stipulazione. Gli ufficiali roganti, allora, avranno il compito di apporre la forma digitale sul verbale, quando sia richiesto l'intervento dell'ufficiale medesimo dalle norme vigenti.



Bozza di regolamento recante criteri e modalita per l'espletamento da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici di procedure a evidenza pubblica attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi

Capo I - Nome comuni


Definizioni
1) Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:
- all'art. 1 del dpr 28/12/2000, n. 445
- all'art. 1 della legge 31/12/96, n. 675
- all'art. 1 del dpr 28 /7/99, n. 318.
2) Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per procedure a evidenza pubblica in via telematica le procedure aperte, ristrette o negoziate nonche ogni altra forma di scelta del contraente attuate in conformita ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di forniture e servizi, dal presente regolamento e dal T.u. emanato con dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
b) per gara telematica l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;

c) per sistema elettronico e telematico di negoziazione, l'insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione e pagamento elettronici;
d) per amministrazione aggiudicatrice, i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
e) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione aggiudicatrice puo avvalersi stipulando un'apposita convenzione ai sensi del presente regolamento per la gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione;
f) per commissione, l'organismo collegiale denominato ?Commissione sulle gare telematiche' istituito ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
g) utente il fornitore abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare al sistema attraverso la procedura di identificazione di cui all'articolo 6, comma 2
h) per unita ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice di pertinenza a impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
i) per sito il punto di presenza individuato dall'amministrazione aggiudicatrice sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento in via elettronica e telematica delle procedure a evidenza pubblica, delle gare e dei sistemi di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi;
j) per registrazioni di sistema gli archivi elettronici contenenti le informazioni relative; agli accessi degli utenti al sistema per le procedure in via telematica; a tutte le operazioni compiute all'interno dei sistemi elettronici e telematici di negoziazione; a tutte le interazioni con il sito dell'amministrazione aggiudicatrice;
k) per strumento identificativo: la modalita informatica che consente all'utente l'accesso al sistema;

l) per strumento di sottoscrizione: la modalita informatica con la quale l'utente assume la paternita di atti giuridici compiuti nel sistema.

2. Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, optino per la realizzazione delle stesse anche attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Principi organizzativi


1) Le procedure a evidenza esperite in via elettronica e telematica consentono l'identificazione univoca dell'utente all'atto dell'accesso al sistema e sono realizzate seguendo principi di sicurezza conformi alle disposizioni contenute nei regolamenti emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31/12/1996, n. 675.
2) Le amministrazioni aggiudicatrici individuano, secondo i propri ordinamenti, i propri funzionari autorizzati ad avvalersi del sistema elettronico e telematico di negoziazione predisponendo gli opportuni strumenti di riconoscimento e abilitazione e di sottoscrizione degli atti formali.


3) Nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita mediante l'interrogazione diretta dell'interessato sugli archivi informatici disponibili nel sistema telematico approntato dall'amministrazione aggiudicatrice. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio di copia autentica all'interessato della documentazione informatica e effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice secondo i principi e le modalita stabilite nelle disposizioni in tema di documento informatico. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema per la realizzazione del sistema stesso, ove coperti da diritti di
privativa intellettuale.


4) Con le medesime modalita di cui al comma 3, gli archivi sono posti a disposizione della pubbliche amministrazioni che abbiano titolo a consultarli.
5) In ogni momento le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonche delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione
stessa del fornitore.
6) Il responsabile del procedimento nominato dall'amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione e alla risoluzione di tutte le questioni inerenti alle eventuali anomalie verificatesi durante la procedura, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione.

4. Forme di pubblicita e comunicazione - Trattamento dei dati
1) Le procedure a evidenza pubblica in via telematica sono precedute dalla
pubblicazione, nelle forme stabilite dalla legislazione nazionale e comunitaria, di un bando conforme alle disposizioni di cui all'art. 8. Il bando e gli inviti sono altresi pubblicati con le modalita di cui all'art. 24, comma 1 della legge 24/11/2000, n. 340.
2) Le amministrazioni aggiudicatrici in ogni caso possono prevedere negli inviti di cui all'art. 9 diverse modalita e forme di comunicazione rilevanti a tutti gli effetti per gli atti e le formalita da compiere successivamente alla pubblicazione dell'invito stesso.
3) Alle comunicazioni e alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
4) Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241.
5) Le amministrazioni aggiudicatrici eseguono i trattamenti dei dati personali necessari alle finalita di cui al presente regolamento nel rispetto della legislazione in materia e provvedono a rendere l'informativa agli interessati in forma elettronica all'atto del primo accesso al sistema.

5. Validita degli atti

  1. Tutto gli atti, i documenti e le altre operazioni compiute nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica in via telematica si intendono compiuti nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema secondo le regole tecniche definite dal dpcm di cui all'articolo 13.
    2) Ai fini della prova del momento in cui si e perfezionato l'atto, l'operazione o il documento informatico, viene utilizzata come base il tempo corrispondente all'ora italiana.
    3) Tutti gli atti giuridici compiuti dall'utente nel corso della procedura si considerano sottoscritti, se confermati mediante l'utilizzazione dello strumento di sottoscrizione di cui all'articolo 6, comma 2.
  2. 4) Ferme restando le previsioni di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e in particolare quanto disposto dall'art. 29 dello stesso regolamento, le rappresentazioni informatiche, telematiche ed elettroniche risultanti dalle operazioni compiute dagli utenti nell'ambito di una procedura telematica, ivi comprese le registrazioni di sistema, i documenti archiviati nei sistemi informatici e telematici utilizzati fanno piena prova nei confronti degli utenti che risultano aver avuto parte a dette operazioni, atti o fatti, avendo gli stessi acceduto al sistema tramite il proprio strumento identificativo.

    6. Procedimento di abilitazione degli utenti


    1) L'abilitazione degli utenti viene effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto delle modalita e dei criteri stabiliti nel bando e per la durata ivi prevista. Allo scadere del periodo di validita dell'abilitazione, il sistema in maniera automatica impedisce l'accesso del fornitore al sistema di gara e di negoziazione.
    2) Le domande di abilitazione si intendono accolte se non rigettate espressamente entro il termine di 30 giorni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine ovvero dall'accoglimento della domanda, l'amministrazione aggiudicatrice comunica al fornitore, secondo le modalita indicate nel bando, lo strumento identificativo e quello di sottoscrizione in conformita delle specifiche tecniche determinate con il dpcm previsto dall'art. 13.

    3) Gli utenti in possesso di firma digitale utilizzano la stessa come strumento di sottoscrizione.
    7. Gestione del sistema, sistemi elettronici e telematici di negoziazione, conclusione dei contratti
    1) Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento e rilascia agli utenti, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, lo strumento di identificazione e quello di sottoscrizione.

  3. Il sistema elettronico e telematico di negoziazione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e al gestore del sistema di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresi le offerte che presentano carattere anormalmente basso e le eventuali altre anomalie delle procedure di gara.
    3) Il sistema elettronico e telematico di negoziazione e realizzato con modalita e soluzioni che impediscono, una volta intervenuta l'aggiudicazione, di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito della procedura di gara
    telematica.
    4) Entro il termine previsto nell'invito il responsabile del procedimento aggiudica la gara apponendo la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni di gara prodotto automaticamente dal sistema, certificando in tal modo il procedimento.
    5) Nelle gare telematiche il verbale di aggiudicazione tiene sempre luogo del contratto. Con l'aggiudicazione i contratti di acquisto e di fornitura di beni e servizi si intendono stipulati tra il fornitore aggiudicatario e l'amministrazione aggiudicatrice.
    6) L'amministrazione aggiudicatrice, solo ove espressamente previsto dalle disposizioni di legge regolanti l'attivita negoziale delle pubbliche amministrazioni, nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale rogante provvede a ricevere il verbale di aggiudicazione certificato dal responsabile del procedimento, apponendo la sua firma, anche digitale, su questo e sul verbale delle registrazioni di sistema.

7) Nelle gare telematiche non si fa luogo all'approvazione del contratto.


Capo II – Gare telematiche


8. Contenuto del bando

  1. Le gare telematiche sono precedute dalla pubblicazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle procedure, di un bando che disciplina la presentazione da parte di tutti i potenziali offerenti della domanda di abilitazione ai fini della partecipazione degli
    stessi ai sistemi elettronici e telematici di negoziazione.
  2. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:

  1. l'indicazione del sito dove le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili al pubblico:
    - le modalita di presentazione delle domande di abilitazione, i principi di valutazione delle stesse nonche l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la valutazione;
    - i mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;
    - i capitolati d'oneri e la documentazione tecnica, informativa e amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire o dei servizi di prestare;
    - le informazioni sul funzionamento dei sistemi elettronici e telematici di negoziazione;
    - le metodologie generali utilizzate dal sistema per l'aggiudicazione e per segnalare le offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie;
    - le fattispecie automatiche di esclusione del singolo fornitore;
    - i casi di sospensione della procedura a seguito di precise anomalie segnalate dal sistema;
    - l'elencazione e la descrizione dei sistemi elettronici e telematici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi inviti, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalita e dei criteri di scelta del contraente;
    b) l'indicazione del responsabile del procedimento;
  2. la durata dell'abilitazione degli utenti;
  3. ) le modalita e i criteri per la dimostrazione della capacita economica e finanziaria dei concorrenti nonche della loro capacita tecnica e il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  4. le modalita con cui avverranno le comunicazioni tra gli utenti e le amministrazioni aggiudicatrici;
    f) le garanzie che il fornitore dovra rilasciare preventivamente per poter accedere al sistema elettronico e telematico di negoziazione.


9. Invito

  1. L'invito perviene agli utenti per mezzo della posta elettronica o degli altri servizi di comunicazione, messi a disposizione sul sito dall'amministrazione aggiudicatrice 30 giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle procedure di negoziazione. L'invito e altresi pubblicato sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice almeno 15 giorni prima del giorno in cui e fissato l'inizio delle procedure di negoziazione. In casi di urgenza l'amministrazione aggiudicatrice puo abbreviare il termine sino a cinque giorni.
    2) L'invito contiene in particolare le seguenti indicazioni:
    a) le modalita con cui verra effettuata la procedura di negoziazione nel caso il bando preveda diversi sistemi elettronici e telematici di negoziazione;
    b) l'indirizzo telematico per accedere al sistema di negoziazione nonche il giorno e l'ora in cui e fissato l'inizio delle operazioni e la durata;
  2. c) le unita ordinanti che hanno effettuato la richiesta di offerta e l'oggetto della richiesta stessa con l'indicazione dei termini per l'esecuzione dei servizi, la qualita e quantita dei beni, il luogo della consegna nonche di tutti gli altri elementi del contratto da concludere
    determinabili sulla base del bando e della documentazione ivi richiamata;
    d) i criteri valutativi in base ai quali si provvedera all'aggiudicazione con particolare riferimento, nel caso si proceda con il metodo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, alle metodologie e agli specifici parametri utilizzati per permettere la valutazione;
    e) gli eventuali documenti comprovanti l'idoneita del fornitore o le altre condizioni aggiuntive prescritte per essere ammessi alla gara;
    f) le eventuali garanzie aggiuntive che il fornitore dovra rilasciare preventivamente per poter accedere al sistema;
    g) l'indicazione del responsabile del procedimento se diverso da quello indicato nel bando;
    h) il termine entro il quale il responsabile del procedimento aggiudica la gara ai sensi dell'art. 7, comma 5.


    Capo III – Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario


    10. Mercato elettronico della pubblica amministrazione

    1) In sede di prima applicazione del presente regolamento il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche delle proprie strutture e concessionarie, predispone gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico' della pubblica amministrazione dove le unita ordinanti possono effettuare acquisti in economia di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, dagli utenti. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per mezzo delle proprie strutture e concessionarie, cura l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato elettronico anche avvalendosi delle risorse e dei servizi forniti da terzi.

  3. Le modalita di accesso degli utenti al mercato elettronico sono indicate in uno o piu bandi pubblicati nelle forme di cui all'art. 6 del dpr 18 aprile 1994, n. 573. Il bando contiene in particolare:

  1. l'indicazione del sito, in conformita delle norme di cui all'art. 24 della legge 24/11/2000, n. 445, dove sono rese disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
    - le modalita di presentazione delle domande di abilitazione e i principi di valutazione delle stesse nonche l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la valutazione delle domande;
    - i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione delle domande di abilitazione;
    - i mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;
    - gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
    - le categorie merceologiche per settori di prodotti in cui e organizzato il mercato elettronico;
    - le informazioni sul funzionamento del mercato elettronico;
    - le metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione;
    - le fattispecie automatiche di esclusione del singolo fornitore;
    b) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;
    c) le modalita e i criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e la loro permanenza anche al momento della conclusione telematica del contratto;
    d) le modalita con cui avverranno le comunicazioni tra gli utenti;
    e) le modalita con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione di cui al dpr 18 aprile 1994, n. 573.
    3) Il mercato elettronico della pubblica amministrazione consente alle unita ordinanti di richiedere anche in via automatica delle offerte agli utenti. Il sistema elettronico e telematico di negoziazione provvede, su richiesta dell'unita ordinante, a valutare in maniera automatica il prezzo delle offerte ricevute a seguito della richiesta di approvvigionamento segnalando alla stessa unita ordinante le migliori offerte.

Capo IV - Norme finali


11. Commissione per le negoziazioni telematiche

  1. E istituita presso il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ?commissione per le negoziazioni telematiche' esperite dalle amministrazioni dello stato, con il compito di vigilare sui sistemi di negoziazione elettronici e telematici utilizzati dalle amministrazioni dello stato e dalle altre amministrazioni aggiudicatrici che richiedono di avvalersi di essa. La commissione esercita altresi i compiti di monitoraggio di cui all'art. 12.
    2) La commissione svolge compiti di promozione per l'utilizzo delle gare telematiche e di consulenza nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici e del gestore del sistema.
    3) La commissione e composta da un magistrato amministrativo che la presiede, un dirigente dello stato di prima fascia o equiparato, e un esperto di informatica nominati dal ministro del tesoro di concerto con il ministro della funzione pubblica. La commissione e insediata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
    4) La commissione provvede ad approntare un proprio sito. Alla commissione gli interessati possono rivolgere istanze e segnalazioni riguardo all'accertamento della funzionalita dei sistemi di negoziazione e della loro compatibilita con le norme stabilite dal presente regolamento.


12. Monitoraggio

  1. Le amministrazioni dello stato e le altre amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della commissione segnalano alla stessa e al fornitore interessato i fatti che hanno determinato la sospensione delle offerte o della gara e le anomalie piu rilevanti.
    2) Le amministrazioni di cui al comma primo segnalano altresi alla commissione i fatti che hanno determinato la mancata o parziale esecuzione dei contratti di approvvigionamento di beni e servizi conclusi con gli utenti a seguito delle aggiudicazioni delle gare telematiche.
    3) La commissione presenta annualmente una relazione al presidente del consiglio dei ministri sull'andamento dei sistemi elettronici e telematici di negoziazione.

13. Norme transitorie e di attuazione

  1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono individuate le norme tecniche di attuazione del presente regolamento, nonche dettate le direttive per l'individuazione del gestore e per la definizione dei contenuti, tecnici e amministrativi, della relativa convenzione.

2) La Consip spa e autorizzata a stipulare, in via sperimentale, una o piu convenzioni

con un gestore anche in assenza delle direttive di cui al comma 1.