ITALIA OGGI - NORME E PROGETTI

Mercoledì 28 Giugno 2000 4, 5

Circolare del ministero ll.pp che chiarisce alcuni nodi del sistema di qualificazione delle imprese

Gare d'appalto con meno tìmbri

Procedure semplificate per procurarsi i documenti richiesti

Di ANDREA MASCOLINI

Meno documenti per partecipare alle gare, interpretazione morbida sul requisito delle attrezzature tecniche. Sono questi ai alcuni dei principali conti della circolare del ministero dei lavori pubblici del 22 giugno che specifica le indicazioni sul dpr 34/2000 che ha istituito il nuovo sistema di qualificazione delle imprese. E’ la seconda circolare emessa dal dicastero di Porta Pia dopo quella di marzo.

La necessità della seconda circolare nasce dalla molteplicità di quesiti che sono venute dalle amministrazioni. Vediamo i punti di maggiore rilevanza.

Lavori fino a 150 mila euro

Per questi appalti il dpr non richiede la qualificazione obbligatoria e l'art. 28 prevede requisiti che non possono essere derogati dalle singole amministrazioni. Il ministero dice che l'amministrazione deve chiarire nel bando di gara le caratteristiche del lavoro da affidare per consentire la partecipazione anche imprese che abbiano effettuato lavori diversi che però sono correlati tecnicamente e oggettivamente con quelli da eseguire. E i lavori che le imprese possono utilizzare per partecipare a questi appalti non sono soltanto quelli realizzati direttamente ma anche quelli eseguiti da altra impresa sotto la responsabilità del direttore tecnico dell'impresa richiedente, purché quest'ultimo faccia parte dell'organico dell'impresa richiedente.

Si chiarisce anche che le dizioni "contratto da stipulare" e "appalto da affidare" sono equivalenti e riferibili al valore economico dell'appalto, posto a base di gara.

Sull’adeguatezza dell'attrezzatura tecnica si precisa come tale accertamento debba essere compiuto non in termini di proporzione fra ammortamento e cifra d'affari ma in rapporto alla natura e all'importo del lavoro da appaltare. A tale proposito la circolare suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere una breve descrizione dell'attrezzatura necessaria. Le imprese potranno avere tali attrezzature o in proprietà o in locazione finanziaria e potranno, inoltre, dimostrare l’equivalenza dell'attrezzatura posseduta rispetto a quella richiesta nel bando.

Certificazione dei lavori eseguiti.

Un primo problema posto al ministero riguardava la certificazione relativa a lavori su a beni artistici, archeologici, storici tutelati, stante la difficoltà incontrata dalle imprese nell'ottenere tali certificati. La circolare, al riguardo, prevede che l’impresa possa trasmettere alla soprintendenza l'autocertificazione di buon esito dei lavori effettuati e che la soprintendenza faccia pervenire alla stazione appaltante eventuali rettifiche rispetto a quanto dichiarato.

Un secondo problema riguarda invece gli altri certificati dei lavori eseguiti, che la circolare chiarisce devono essere rilasciati dall’amministrazione anche in relazione a lavori in corso o lavori ultimati anche se non ancora collaudati. La motivazione è che il buon esito dei lavori non dipende dal collaudo ma da come sono stati eseguiti (a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto). Si ammette anche che il responsabile del procedimento, nel redigere il certificato in conformità all'allegato D del Dpr 34, possa esplicare anche i dati disaggregandoli e indicandoli in distinte tabelle una con riferimento al subappalto e l’altra con riferimento all'eventuale subappalto operato dal l'assegnatario.

Noleggio di attrezzatura tecnica.

La precisazione ministeriale è relativa al raggiungimento del tetto dell'1% della cifra d'affari in ammortamenti e canoni di locazione finanziaria. La norma (art. 18, comma 8 del dpr 34) prevede che l’importo degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio deve rappresentare il 2% della cifra d'affari dell'impresa e deve essere costituito per almeno la metà (quindi per almeno l‘1%) da ammortamenti e canoni di locazione finanziaria.

In primo luogo si chiarisce che l'attrezzatura stabilmente in possesso dell'impresa deve intendersi non comprensiva di quei mezzi d'opera e equipaggiamenti tecnici che entrano solo occasionalmente e incidentalmente nella disponibilità dell'impresa e che, quindi, non servono a creare un parco di attrezzature ordinariamente nella disponibilità dell'impresa. I noleggi che possono rientrare nell'1% sono quindi quelli finalizzati all’acquisizione temporanea dell'attrezzatura da destinare ad una determinata commessa. Tutte le altre forme di noleggio di attrezzature stabilmente connesse allo svolgimento dell'attività aziendale vanno ricondotte alla locazione finanziaria. Al riguardo il ministero precisa anche che non vi è alcuna differenza fra locazione stabile di attrezzatura e locazione finanziaria della stessa senza esercizio della facoltà di riscatto. La metà del valore del 2% si raggiunge quindi con gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, di leasing operativo e con i canoni di locazione relativi ad attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione aziendale.

Subappalto.

Si conferma che alla luce della diverse norme in vigore il concorrente ha l’obbligo di indicare nell'offerta tutti i lavori che intende subappaltare e, se ciò non accade, la conseguenza sarà, in corso d'opera, la negazione dell’autorizzazione al subappalto e in sede di gara, la verifica in ordine ai possesso da parte dell'impresa dei requisiti necessari per svolgere le lavorazioni non oggetto di subappalto.

Licitazione privata semplificata.

Il chiarimento ha natura semplificante in quanto consente alle stazioni appaltanti di non procedere ad una preventiva qualificazione generalizzata delle imprese inserite negli elenchi di cui all'art. 23, comma 1- ter della 415, ma di effettuare tale verifica nella singola gara utilizzando il meccanismo del controllo a campione di cui all'articolo 10, comma 1-quater.

Verifica a campione

Sulla verifica prevista sul 10% degli offerenti si pone il problema della prova delle dichiarazioni dei concorrenti in sede di gara. Il nodo è che per alcuni documenti il concorrente è in possesso degli originali e quindi può produrli, o produrne una copia autenticata, mentre per altri ciò non è possibile (le dichiarazioni Iva perché l’originale si trova è a disposizione dell'amministrazione delle finanze che non rilascia copia). Così, il ministero ha scelto di ammettere che l'impresa presenti una copia delle dichiarazioni o dei bilanci depositati, corredati da una dichiarazione impegnativa di conformità da parte del concorrente e da copia della ricevuta di deposito o della nota di deposito con indicazione dell'amministrazione presso la quale si trova l’originale. In questo modo sarà la stazione appaltante ad attivarsi. E sarà l'amministrazione ad attivarsi per i documenti su stati e qualità dichiarati dall'interessato nelle previste dalla Bassanini.