ITALIA OGGI, 14.4.01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

`Dirigenti ritornano ai vecchi incarichi

No dei tribunali allo spoil system

DI GAETANO PEDULLÀ

I tribunali smontano lo spoil system dei comuni.

E a colpi di ordinanze cominciano a formare una consistente giurisprudenza sui casi di rimozione dei dirigenti.

L'ultimo episodio arriva da Parma, dove il giudice del lavoro ha reintegrato nei precedenti incarichi tre dirigenti del comune, trasferiti dall'amministrazione locale da una mansione superiore a un'altra giudicata inferiore, se non addirittura inesistente.

Con l'ordinanza ex art. 700 cpc n. 125/01 del 26/3/01, il magistrato ha accolto il ricorso delle dirigenti, la prima trasferita dal servizio asili nido a un incarico indefinito di staff presso la direzione generale, la seconda da responsabile del personale ad addetta alla segreteria generale, con funzioni di collaborazione, studio e ricerca, e la terza dal servizio famiglie e adulti in difficoltà al servizio farmacie e, successivamente, allo staff della direzione generale, disapplícando la delibera con cui l'amministrazione aveva stabilito il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici, il relativo decreto del sindaco e gli atti amministrativi assunti per spostare d'ufficio le ricorrenti. In particolare il giudice ha respinto le motivazioni della difesa del comune, che aveva sollevato eccezione di carenza di giurisdizione (trattandosi di impugnazione di provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione del personale che incidono solo indirettamente sulle posizioni delle ricorrenti e perciò sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario).

"A seguito delle modifiche legislative (art. 29 dlgs 80.'98 e art. 18 dlgs 387/98), l'attuale previsione dell'art. 68 dlgs 29/93 è nel senso di escludere dalla giurisdizione ordinaria solo la materia dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici.

Con tale modifica", è scritto nell'ordinanza, "si è attuata l'estensione all'autorità giudiziaria ordinaria anche delle

controversie relative all'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale ( con la volontà di uniformare il trattamento dei dirigenti a quello di tutti gli altri dipendenti del pubblico impiego)".

Il giudice ordinario può quindi disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.

Rigettata anche la seconda motivazione della difesa del comune, secondo cui non ci sarebbe nei provvedimenti alcun fumus contro le dirigenti in oggetto, in quanto inserite nella nuova organizzazione degli uffici e non relegate a incarichi secondari.

Motivazione che secondo il giudice non risponde al vero.

Come nel caso analogo di un dirigente del comune di Lanciano, assegnato a un ufficio "virtuale" creato ad hoc per spostarlo dal precedente incarico (ordinanza tr. Lanciano dell'1/2/Ol), anche nella vicenda di Parma il giudice ha ritenuto essenziale tutelare la professionalità dei lavoratori ordinando il ripristino in mansioni che comportino "una dirigenza attiva, in settori nei quali le competenze acquisite siano utilizzabili e sviluppabili".