Il Sole 24 ore 19 marzo 01

Negli enti più piccoli può diventare responsabile unico del procedimento dei lavori

Al geometra la regìa degli appalti

I geometri possono essere nominati responsabili unici del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.

Nei Comuni sino a tremila abitanti l'incarico può essere attribuito anche a un amministrativo, qualora nei loro organici i tecnici non siano presenti.

Con un'interpretazione funzionale, contenuta nella determinazione n. 10 del 23 febbraio scorso (consultabile sul sito www.autoritalavoripubblici.it), il Consiglio presieduto da Garri rende attuabile presso i piccoli enti locali la normativa concernente il responsabile del procedimento d lavori pubblici, disciplinata linea di principio dall'articolo 7 della legge Merloni (legge n. 109 del 1994 e successive modifiche) e dettagliata negli articoli 7 e 8 del Regolamento generale di attuazione di cui al Dpr 554/99.

Specialmente dopo l'emanazione del Regolamento generale, ispirato dalle esigenze prospettate dalle stazioni appaltanti di maggiore dimensione, appariva concreto il rischio di paralizzare la realizzazione dei lavori pubblici presso i numerosi piccoli enti locali (il 58% dei Comuni è inferiore ai 3mila abitanti) qualora fosse stata fornita un'interpretazione rigorosa dell' articolo 7, il quale prescrive che il responsabile del procedimento:

  1. sia un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da eseguire e di abilitazione professionale;
  2. sia un funzionario con idonea professionalità e con non meno di cinque anni di servizio, qualora l’abilitazione professionale non sia richiesta;
  3. nei casi di particolare necessità, nei Comuni con meno di tremila abitanti, per lavori di importo inferiore ai 300.000 euro che non siano quelli di particolare complessità, può coincidere con il responsabile dell'ufficio tecnico o, in mancanza di tale figura, con il responsabile del servizio attinente al lavoro da realizzare.

L'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici ha, con la determina in parola, dato una soluzione rassicurante ai problemi sollevati da più parti precisando che:

a) la qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro di affidare la responsabilità del procedimento a un tecnico;

b) l' adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico e quindi dall'esperienza da lui maturata sul campo

c) qualora il responsabile del servizio nei Comuni fino a tremila abitanti non sia un tecnico ma, a esempio, un amministrativo è possibile che quest'ultimo sia nominato responsabile del procedimento per consentire di procedere comunque all’affidamento dei lavori in base a un'eccezione alla regola prevista dal legislatore.

Del profilo dicotomico tracciato dal legislatore della figura del responsabile unico (burocrate che personifica il compito di assicurare il rispetto del principio di buon andamento e d'imparzialità dell'azione amministrativa e project manager responsabile dell'organizzazione dell' intervento), l'Autorità ha dimostrato quindi di privilegiare gli aspetti manageriali collegati alla capacità di realizzazione di un'opera pubblica.

Il responsabile unico del procedimento dei lavori pubblici deve costituire soprattutto un centro d'integrazione delle responsabilità, in grado di combinare uomini e risorse per raggiungere i risultati prefissati rispettando i vincoli di tempo e di costo.

In questa visione egli deve:

  1. in primo luogo saper incarnare con rigore l'interesse pubblico (la sua missione lo deve portare a stare dalla parte delle istituzioni);
  2. costituire una forza aggregante capace di canalizzare le attività implementative di un progetto di un opera pubblica, evitando dispersioni e risolvendo conflitti;
  3. avere una spiccata propensione al risultato;
  4. possedere capacità di soluzione dei problemi e orientamento al metodo.

Malgrado l'intervento "riparatore" dell'Autorità, resta però il problema di fondo della carenza presso i piccoli enti (e non solo presso di essi) di moderni uffici tecnici in grado di assolvere in maniera adeguata tutte le funzioni e i compiti a essi attribuiti.

Non è, infatti, più rinviabile l'esigenza di un potenziamento complessivo degli uffici tecnici dei comuni, anche attraverso le forme associate della convenzione e degli enti di secondo livello (Unioni di Comuni, Comunità montane, Comunità isolane) oggi incentivate con contributi erariali e regionali ad hoc.

EDUARDO RACCA