CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO Di POLIZIA MUNICIPALE.

Art. 1

l. Il Comune di xxxxxxx ed il Comune di xxxxxx, in virtù della presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 24 della legge 8.6.1990, n. 142, effettuano il

di polizia municipale in forma associata.

2. Alla convenzione potranno aderire altri Comuni, contermini ad almeno uno di quelli già convenzionati al momento della domanda. La relativa richiesta, una volta ottenuto il parere favorevole da parte della Consulta di cui al successivo articolo 4, comporterà la riformulazione ed approvazione del presente atto di convenzione da parte dei competenti organi di tutti gli enti aderenti.

3. Il servizio di polizia municipale gestito in forma associata è, in ogni caso, regolato dalle norme della legge 7.3.1986 n. 65 e dalla vigente normativa regionale.

 

4. Eventuali norme di leggi dello Stato o della Regione intervenute successivamente alla stipula della convenzione, comporteranno l'inapplicabilità delle singole disposizioni convenzionali con esse incompatibili.

 

Art. 2

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula e potrà essere prorogata espressamente con provvedimento delle rispettive Giunte comunali dei Comuni partecipanti.

2. La risoluzione della convenzione potrà avvenire con le seguenti modalità e condizioni:

  1. consensualmente, previa conforme deliberazione dei consigli comunali degli enti associati;
  2. alla scadenza del termine se almeno due enti associati non decidessero di prorogarla;

3.Il recesso unilaterale a discrezione di uno degli enti associati, può avvenire previa deliberazione del consiglio comunale, con preavviso da comunicarsi agli altri enti almeno sei mesi prima della data prevista per il recesso.

 

Art. 3

1. L’attività di Polizia Municipale regolata dalla presente convenzione si effettua nell’ambito territoriale degli enti associati. Sono consentite deroghe esclusivamente nei casi e con le modalità consentite dalla legge.

 

2. Viene istituito il corpo di polizia municipale dei comuni convenzionati, dotato di almeno xx operatori, tra cui un responsabile del corpo (comandante) e due vice responsabili del corpo. Il responsabile del corpo se non in possesso della qualifica di dirigente, deve essere incaricato della responsabilità di posizione organizzativa ai sensi del CCNL vigente.

3. All’atto della stipula della presente convenzione il corpo di polizia municipale è composto dal seguente contingente:

n. x operatori dirigenti (in ruolo presso il Comune di xxxxxxx);

n. x operatori di categoria D (in ruolo presso il Comune di xxxxxxx e di xxxxx);

n. x operatori di categoria C (in ruolo presso il Comune di xxxxxxxx e di xxxx ecc. ecc.);

4. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori appartenenti al corpo associato di polizia municipale resta disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza in base alle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti, salva la responsabilità del comandante del corpo associato in ordine all’addestramento, alla disciplina ed all’impiego tecnico-operativo di tutto il personale del corpo stesso. E’ fatto, altresì, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 4.

5. Il trattamento economico accessorio è stabilito in base ad uno specifico ed unico contratto decentrato sottoscritto da tutti gli enti associati, tramite le proprie delegazioni trattanti.

Art. 4

1. I Comuni associati, con distinte deliberazioni dei Consigli Comunali, approvano un unico regolamento del servizio di polizia municipale e del relativo corpo associato, recante i seguenti contenuti essenziali:

  1. responsabile (comandante),
  2. addetti al coordinamento e controllo, tra cui due vice comandanti,
  3. operatori;

 

Art. 5

1. E’ istituita la Consulta dei Comuni associati per la gestione del servizio di Polizia Municipale, composta dai sindaci dei Comuni associati o dagli assessori da questi delegati. Della Consulta fa parte con voto consultivo, il comandante del corpo, ovvero in sua assenza il vice comandante con più anzianità di servizio.

 

2. La Consulta ha le seguenti competenze:

3. Le decisioni della Consulta, verbalizzate dal comandante del corpo, o dal vice comandante, sono da questi trasmesse ai competenti organi dei Comuni associati assumendo il valore di atto di indirizzo cui conformare i conseguenti provvedimenti attuativi.

 

Art. 6

1. Il comandante del corpo di polizia municipale, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione al corpo, della capacità e dei programmi di spesa delle singole amministrazioni, redige la proposta di programma per la gestione annua del servizio associato e lo presenta alla Consulta entro il 30 settembre dell’esercizio precedente cui il programma si riferisce.

2. Nel programma di cui al precedente comma sono esposti:

3. I contributi eventualmente ottenuti a favore della convenzione, sono attribuiti a ciascun Ente associato proporzionalmente alla popolazione residente dell’anno precedente alla loro concessione, accertata secondo i dati in possesso degli uffici anagrafici. La stessa proporzione, salva diversa determinazione della Consulta, viene di norma osservata per il riparto tra gli enti associati della residua quota di spesa non coperta dalla contribuzione statale o regionale.

4. La Consulta dei sindaci dei comuni associati, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio:

5. Il programma annuale per la gestione del servizio associato di polizia municipale può eventualmente essere modificato in corso di esercizio, con le medesime modalità e condizioni di cui ai precedenti commi e articoli.

6. In sede di prima applicazione il programma annuale dei gestione del servizio viene approvato entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

 

Art. 7

1. La sede principale del corpo di polizia municipale associato è localizzata nel Comune di XXXXXX, presso gli uffici della polizia municipale. Gli uffici della polizia municipale degli altri enti associati sono da considerare come sedi distaccate.

2. Il Comune di XXXX è considerato capo convenzione, come tale è incaricato di presentare domande, rendicontare ed introitare gli eventuali contributi statali o regionali o di altri enti per l’esercizio associato del servizio convenzionato.

 

 

Art. 8

1. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, i beni mobili ed immobili acquisiti successivamente alla stipula, con espresso vincolo di destinazione all’attività associata, vengono valutati in base al valore attuale, calcolato in base al valore d’acquisto detratto l’ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e succ. mod. ed int. Detti beni, previo verbale di accordo redatto da parte della Consulta dei Comuni, vengono assegnati in proprietà a ciascun Ente, con obbligo del rimborso alla controparte della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all’acquisto ed alla eventuale contribuzione statale o regionale.