ITALIA OGGI venerdì 29 Dicembre 2000

ENTI LOCALI

FINANZIARIA 2001/Lo schema di regolamento egli atti per sfruttare la chance offerta dalla legge

Gestione alla Giunta col contagocce

Semaforo verde solo se mancano figure professionali idonee

Pagine a cura DI ACHILLE MACCAPANI

Necessaria l'effettiva mancanza di soggetti idonei a svolgere le responsabilità di servizio.

Altrimenti, l'affidamento delle funzioni di gestione ai componenti della giunta non è possibile, in quanto potrebbe essere disapplicato dal giudice del lavoro, a tutela dei responsabili di servizio già nominati ed operanti nell'ente.

Un esame ponderato dell'art. 53, comma 23, della Finanziaria 2001 consente pertanto di individuare i presupposti e, soprattutto, i limiti per un'applicazione ponderata, e non selvaggia, di quella che deve costituire una deroga straordinaria al principio generale di separazione tra indirizzo e gestione, valevole solo nei comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti. Sulla base di tali presupposti ItaliaOggi propone in queste pagine alcuni schemi-tipo di modifica al regolamento degli uffici e dei servizi (e della relativa delibera di approvazione), nonché della deliberazione annuale di contenimento della spesa. Ma vediamo nel dettaglio i presupposti indicati dal legislatore.

Assenza di figure professionali.

La norma afferma che tale deroga è possibile solo in presenza della "mancanza non rimediabile" delle figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti. Tale mancanza non deve essere fittizia, bensì, come opportunamente specifica il legislatore, riscontrata e dimostrata. Il riscontro e la dimostrazione costituiscono dunque due fasi preventive: da una parte la verifica reale del fatto che tali figure non risultano sussistere nell'ambito della dotazione organica, e dall'altra la specificazione del fatto che il personale in servizio nell'ente non può assolutamente essere investito di tali compiti.

Ciò significa che i comuni con meno di 3 mila abitanti, i quali si sono dotati del personale occorrente, che è stato investito della nomina e quindi degli incarichi di posizioni organizzative, non possono, sul piano concreto, usufruire di tale deroga, in quanto il legislatore richiede espressamente che tali figure siano mancanti, e che non vi siano rimedi, tranne che per l'unica eccezione dell'affidamento dei compiti gestionali al segretario comunale.

Ma i comuni che hanno attuato pienamente la separazione tra indirizzo e gestione, e che hanno individuato le posizioni organizzative, non possono in alcun modo effettuare una marcia indietro. Altrimenti il rischio operativo, derivante dall'eventuale revoca unilaterale degli incarichi (sia da parte dei dipendenti che dei segretari comunali), è quello di un prevedibile ricorso al giudice del lavoro, che potrebbe disapplicare, in via d'urgenza, i provvedimenti dei sindaci, restituendo le funzioni gestionali in capo ai responsabili dei servizi.

Organici ridotti.

Il legislatore chiede dunque che la deroga sia attuabile solo negli enti in cui la separazione tra indirizzo e gestione sia stata attuata limitatamente all'affidamento di tali compiti al segretario comunale, o sia stata compiuta relativamente ai soli atti a rischio di eventuale annullamento del giudice amministrativo (per esempio, conces

sioni edilizie) o specificatamente richiesti da enti esterni (è il caso delle determinazioni di assunzione dei mutui, previste dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo).

La deroga sarà quindi applicabile, a titolo esemplificativo, in un comune di 300 abitanti, dotato di tre dipendenti, di cui un operaio cantoniere, un impiegato di cat. B3 addetto ai servizi demografici, e una cuoca addetta alle mense: è evidente il fatto che la dotazione organica, di cui dispone l'ente, non consente, nel caso in questione, l'affidamento di funzioni di responsabilità di servizio. E l'unica possibilità potrebbe essere costituita dalla figura del segretario comunale.

Contenimento della spesa.

L'ulteriore presupposto indicato dal legislatore è costituito dal contenimento della spesa. La norma in esame menziona tale principio due volte, quasi a voler sottolineare il fatto che la deroga è consentita soltanto in conseguenza della mancanza, oltre che della dotazione organica, delle risorse finanziarie a disposizione dell'en

te per corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato, sia ai responsabili di area sia al segretario comunale.

E anche in questo caso, come per le dotazioni organiche, anche il risparmio della spesa va dimostrato. Il legislatore chiede, anzi, che venga varata una delibera annuale, in occasione della fase di approvazione del bilancio, in cui si documenti, e quindi si dimostri, "il contenimento della spesa". La soluzione operativa consisterà nella determinazione della spesa presunta, prevista per le responsabilità di servizio e nel riutilizzo di tali risorse a favore di altri servizi, nell'ambito del bilancio di previsione da menzionarsi in modo specifico.

Si può ritenere che l'organo competente sia la giunta, nel senso che tale delibera costituirebbe uno dei provvedimenti preparatori che precedono l'approvazione del bilancio, e di fatto essa va a essere inclusa tra gli allegati al bilancio stesso, seppur non specificatamente rientrante nell'elenco previsto dall'art. 172 del dlgs 267/2000.

 

Le modifiche da introdurre al regolamento sulla disciplina degli uffici e servizi

ARTICOLO (...)

Separazione tra indirizzo politico e gestione. Deroghe ammesse

1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Agli organi di governo competono più in particolare:

a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi del nucleo di valutazione;

c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

d) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni.

3. In presenza della mancanza non rimediabile di dotazione organica occorrente per il conferimento delle responsabilità delle aree delle posizioni organizzative, soggetta a verifica annuale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, i componenti della giunta dell'ente possono ottenere, con provvedimento del sindaco, gli incarichi di responsabilità di cui al successivo art. .del presente regolamento.

4. Ai responsabili delle aree, nel rispetto delle attribuzioni del segretario comunale e del direttore generale, ove nominato, competono tutti gli atti digestione finanziaria, tecnica e amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

ARTICOLO (...)

Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici

1. I responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.

2. I responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, e nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. (...) del presente regolamento, l'ottimale gestione delle risorse a loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili di aree, uffici e servizi, alfine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

3. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, e in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;

f) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

g) l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati, nonché in materia di viabilità lo cale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

i) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000 n. 267, sulle proposte di deliberazione;

j) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

k) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente, resta comunque in capo al responsabile la competenza all'emanazione del provvedimento finale;

  1. la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. e i.;

m) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.

4. Ai singoli responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti o parte dei compiti suindicati. Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal sindaco, con atto motivato, al segretario comunale.

5. Qualora risulti riscontrata e dimostrata, con procedimento ricognitivo annuale, la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito della dotazione organica in servizio presso questo ente, le funzioni di cui al precedente comma 3 possono essere conferite, con provvedimenti del sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del dlgs 18 agosto 2000 n. 267, aventi durata non superiore a mesi 12, e soggetti a espressa conferma annuale, ai componenti dell'organo esecutivo. Con delibera della giunta, da approvarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno (e comunque entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione), e valevole per l'anno successivo (o per quello del bilancio di riferimento), si dà atto del permanere delle condizioni di carenza degli organici idonei per le responsabilità di servizio e della dimostrazione del risparmio di spesa conseguente al mantenimento delle funzioni di responsabilità in capo ai componenti della giunta. È espressamente esclusa da tale deroga l'affidabilità delle funzioni relative ai pareri di cui al precedente comma 3, lettera i), del presente articolo. È fatta salva la possibilità di conferire parte delle funzioni suddette al segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del dlgs 267/2000.

6. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell'ente e agli obiettivi definiti dagli organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo, e ai programmi dell'amministrazione.

ARTICOLO (...)

Le determinazioni

1. Gli atti di competenza del direttore generale, ove nominato, del segretario comunale, dei responsabili delle aree o degli assessori che svolgono funzioni di responsabilità dei servizi assumono la denominazione di determinazioni.

2. Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere.

3. Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa, che vanno comunicate al sindaco, al segretario comunale e/o al direttore generale a cura del responsabile di area o di, servizio, sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione.

4. La determinazione dovrà essere repertoriata, per ogni singola area, a cura dell'ufficio, in apposito registro, in ordine cronologico e conservata in originale agli atti dell'ufficio competente per area.

5. Tutte le determinazioni sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio a titolo di pubblicità notizia. (N.B. = il comma in questione è facoltativo, in quanto non esistono, a tutt'oggi, specifiche disposizioni legislative che obbligano la pubblicazione all'albo pretorio delle determinazioni; numerosi sono infatti gli enti che si sono avvalsi della possibilità di non rendere pubbliche le determinazioni).

6. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dagli appositi regolamenti.

(N.B. = la presente norma va impostata nel caso in cui i provvedimenti di impegno e liquidazione sono effettuati con determinazioni)

ARTICOLO (...)

Le deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione di competenza della giunta comunale sono predisposte dai responsabili di area o di servizio, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale.

2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

3. In attuazione della deroga prevista dal precedente art. (...) del presente regolamento, possono essere approvati con deliberazioni dell'organo esecutivo gli atti di gestione, ivi compresi quelli di impegno di spesa e di liquidazione, rientranti comunque nell'ambito dell'attuazione concreta degli obiettivi generali dell'ente.

3. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti della giunta comunale.

(N.B. = La presente norma va impostata nel caso in cui le funzioni di responsabilità di servizio vengano attribuite in via cumulativa dal sindaco all'intera giunta, e non ai singoli assessori, con riferimento all'attuazione restrittiva dell'art. 48, comma 2, del dlgs 267/2000)

 

.. e la relativa delibera di giunta

schema di delibera di giunta di approvazione delle modifiche al regolamento degli uffici e dei servizi

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. in data , esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO Part. 53, comma 23, della legge , collegata alla Finanziaria 2001, che prevede la possibilità per questo comune di "adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107" del dlgs 18 agosto 2000 n. 267, ai fini dell'attribuzione ai componenti di questo Organo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare gli atti anche di natura tecnica gestionale;

CONSIDERATO che questo comune risulta essere in possesso dei presupposti richiesti dalla summenzionata disposizione legislativa, in quanto:

a) la dotazione organica risulta numericamente ed effettivamente insufficiente ai fini della piena e reale attuazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione;

b) non è possibile, allo stato attuale, conferire le funzioni di responsabilità di tutti i servizi al segretario comunale, in quanto... (N.B. = specificare le motivazioni)

CHE pertanto necessita, per consentire la gestione operativa ottimale dell'ente locale, anche alfine di evitare il venire in essere di paralisi gestionali, in palese contrasto con il buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, a tutela dell'interesse pubblico generale, del territorio e della popolazione

locale;

ESAMINATE le modifiche al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (Allegato "A");

EVIDENZIATA l’urgenza del presente argomento;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato "C");

CON VOTI unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente, in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del dlgs 267/2000

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa e quivi integralmente riportati, le modifiche al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, Allegato "A", costituente parte integrante del presente provvedimento.

2) DI DARE ATTO che il testo coordinato del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, comprensivo delle modifiche di cui al precedente punto 1) della parte dispositiva del presente provvedimento, è riportato nell'Allegato "B", costituente in tutto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, in quanto non rientrante nell'ambito delle materie indicate dall'art. 126, comma 1, del dlgs 267/2000 (oppure, in alternativa, se la giunta vuole sottoporre la delibera all'esame dell'organo di controllo: DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento al comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del dlgs 267/2000).

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

 

 

Così la ricognizione annuale della dotazione organica e del contenimento della spesa

ItaliaOggi pubblica uno schema di delibera di giunta di ricognizione annuale della dotazione organica e del contenimento di spesa

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. _ in data , esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, successivamente modificata con delibera G.C. n. in data , esecutiva ai sensi di legge; (oppure: dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge)

RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge , collegata alla Finanziaria 2001, che prevede, in relazione alla possibilità per questo comune di "adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107" del dlgs 18 agosto 2000 n. 267, ai fini dell'attribuzione ai componenti di questo organo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare gli atti anche di natura tecnica gestionale, l'obbligo di approvare una delibera annuale, in cui:

a) si riscontri e si dimostri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche per operare un contenimento della spesa;

b) si deve documentare il contenimento della spesa;

VISTA la dotazione organica prevista per questo ente, approvata con deliberazione G.C. n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATO che la dotazione organica in servizio alla data del 1° gennaio 2001 è attualmente composta da:

DATO ATTO che il piano triennale delle assunzioni, approvato con delibera G.C. n.

in data , esecutiva ai sensi di legge, prevede la copertura dei soli posti di lavoro esistenti mediante turnover, in conseguenza dei costi a carico del bilancio dell'ente e delle risorse a disposizione, che non consentono attualmente un aumento della spesa corrente per l'assunzione di nuovo personale, che andrebbe a incidere, con conseguenti tagli, sull'erogazione dei servizi essenziali di questo comune;

RITENUTO pertanto di provvedere, mediante utilizzo della facoltà prevista dalla sopraccitata disposizione legislativa;

EVIDENZIATA l'urgenza del presente argomento;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato "A");

CON VOTI unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente, in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che è stata riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile, per il corrente esercizio finanziario, di figure professionali idonee, all'interno dell'attuale dotazione organica di questo comune, ai fini del conferimento delle responsabilità di area delle posizioni organizzative, in quanto... (N.B.= inserire motivazioni dettagliate, specifiche e atte a dimostrare l'attendibilità di tale principio). Visto e considerato che la spesa occorrente sia per le nuove assunzioni di personale occorrente sia per il conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative, con conseguente riconoscimento delle retribuzioni di posizione e di risultato, comporterebbe una spesa presunta complessiva pari a Lire ., con costi interamente a carico del bilancio annuale di questo comune.

2) DI DARE ATTO altresì che la spesa complessiva di Lire non applicata per l'attuazione di quanto indicato nel precedente punto 1), consente di garantire l'erogazione dei seguenti servizi:

servizio nettezza urbana: Lire

servizio interventi per il diritto allo studio: Lire

servizio acquisto libri per la biblioteca civica: Lire

servizio pulizia uffici comunali: Lire

Il tutto per un totale complessivo pari a

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, seppur non elencato tra gli atti di cui all'art. 172 del dlgs 267/2000, costituisce allegato ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, in quanto non rientrante nell'ambito delle materie indicate dall'art. 126, comma 1, del dlgs 267/2000.

(oppure, in alternativa, se la giunta vuole sottoporre la delibera all'esame dell'organo di controllo: DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento al comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del dlgs 267/2000.)

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.