ITALIA OGGI – 20.12.00

 

Piccoli comuni,appalti e liquidazioni tornano in mano a sindaci e assessori

DI ACHILLE MACCAPANI

Appalti, impegni di spesa e liquidazioni tornano in mano a sindaci e assessori nei piccoli comuni.

A soli due mesi di distanza dall'entrata in vigore del dlgs 267/2000, il legislatore fa marcia indietro.

La deroga al principio di separazione tra indirizzo e gestione, valevole per i comuni fino a 3 mila abitanti, è stata infatti introdotta nell'art. 58, comma 21-bis, del ddl 4885-S, collegato alla Finanziaria 2001 e sarà operativa dall'1/1/2001.

In questo modo, i sindaci e le giunte dei piccoli comuni possono riappropriarsi dei poteri di emanazione degli atti di gestione, che erano stati tolti a essi dalla legge 127/97, consentendo un risparmio di spesa (stimato in circa 300 miliardi annui di lire) a beneficio della fiscalità locale.

L'intervento del legislatore.

Gli enti locali che riscontrano e dimostrano la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee tra i dipendenti, anche per operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3, commi 2-4, del dlgs 29/93. e dall'art. 107 del dlgs 267/2000, con l'attribuzione ai membri della giunta del potere di adottare atti, anche di natura tecnica-gestionale.

Rimane fatta salva la possibilità di affidare la responsabilità dei servizi al segretario comunale.

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita delibera, in sede di approvazione del bilancio.

Il quadro normativo attuale.

Con l'art. 3 del dlgs 29/93, e soprattutto con l'art. 6 della legge 127/97 (cui è poi subentrato l'art. 107 del dlgs 267/2000), il legislatore aveva introdotto il principio di separazione tra indirizzo e gestione nei comuni.

Fu uno shock radicale, specie nei piccoli comuni, dove le funzioni gestionali facevano capo alle giunte, vale a dire ai sindaci e agli assessori.

I poteri di emanazione degli atti di gestione spettavano solo ai responsabili dei servizi.

Una scelta che fu ribadita dal legislatore con l'art. 3 del dlgs 410/98, con cui venne totalmente eliminata dall'art. 19 del dlgs 77/95 la previsione, da parte della giunta, di svolgere, in deroga, i compiti di responsabilità di servizio.

L'intervento dei Ccnl.

Nel Ccnl 1998/2001, stipulato l'1/4/1999, venne previsto l'obbligo di pagare ai responsabili dei servizi una retribuzione di posizione, con un costo pro capite ammontante da un minimo di 10 a un massimo di 25 milioni di lire, e una di risultato, il cui importo andava da un minimo del 10% a un massimo del 25%.

La sola individuazione di due responsabili nei comuni piccoli di fatto, comportava una spesa aggiuntiva a carico degli enti stessi, che raggiungeva i 75 milioni di lire.

Una spesa, questa, che, se applicata a tutti i comuni con meno di 5 mila abitanti, dovrebbe aver comportato l'impiego di circa 442 miliardi di lire, già a partire dal 99.

Spese, queste, a carico degli enti locali, con conseguente necessità di effettuare tagli drastici ai bilanci, nonché di aumentare la pressione fiscale, alfine di applicare, anche nei comuni con 100 abitanti, la separazione tra indirizzo e gestione.

Si voleva riconoscere, sul piano contrattuale, la rilevante funzione dei dipendenti individuati quali responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 6 della legge 127/97, i quali approvavano con determinazioni le aggiudicazioni degli appalti, l'assunzione degli impegni di spesa.

Ciò aveva comportato una riduzione drastica dei compiti delle giunte degli enti locali, chiamate solo a svolgere funzioni di governo e ad approvare tipologie di atti previste dalla legge.

Problemi applicativi.

L'allargamento delle giunte nei comuni piccoli (che possono comprendere fino a un massimo di quattro unità, nei comuni con meno di 10 mila abitanti), previsto dall'art. 47, comma 5, lett. a), del dlgs 267/2000, oltre all'adeguamento delle indennità a favore dei sindaci e degli assessori, a opera del dm 119/2000, ha comportato un aumento della spesa per gli enti locali, quasi parallelo all'introduzione delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Veniva riconosciuto un compenso più elevato ai sindaci e alle giunte, ma il numero degli atti emanati si era già ridotto drasticamente, in quanto la competenza esclusiva e tassativa era dei responsabili di area delle posizioni organizzative.

E non si poteva transigere, di fronte alle prese di posizione tassative del ministero dell'interno (ItaliaOggi del 13/6/98), che aveva evidenziato, anche dopo la legge 191/98, il fatto che la facoltà di scelta del sindaco dei responsabili dei servizi si esauriva con il solo potere di nomina dei dipendenti.

Conseguenze.

Si dovrà rimettere mano al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, specificando che l'ente locale con meno di 3 mila dipendenti intende avvalersi dell'opzione del doppio binario.

Restano da chiarire alcuni aspetti attuativi: anzitutto, a chi spetta il compito di approvare la delibera annuale sul contenimento della spesa (giunta o consiglio) e inoltre se gli atti di gestione possono essere determinazioni assessorili o deliberazioni di giunta (ciò in quanto l'art. 48, comma 1, del dlgs 267/2000 afferma che la giunta "opera attraverso deliberazioni collegiali").