IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ – 5 giugno 2000

ENTI LOCALI,

GIURISPRUDENZA •

Sentenza della Corte dei conti piemontese sulla gestione

I Giudici rafforzano la frontiera tra amministrazione e politica.

Una recente sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, 13/4/2000 n. 1192/EI/2000, fa il punto sui complessi rapporti tra organi politici e dirigenti nell'ambito dell'attività amministrativa.

La separazione dei ruoli, uno politico e di indirizzo, l'altro amministrativo e di gestione, comporta infatti da un lato una responsabilità politica censurabile "in sede elettorale e di gestione del consenso", dall'altro una responsabilità dirigenziale discendente dall'esecuzione dei programmi fissati per il raggiungimento dei risultati; quest'ultima è censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza.

Nel caso di specie la Procura regionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio un dirigente comunale che aveva disposto l'affidamento diretto a una ditta specializzata dell'allestimento di un automezzo comunale a uso di stazione di rilevamento dati e mappatura termica delle strade della città. Il predetto ufficio requirente dai documenti esaminati, ha dedotto che la spesa effettuata non ha avuto alcuna pratica utilità per l'amministrazione, con la conseguenza che l'acquisto dell'allestimento per l'automezzo di cui sopra si è rivelato inutile e non ragionevole e portato avanti al di fuori di una concreta possibilità di realizzazione della cosiddetta mappatura termica.

Da qui, quindi, l'esistenza di profili di responsabilità a carico del predetto dirigente che, in giudizio, si è difeso richiamandosi a una delibera di giunta con cui si trattava specificamente del servizio di mobilità invernale e si individuava un progetto organizzativo dove andava privilegiata l'innovazione del parco macchine, l'ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorici e la prospettiva dell'acquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

La sentenza ha anzitutto precisato che responsabilità gestionale in particolare quella che incombe sui dirigenti, è cosa del tutto diversa rispetto alla responsabilità amministrativa. La responsabilità dirigenziale per risultati infatti è autonoma e aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dirigenti. In particolare questa si distingue rispetto alla responsabilità amministrativa che presuppone invece un comportamento connotato da dolo o colpa grave che si discosta dalle regole giuridiche che presiedono all'attività del dipendente.

La responsabilità dirigenziale invece non sorge dalla violazione di canoni normativi di comportamento e anzi trascende il comportamento stesso del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto e implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del dirigente la sua inidoneità alla funzione.

Ciò significa che non è possibile agire contro un dirigente sul piano amministrativo per una violazione da parte sua di canoni gestionali che non coinvolgono i principi di legalità amministrativa. Alla dirigenza infatti, secondo la decisione in esame, spetta anche il compito di vigilare continuativamente nell'esplicazione dell'attività sul permanere del rispetto del principio di legalità, in quanto l'amministrazione attiva, pur nel rispetto degli indirizzi politici deve "garantire la legalità e l'imparzialità dell'attività amministrativa difendendola dalle influenze della (cattiva) politica".

Ne deriva una discrezionalità gestionale del dirigente il quale deve godere di uno spazio di autonomia nel porre in essere l'azione gestionale concreta, ed è proprio questo spazio di autonomia che fa scattare la responsabilità dirigenziale, qualora sia male utilizzata. Ma se sussiste questa "discrezionalità gestionale" allora ne consegue che, nella specie, "il convenuto ha agito nell'ambito di un programma approvato dall'organo politico che gli consentiva, se non gli imponeva di tutelare l'interesse pubblico individuato nel miglioramento della viabilità invernale".

Per questo la Corte dei conti ha assolto il dirigente dagli addebiti contestatigli.

FRANCO BALLI