IL SOLE 24 ORE - lunedì 24 luglio 2000

Il consigliere inciampa sul gettone di presenza

Una nota del Viminale non scioglie tutti i dubbi sul cumulo

E’ possibile per i consiglieri comunali e provinciali cumulare i gettoni di presenza per più riunioni svolte nel corso della stessa giornata.

Tale possibilità era esplicitamente vietata dalla precedente normativa, cioè dalla legge n. 816/85.

La legge n. 265/99 non ha detto nulla di esplicito, ma ha introdotto un tetto per i compensi dei consiglieri degli enti locali, e cioè l'esplicito divieto di superare mensilmente 1/3 dell'indennità del sindaco o del presidente della provincia. Da qui la conseguenza di considerare implicitamente abrogata la vecchia disposizione, stante peraltro il principio affermato dalla stessa legge per cui tutte le disposizioni in contrasto con i nuovi principi contenuti nella legge n. 816/1985 sono da considerare abrogate.

Tale conclusione è rafforzata da due ulteriori ragioni. In primo luogo il fatto che considerare ancora in vigore il divieto di cumulo dei gettoni di presenza nell'ambito della stessa giornata rende praticamente inutile l'avere apposto il tetto del terzo dell'indennità mensile del sindaco. E ancora, che vi è uno specifico articolo dedicato ai "cumuli" d'indennità e gettoni, articolo che non menziona tale divieto.

Il ministero dell'Interno ha nei giorni scorsi preso posizione in tal senso con una propria nota. Ma, soprattutto, lo schema di Testo unico delle leggi sull'ordinamento comunale e provinciale abroga esplicitamente tutta la legge n. 816/85 e non contiene la riproposizione del divieto di cumulo di più gettoni di presenza nell'arco della stessa giornata. E su questa concreta scelta dello schema di Testo unico anche il Consiglio di Stato non ha espresso obiezioni nel proprio parere.

Tale scelta non risulta convincente ,per tutti. Edoardo Sortino, segretario generale della provincia di Torino, così riassume i dubbi: < C'è la mancata esplicita abrogazione della norma che vietava tale cumulo, mentre lo stesso legislatore ha abrogato esplicitamente altre parti della vecchia normativa su status e indennità di amministratori locali".

Siamo dinanzi a una novità che può incidere in modo assai marcato sull'organizzazione dei lavori dei consigli comunali e provinciali e delle commissioni consiliari.

E che può, come peraltro tutte le norme che danno autonomia, prestarsi anche ad applicazioni "patologiche", cioè a incentivare il numero delle riunioni, disincentivando la effettiva partecipazione al di là della registrazione della presenza.

Rischi che peraltro sono contenuti, per alcuni versi, nella possibilità offerta dalla legge, di trasformare in indennità di funzione il gettone di presenza e nella scelta di non decurtarla in caso di assenza, ma solo se l'assenza non è giustificata.

Senza dimenticare che per ogni riunione gli enti locali sono chiamati anche a provvedere al rimborso degli oneri ai datori di lavoro degli amministratori lavoratori dipendenti, norma che sulla base di quanto previsto dalla legge n. 265/99 si applica anche per gli amministratori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Edoardo Sortino mette in evidenza una scelta già compiuta dalla provincia di Torino nel proprio regolamento, in evidente linea di continuità con il rigore sabaudo. "Il gettone di presenza è per nostra disposizione regolamentare - spiega Sortino - riconosciuto comunque entro il massimo di uno per giornata e solo al consigliere che partecipa ad almeno la metà dell'effettiva durata dei consigli e delle commissioni".

ARTURO BIANCO