TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Lombardia
LOC. Brescia
P.D. 9900384
COD.PAR. 714
SEZ. 00 ORD. N. 00559 DEL 14/07/1998
PRES. Ingrassia REL. AA EST. Righi PARTI: AA C/ Comune Volta Mantovana
045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale e provinciale - Manca-
ta conferma ai sensi della legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 70 -
Necessita' di motivazione - Esclusione.
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 70
La mancata conferma di un segretario comunale, ai sensi dell'art. 17 del-
la legge 15 maggio 1997 n. 127, non necessita di motivazione data la natura
fiduciaria dell'incarico. (Massima a cura della rivista sottoindicata. Con-
sultare la rivista stessa per l'eventuale motivazione e annotazione)
RIV. GIUSTIZIA CIVILE, 1998, I, 2982
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Umbria
LOC. PERUGIA
P.D. 9900620
COD.PAR. 714
SEZ. 00 SENT. N. 01017 DEL 29/10/1998
PRES. Lignani EST. Lignani PARTI: M.V. C/ Comune di Passignano sul T.
045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale e provinciale - Stato
giuridico - L. n. 127 del 1997: 1) Rapporto fiduciario - Configurabili-
ta'; 2) Stabilita' nella funzione - Limiti - Scelta di nuovo segretario
- Motivazione - Non occorre; 3) In fase di prima applicazione - Stabi-
lita' nella funzione - Esclusione.
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 67
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 85
Nel nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, introdotto
dall'art. 17 commi 67-85 L. 15 maggio 1997 n. 127, il rapporto fra l'Ente
locale e il segretario e' caratterizzato da un certo elemento di fiducia-
rieta'. La garanzia di stabilita' nella funzione attribuita al segretario
comunale e provinciale nel nuovo ordinamento introdotto dall'art. 17 commi
67-85 L. 15 maggio 1997 n. 127, e nella fase a regime, e' massima in corso
di mandato, in quanto il segretario in carica puo' essere revocato solo con
provvedimento motivato e per gravi ragioni, mentre e' minima all'inizio del
mandato stesso, in quanto il segretario in carica (ed uscente) ha solo una
generica aspettativa di conferma; pertanto, non occorre alcuna motivazione
in ordine alla scelta di un nuovo segretario ed alla mancata conferma di
quello uscente. Nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali introdotto dall'art. 17 commi 67-85 L. 15
maggio 1997 n. 127, gli amministratori in carica possono immediatamente av-
valersi dei nuovi poteri previsti dalla detta disposizione nel termine dal-
la stessa fissato, e cioe' con le stesse caratteristiche di discrezionali-
ta' e di fiduciarieta' e con la stessa assenza di vincoli a tutela delle
aspettative del segretario uscente previste per la fase a regime. Massima a
cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la moti-
vazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione.
RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1998, I, 4492
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia
LOC. TRIESTE
P.D. 9900654
COD.PAR. 714
SEZ. 00 SENT. N. 01540 DEL 17/12/1998
PRES. Bagarotto REL. Di Sciascio EST. Di Sciascio PARTI: De Castro Osvaldo
C/ Comune di Cervignano
DISP: Accoglie
045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale - Comunicazione di non
conferma - Motivazione - Necessita' - Scelta del nuovo Segretario - In
presenza di piu' domande - Motivazione - Necessita' - Termine per la
nomina ex art. 15 D.P.R. n. 465/97 - Ha carattere perentorio - Nomina
di Segretario che non ha superato le prove selettive per l'idoneita' a
Segretario generale - Illegittimita'.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 81
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 82
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 12 COMMA 1
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6
Poiche', in base alla normativa allo stato vigente, la comunicazione di
non conferma del Segretario in carica da parte del Sindaco e' atto ammi-
nistrativo, in base all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 essa va mo-
tivata, dovendosi altrimenti ritenere illegittima. Del pari va motivata, in
presenza di piu' domande, la scelta del nuovo Segretario, ne' il carattere
fiduciario della scelta, dal momento che avviene nell'ambito di una proce-
dura selettiva, esime l'autorita' decidente dall'esternarne le ragioni. Il
termine di 120 giorni, entro il quale il Sindaco in carica alla data di en-
trata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, deve, qualora intenda
avvalersi dell'eccezionale facolta', conferitagli dall'art. 17, ottantune-
simo comma, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, provvedere alla nomina, in
base al disposto dell'art. 15, sesto comma, del decreto citato, e' da rite-
nersi perentorio, sia perche' esplicitamente definito "massimo" dalla norma
appena menzionata, sia perche' espressione di una potesta' spettante di
norma al Sindaco neoeletto e solo in via derogatoria assentita a quello gia'
nell'esercizio delle funzioni, per cui appare logico che gli sia consentito
esplicarla entro un tempo ristretto, a pena di decadenza. Qualora sia ne-
cessario nominare un Segretario per un Comune, che ha piu' di 10.000 abi-
tanti la scelta deve cadere, a pena di illegittimita', su un candidato che,
a' sensi dell'art. 12, primo comma, lett. a) del D.P.R. n. 465/97 e
dell'allegata tabella a), abbia superato le prescritte prove selettive per
l'idoneita' a Segretario generale. (Massima ufficiale)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Campania
LOC. NAPOLI
P.D. 9900874
COD.PAR. 721
SEZ. 01 SENT. N. 03619 DEL 01/12/1998
PRES. Coraggio EST. De Maio PARTI: C.P.A. C/ Min. Tesoro
098000 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) -
1) Segretario comunale e provinciale - Collocamento a riposo - Tratte-
nimento in servizio - Segretario generale - Art. 1 comma 4 quinquies
D.L.: n. 413 del 1989 - Esclusione; 2) Contrasto con artt. 3, 97 e 98
Cost. - Manifesta infondatezza.
D. L. DEL 27/12/1989 NUM. 413 ART. 1 COMMA 4
D. L. DEL 27/12/1989 NUM. 413 ART. 1 COMMA 1
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 97
COSTITUZIONE ART. 98
L. DEL 28/2/1990 NUM. 37
I segretari generali comunali e provinciali sono equiparati ai dirigenti
civili dello Stato solo dal punto di vista economico e non anche da quello
giuridico; pertanto, ad essi non e' esteso il beneficio del trattenimento
in servizio fino al settantesimo anno di eta' previsto dall'art. 1 comma 1
quinquies D.L. n. 413 del 1989. E' manifestamente infondata, con riferimen-
to agli artt. 3, 97 e 98 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 comma 4 quinques D.L. 27 dicembre 1989 n. 413, convertito dalla
L. 28 febbraio 1990 n. 37, nella parte in cui non estende ai segretari ge-
nerali comunali e provinciali il beneficio, previsto per i dirigenti civili
dello Stato, del prolungamento dell'eta' pensionabile sino al settantesimo
anno, stante le differenze esistenti tra le due categorie sotto il profilo
giuridico. Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la ri-
vista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annota-
zione.
RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1999, I, 665
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia
LOC. TRIESTE
P.D. 9900649
COD.PAR. 714
SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999
PRES. Bagarotto REL. Di Sciascio EST. Di Sciascio PARTI: Badoer Francesco
C/ Comune di Tarvisio
DISP: Accolto
045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale - Comunicazione di non
conferma - E' impugnabile - Artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90 - Appli-
cabilita' - Conseguenze - Nomina di nuovo Segretario che non ha supera-
to le prove selettive per l'idoneita' a Segretario generale - Illegit-
timita' - Termine per la nomina ex art. 15 D.P.R. n. 465/97 - Ha carat-
tere perentorio.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6
D. P. R. DEL 23/6/1972 NUM. 749
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 12 COMMA 1 LETT. A
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 14
La comunicazione di non conferma del Segretario in carica, ancorche' non
produttiva, in sede cautelare, di danno grave ed irreparabile, ha carattere
autonomamente lesivo ed e' impugnabile nel merito. La comunicazione di non
conferma predetta, cosi' come il provvedimento di nomina del nuovo Segreta-
rio comunale, sono atti soggetti alla disciplina di cui agli artt. 3 e 7
della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui devono essere motivati e dev'es-
sere consentito al Segretario uscente, destinatario dell'atto o da esso in-
ciso, di presentare deduzioni nel corso del procedimento. La nomina del
nuovo Segretario comunale e' illegittima se non assunta entro il termine,
da ritenersi perentorio, di 120 giorni, di cui all'art. 15, sesto comma,
del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Qualora sia necessario nominare un
Segretario per un Comune che, indipendentemente dal numero degli abitanti,
e' incluso nella tabella a), allegata al D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749, la
scelta deve cadere su un candidato che, a norma degli artt. 12 primo comma,
lett. a) e 14 del D.P.R. n. 465/97, abbia la qualifica di Segretario gene-
rale o abbia, quanto meno, superato le prescritte prove selettive per l'i-
doneita' alla qualifica stessa. (Massime ufficiali)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia
LOC. TRIESTE
P.D. 9900908
COD.PAR. 738
SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999
PRES. Bagarotto EST. Di Sciascio PARTI: Badoer C/ Comune di Tarvisio
024000 ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - 1) Segretario comunale -
Provvedimento di non conferma - Motivazione - Carenza - Illegittimita';
2) Principio del giusto provvedimento - Violazione.
E' illegittimo l'atto col quale il Sindaco esprime fiducia nei confronti
del Segretario del suo Comune, col manifestargli l'intenzione di non con-
fermarlo, nel quale non siano state indicate le ragioni dell'adozione di
tale atto, con la conseguenza di rendere inintelligenti al destinatario ed
al giudice le ragioni della sfiducia stessa e di consentire al primo di
replicare sul punto. E' illegittimo l'atto col quale il Sindaco esprime
sfiducia nei confronti del Segretario del suo Comune, col manifestargli
l'intenzione di non confermarlo, nell'emanazione del quale non e' stata da-
ta da alcuna concreta possibilita' al destinatario di interloquire in me-
rito, in violazione delle norme in materia di giusto procedimento (nella
fattispecie: il Sindaco, dopo aver dato comunicazione al soggetto interes-
sato della propria intenzione di non confermarlo, non ha consentito a
quest'ultimo di presentare le proprie controdeduzioni e ha richiesto all'A-
genzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provin-
ciali la nomina di altro segretario tre giorni dopo.) Massima a cura della
rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
provvedimento e per l'eventuale annotazione.
RIV. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1999,, 1092
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia
LOC. TRIESTE
P.D. 9900909
COD.PAR. 738
SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999
PRES. Bagarotto EST. Di Sciascio PARTI: Badoer C/ Comune di Tarvisio
024000 ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - 1) Segretario comunale - No-
mina di nuovo segretario - Requisiti - Fattispecie - Insussistenza;
Termine ex art. 15, sesto comma, D.P.R. n. 465/1997 - Natura - Perento-
rio
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 81
D. P. R. DEL 23/6/1972 NUM. 749 ART. 12
E' illeggittima la nomina di nuovo segretario di un ente locale di secon-
da classe (nella specie: Comune di Tarvisio) ricompreso nella tabella a)
allegata al D.P.R. n. 749/1972, il quale non sia un segretario della pre-
detta classe e non possegga l'ulteriore requisito della qualifica di segre-
tario generale. Il termine di centoventi giorni entro il quale il Sindaco
in carica alla data di entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465,
deve, qualora intenda avvalersi dell'eccezionale facolta' confertagli
dall'art. 17, ottantunesimo comma, della Legge 15 comma 1997, n. 127. prov-
vedere alla nomina, in base al disposto dell'art. 15, sesto comma, del
decreto citato, e' da ritenersi perentorio, con la conseguenza che la nomi-
na del nuovo segretario oltre tale termine e' da ritenersi illegittima.
Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa
per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione.
RIV. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1999,, 1092
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia
LOC. TRIESTE
P.D. 9900947
COD.PAR. 714
SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999
PRES. Bagarotto EST. Di Sciascio PARTI: B.F. C/ Comune di Tarvisio
045000 COMUNE - IN GENERE - 1) Segretario comunale e provinciale -
Conferma - Atto sindacale di sfiducia - Motivazione - Necessita'; 2)
Diniego - Procedimento - Controdeduzioni - Ammissibilita'; 3) Nomina -
Art. 15 comma 6 D.P.R. n. 465 del 1997 - termini minimo e massimo.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 78
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 82
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 1500 BIS
D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6
Ai sensi dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, gli atti amministrativi de-
vono essere tutti motivati in relazione alle risultanze dell'istruttoria,
salvo i casi previsti dalla stessa legge per i quali non e' richiesta la
motivazione, con la conseguenza che anche la nomina o la cessazione del
rapporto di pubblico impiego, essendo disposte con atti amministrativi au-
toritativi, devono essere motivate; pertanto, l'atto con cui il Sindaco
esprime sfiducia nei confronti del segretario comunale manifestando l'in-
tenzione di non confermarlo e' soggetto allo stesso obbligo di motivazione.
Se e' vero che la disciplina degli istituti necessari all'attuazione del
nuovo regolamento dei segretari comunali e provinciali deve essere adottata
con atto da emanarsi ai sensi dell'art. 17 commi 78 e 82 L. 15 maggio 1997
n. 127, e' pur vero che l'art. 15 commi 2 e 6 D.P.R. 4 dicembre 1997 n.
465, nel disciplinare e nel richiedere - con norma applicabile per analogia
anche quando la detta nomina sia eccezionalmente effettuata in sede di pri-
ma attuazione della nuova disciplina - la comunicazione al segretario in
carica della determinazione di non confermarlo non esclude, di per se', che
l'interessato possa instaurare il contraddittorio procedimentale attraverso
proprie controdeduzioni, ne' che queste siano esaminate entro un termine,
anche breve, prestabilito. Ai sensi dell'art. 15 comma 6 del regolamento
approvato col D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, i Sindaci in carica all'entra-
ta in vigore del regolamento medesimo che intendevano procedere alla nomina
del segretario comunale dovevano effettuare la stessa, mediante adozione
dell'atto finale del procedimento, decorsi sessanta giorni ed entro il ter-
mine massimo di centoventi giorni dalla data in vigore del detto regolamen-
to. Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stes-
sa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione.
RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1999, I, 957
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Campania
LOC. NAPOLI
P.D. 9901111
COD.PAR. 714
SEZ. 05 SENT. N. 00377 DEL 15/02/1999
PRES. Guerriero EST. Pascone PARTI: D.R.R. C/ Comune di San Giorgio del
Sannio
045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale e provinciale - Nomina
- Sostituzione segretario in carica - Motivazione - Dopo riforma ex
Legge n. 127 del 1997 - Necessita'.
L. DEL 15/5/1997 NUM. 127
Il sistema, sia pure rinnovato con la Legge 15 maggio 1997 n. 127, di in-
dividuazione della scelta, della funzione e dei compiti del segretario co-
munale non puo' prescindere, in ogni caso, dal rispetto dell'obbligo di mo-
tivazione espressa, sufficiente e congrua, con la conseguenza che e' ille-
gittimo il provvedimento sindacale che dispone la nomina di un Segretario
comunale in sostituzione di quello in carica che non fornisce alcuna
giustificazione sulle ragioni che hanno reso necessario o opportuna la
sostituzione. Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la ri-
vista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annota-
zione.
RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1999, I, 1478