TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Lombardia

LOC. Brescia

P.D. 9900384

COD.PAR. 714

SEZ. 00 ORD. N. 00559 DEL 14/07/1998

PRES. Ingrassia REL. AA EST. Righi PARTI: AA C/ Comune Volta Mantovana

045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale e provinciale - Manca-

ta conferma ai sensi della legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 70 -

Necessita' di motivazione - Esclusione.

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 70

La mancata conferma di un segretario comunale, ai sensi dell'art. 17 del-

la legge 15 maggio 1997 n. 127, non necessita di motivazione data la natura

fiduciaria dell'incarico. (Massima a cura della rivista sottoindicata. Con-

sultare la rivista stessa per l'eventuale motivazione e annotazione)

RIV. GIUSTIZIA CIVILE, 1998, I, 2982

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Umbria

LOC. PERUGIA

P.D. 9900620

COD.PAR. 714

SEZ. 00 SENT. N. 01017 DEL 29/10/1998

PRES. Lignani EST. Lignani PARTI: M.V. C/ Comune di Passignano sul T.

045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale e provinciale - Stato

giuridico - L. n. 127 del 1997: 1) Rapporto fiduciario - Configurabili-

ta'; 2) Stabilita' nella funzione - Limiti - Scelta di nuovo segretario

- Motivazione - Non occorre; 3) In fase di prima applicazione - Stabi-

lita' nella funzione - Esclusione.

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 67

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 85

Nel nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, introdotto

dall'art. 17 commi 67-85 L. 15 maggio 1997 n. 127, il rapporto fra l'Ente

locale e il segretario e' caratterizzato da un certo elemento di fiducia-

rieta'. La garanzia di stabilita' nella funzione attribuita al segretario

comunale e provinciale nel nuovo ordinamento introdotto dall'art. 17 commi

67-85 L. 15 maggio 1997 n. 127, e nella fase a regime, e' massima in corso

di mandato, in quanto il segretario in carica puo' essere revocato solo con

provvedimento motivato e per gravi ragioni, mentre e' minima all'inizio del

mandato stesso, in quanto il segretario in carica (ed uscente) ha solo una

generica aspettativa di conferma; pertanto, non occorre alcuna motivazione

in ordine alla scelta di un nuovo segretario ed alla mancata conferma di

quello uscente. Nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento dei

segretari comunali e provinciali introdotto dall'art. 17 commi 67-85 L. 15

maggio 1997 n. 127, gli amministratori in carica possono immediatamente av-

valersi dei nuovi poteri previsti dalla detta disposizione nel termine dal-

la stessa fissato, e cioe' con le stesse caratteristiche di discrezionali-

ta' e di fiduciarieta' e con la stessa assenza di vincoli a tutela delle

aspettative del segretario uscente previste per la fase a regime. Massima a

cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la moti-

vazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione.

RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1998, I, 4492

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia

LOC. TRIESTE

P.D. 9900654

COD.PAR. 714

SEZ. 00 SENT. N. 01540 DEL 17/12/1998

PRES. Bagarotto REL. Di Sciascio EST. Di Sciascio PARTI: De Castro Osvaldo

C/ Comune di Cervignano

DISP: Accoglie

045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale - Comunicazione di non

conferma - Motivazione - Necessita' - Scelta del nuovo Segretario - In

presenza di piu' domande - Motivazione - Necessita' - Termine per la

nomina ex art. 15 D.P.R. n. 465/97 - Ha carattere perentorio - Nomina

di Segretario che non ha superato le prove selettive per l'idoneita' a

Segretario generale - Illegittimita'.

L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 81

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 82

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 12 COMMA 1

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6

Poiche', in base alla normativa allo stato vigente, la comunicazione di

non conferma del Segretario in carica da parte del Sindaco e' atto ammi-

nistrativo, in base all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 essa va mo-

tivata, dovendosi altrimenti ritenere illegittima. Del pari va motivata, in

presenza di piu' domande, la scelta del nuovo Segretario, ne' il carattere

fiduciario della scelta, dal momento che avviene nell'ambito di una proce-

dura selettiva, esime l'autorita' decidente dall'esternarne le ragioni. Il

termine di 120 giorni, entro il quale il Sindaco in carica alla data di en-

trata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, deve, qualora intenda

avvalersi dell'eccezionale facolta', conferitagli dall'art. 17, ottantune-

simo comma, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, provvedere alla nomina, in

base al disposto dell'art. 15, sesto comma, del decreto citato, e' da rite-

nersi perentorio, sia perche' esplicitamente definito "massimo" dalla norma

appena menzionata, sia perche' espressione di una potesta' spettante di

norma al Sindaco neoeletto e solo in via derogatoria assentita a quello gia'

nell'esercizio delle funzioni, per cui appare logico che gli sia consentito

esplicarla entro un tempo ristretto, a pena di decadenza. Qualora sia ne-

cessario nominare un Segretario per un Comune, che ha piu' di 10.000 abi-

tanti la scelta deve cadere, a pena di illegittimita', su un candidato che,

a' sensi dell'art. 12, primo comma, lett. a) del D.P.R. n. 465/97 e

dell'allegata tabella a), abbia superato le prescritte prove selettive per

l'idoneita' a Segretario generale. (Massima ufficiale)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Campania

LOC. NAPOLI

P.D. 9900874

COD.PAR. 721

SEZ. 01 SENT. N. 03619 DEL 01/12/1998

PRES. Coraggio EST. De Maio PARTI: C.P.A. C/ Min. Tesoro

098000 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) -

1) Segretario comunale e provinciale - Collocamento a riposo - Tratte-

nimento in servizio - Segretario generale - Art. 1 comma 4 quinquies

D.L.: n. 413 del 1989 - Esclusione; 2) Contrasto con artt. 3, 97 e 98

Cost. - Manifesta infondatezza.

D. L. DEL 27/12/1989 NUM. 413 ART. 1 COMMA 4

D. L. DEL 27/12/1989 NUM. 413 ART. 1 COMMA 1

COSTITUZIONE ART. 3

COSTITUZIONE ART. 97

COSTITUZIONE ART. 98

L. DEL 28/2/1990 NUM. 37

I segretari generali comunali e provinciali sono equiparati ai dirigenti

civili dello Stato solo dal punto di vista economico e non anche da quello

giuridico; pertanto, ad essi non e' esteso il beneficio del trattenimento

in servizio fino al settantesimo anno di eta' previsto dall'art. 1 comma 1

quinquies D.L. n. 413 del 1989. E' manifestamente infondata, con riferimen-

to agli artt. 3, 97 e 98 Cost., la questione di legittimita' costituzionale

dell'art. 1 comma 4 quinques D.L. 27 dicembre 1989 n. 413, convertito dalla

L. 28 febbraio 1990 n. 37, nella parte in cui non estende ai segretari ge-

nerali comunali e provinciali il beneficio, previsto per i dirigenti civili

dello Stato, del prolungamento dell'eta' pensionabile sino al settantesimo

anno, stante le differenze esistenti tra le due categorie sotto il profilo

giuridico. Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la ri-

vista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annota-

zione.

RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1999, I, 665

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia

LOC. TRIESTE

P.D. 9900649

COD.PAR. 714

SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999

PRES. Bagarotto REL. Di Sciascio EST. Di Sciascio PARTI: Badoer Francesco

C/ Comune di Tarvisio

DISP: Accolto

045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale - Comunicazione di non

conferma - E' impugnabile - Artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90 - Appli-

cabilita' - Conseguenze - Nomina di nuovo Segretario che non ha supera-

to le prove selettive per l'idoneita' a Segretario generale - Illegit-

timita' - Termine per la nomina ex art. 15 D.P.R. n. 465/97 - Ha carat-

tere perentorio.

L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3

L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6

D. P. R. DEL 23/6/1972 NUM. 749

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 12 COMMA 1 LETT. A

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 14

La comunicazione di non conferma del Segretario in carica, ancorche' non

produttiva, in sede cautelare, di danno grave ed irreparabile, ha carattere

autonomamente lesivo ed e' impugnabile nel merito. La comunicazione di non

conferma predetta, cosi' come il provvedimento di nomina del nuovo Segreta-

rio comunale, sono atti soggetti alla disciplina di cui agli artt. 3 e 7

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui devono essere motivati e dev'es-

sere consentito al Segretario uscente, destinatario dell'atto o da esso in-

ciso, di presentare deduzioni nel corso del procedimento. La nomina del

nuovo Segretario comunale e' illegittima se non assunta entro il termine,

da ritenersi perentorio, di 120 giorni, di cui all'art. 15, sesto comma,

del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Qualora sia necessario nominare un

Segretario per un Comune che, indipendentemente dal numero degli abitanti,

e' incluso nella tabella a), allegata al D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749, la

scelta deve cadere su un candidato che, a norma degli artt. 12 primo comma,

lett. a) e 14 del D.P.R. n. 465/97, abbia la qualifica di Segretario gene-

rale o abbia, quanto meno, superato le prescritte prove selettive per l'i-

doneita' alla qualifica stessa. (Massime ufficiali)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia

LOC. TRIESTE

P.D. 9900908

COD.PAR. 738

SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999

PRES. Bagarotto EST. Di Sciascio PARTI: Badoer C/ Comune di Tarvisio

024000 ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - 1) Segretario comunale -

Provvedimento di non conferma - Motivazione - Carenza - Illegittimita';

2) Principio del giusto provvedimento - Violazione.

E' illegittimo l'atto col quale il Sindaco esprime fiducia nei confronti

del Segretario del suo Comune, col manifestargli l'intenzione di non con-

fermarlo, nel quale non siano state indicate le ragioni dell'adozione di

tale atto, con la conseguenza di rendere inintelligenti al destinatario ed

al giudice le ragioni della sfiducia stessa e di consentire al primo di

replicare sul punto. E' illegittimo l'atto col quale il Sindaco esprime

sfiducia nei confronti del Segretario del suo Comune, col manifestargli

l'intenzione di non confermarlo, nell'emanazione del quale non e' stata da-

ta da alcuna concreta possibilita' al destinatario di interloquire in me-

rito, in violazione delle norme in materia di giusto procedimento (nella

fattispecie: il Sindaco, dopo aver dato comunicazione al soggetto interes-

sato della propria intenzione di non confermarlo, non ha consentito a

quest'ultimo di presentare le proprie controdeduzioni e ha richiesto all'A-

genzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provin-

ciali la nomina di altro segretario tre giorni dopo.) Massima a cura della

rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

provvedimento e per l'eventuale annotazione.

RIV. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1999,, 1092

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia

LOC. TRIESTE

P.D. 9900909

COD.PAR. 738

SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999

PRES. Bagarotto EST. Di Sciascio PARTI: Badoer C/ Comune di Tarvisio

024000 ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - 1) Segretario comunale - No-

mina di nuovo segretario - Requisiti - Fattispecie - Insussistenza;

Termine ex art. 15, sesto comma, D.P.R. n. 465/1997 - Natura - Perento-

rio

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 81

D. P. R. DEL 23/6/1972 NUM. 749 ART. 12

E' illeggittima la nomina di nuovo segretario di un ente locale di secon-

da classe (nella specie: Comune di Tarvisio) ricompreso nella tabella a)

allegata al D.P.R. n. 749/1972, il quale non sia un segretario della pre-

detta classe e non possegga l'ulteriore requisito della qualifica di segre-

tario generale. Il termine di centoventi giorni entro il quale il Sindaco

in carica alla data di entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465,

deve, qualora intenda avvalersi dell'eccezionale facolta' confertagli

dall'art. 17, ottantunesimo comma, della Legge 15 comma 1997, n. 127. prov-

vedere alla nomina, in base al disposto dell'art. 15, sesto comma, del

decreto citato, e' da ritenersi perentorio, con la conseguenza che la nomi-

na del nuovo segretario oltre tale termine e' da ritenersi illegittima.

Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa

per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione.

RIV. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1999,, 1092

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia

LOC. TRIESTE

P.D. 9900947

COD.PAR. 714

SEZ. 00 SENT. N. 00009 DEL 18/01/1999

PRES. Bagarotto EST. Di Sciascio PARTI: B.F. C/ Comune di Tarvisio

045000 COMUNE - IN GENERE - 1) Segretario comunale e provinciale -

Conferma - Atto sindacale di sfiducia - Motivazione - Necessita'; 2)

Diniego - Procedimento - Controdeduzioni - Ammissibilita'; 3) Nomina -

Art. 15 comma 6 D.P.R. n. 465 del 1997 - termini minimo e massimo.

L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 78

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127 ART. 17 COMMA 82

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 1500 BIS

D. P. R. DEL 4/12/1997 NUM. 465 ART. 15 COMMA 6

Ai sensi dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, gli atti amministrativi de-

vono essere tutti motivati in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

salvo i casi previsti dalla stessa legge per i quali non e' richiesta la

motivazione, con la conseguenza che anche la nomina o la cessazione del

rapporto di pubblico impiego, essendo disposte con atti amministrativi au-

toritativi, devono essere motivate; pertanto, l'atto con cui il Sindaco

esprime sfiducia nei confronti del segretario comunale manifestando l'in-

tenzione di non confermarlo e' soggetto allo stesso obbligo di motivazione.

Se e' vero che la disciplina degli istituti necessari all'attuazione del

nuovo regolamento dei segretari comunali e provinciali deve essere adottata

con atto da emanarsi ai sensi dell'art. 17 commi 78 e 82 L. 15 maggio 1997

n. 127, e' pur vero che l'art. 15 commi 2 e 6 D.P.R. 4 dicembre 1997 n.

465, nel disciplinare e nel richiedere - con norma applicabile per analogia

anche quando la detta nomina sia eccezionalmente effettuata in sede di pri-

ma attuazione della nuova disciplina - la comunicazione al segretario in

carica della determinazione di non confermarlo non esclude, di per se', che

l'interessato possa instaurare il contraddittorio procedimentale attraverso

proprie controdeduzioni, ne' che queste siano esaminate entro un termine,

anche breve, prestabilito. Ai sensi dell'art. 15 comma 6 del regolamento

approvato col D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, i Sindaci in carica all'entra-

ta in vigore del regolamento medesimo che intendevano procedere alla nomina

del segretario comunale dovevano effettuare la stessa, mediante adozione

dell'atto finale del procedimento, decorsi sessanta giorni ed entro il ter-

mine massimo di centoventi giorni dalla data in vigore del detto regolamen-

to. Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stes-

sa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione.

RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1999, I, 957

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Campania

LOC. NAPOLI

P.D. 9901111

COD.PAR. 714

SEZ. 05 SENT. N. 00377 DEL 15/02/1999

PRES. Guerriero EST. Pascone PARTI: D.R.R. C/ Comune di San Giorgio del

Sannio

045000 COMUNE - IN GENERE - Segretario comunale e provinciale - Nomina

- Sostituzione segretario in carica - Motivazione - Dopo riforma ex

Legge n. 127 del 1997 - Necessita'.

L. DEL 15/5/1997 NUM. 127

Il sistema, sia pure rinnovato con la Legge 15 maggio 1997 n. 127, di in-

dividuazione della scelta, della funzione e dei compiti del segretario co-

munale non puo' prescindere, in ogni caso, dal rispetto dell'obbligo di mo-

tivazione espressa, sufficiente e congrua, con la conseguenza che e' ille-

gittimo il provvedimento sindacale che dispone la nomina di un Segretario

comunale in sostituzione di quello in carica che non fornisce alcuna

giustificazione sulle ragioni che hanno reso necessario o opportuna la

sostituzione. Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la ri-

vista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annota-

zione.

RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 1999, I, 1478