ITALIA OGGI – 23.6.2000

L’OMESSA DENUNCIA AGEVOLA L’ESPROPRIATO

di Roberto Rosati

 

L'indennità di espropriazione di un'area edificabile non è decurtatile nel caso in cui il proprietario abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'Ici.

L'omissione dell'adempimento tributario, infatti, rende semplicemente inapplicabile l'articolo 16 del dlgs n. 504/92, senza legittimare metodi alternativi di determinazione dell'indennità. È quanto emerge dalla sentenza n. 5283 del 22/4/2000 emessa dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, consultabile sul sito vwvw.giust.it.

All'origine della vicenda, un procedimento nell'ambito del quale l'espropriato si era rivolto alla Corte d'appello in opposizione alla stima dell'indennità, ritenuta irrisoria, mentre il comune ne sosteneva la congruità, confortato dalla valutazione dell'Ute.

Sulla scorta di una consulenza tecnica, la Corte d'appello elevò di circa sei volte l’indennità di espropriazione, dichiarando tra l’altro non fondata l'eccezione del comune, secondo cui la misura dell'indennità non poteva superare il valore dell'immobile dichiarato ai fini dell'Ici, ai sensi dell'articolo 16 del dlgs n. 504/92.

Il comune, infatti, non aveva provato il fondamento di tale eccezione dimostrando l'esistenza di una denuncia Ici che l'attore affermava di non avere presentato; in assenza della prova, quindi, la denuncia doveva necessariamente ritenersi omessa, situazione che poteva essere unicamente valutata dall'ente come evasione del tributo da parte dell'attore.

Nel ricorso per Cassazione, il comune censurava la sentenza di merito nella parte in cui aveva escluso che potesse trovare applicazione l'articolo 16 citato in, quanto l'ente non aveva provato il fondamento dell'eccezione, tanto più che l'attore sosteneva di non avere mai presentato la denuncia Ici perché non obbligato.

Rovesciando la situazione, l'ente affermava che sarebbe onere dell'espropriato che pretenda di ottenere il massimo dell'indennizzo dimostrare di averne diritto in quanto non superiore al valore dichiarato ai fini dell'Ici.

Diversamente, osservava ancora il ricorrente, si verificherebbe l'assurdo che chi ha presentato la denuncia, dichiarando un valore inferiore a quello stimato in sede di espropriazione, si vedrebbe ridurre l'indennizzo in misura pari al dichiarato, mentre chi ha omesso l’adempimento potrebbe ottenere l'indennizzo nella misura massima determinabile seguendo i criteri dell'articolo 5-bis della legge n. 359/92.

Nell'esaminare la fattispecie, la Corte suprema muove dall'analisi dell'articolo 16 della legge sull'Ici, osservando che tale disposizione prevede:

- al primo comma, che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è ridotta all'importo corrispondente al valore risultante dall'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'Ici, qualora l'indennità stessa, fissata in base ai criteri di legge, risulti superiore a detto valore;

- al secondo comma, che in caso di espropriazione per pubblica utilità è dovuta, oltre all'indennità, una maggiorazione calcolata sulla base dell'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni.

Posto che la norma prende dunque in considerazione solo l'ipotesi in cui la denuncia risulti presentata, nulla disponendo per il caso contrario, la Corte si chiede se spetti al giudice attivarsi per accertare d'ufficio l'avvenuta presentazione della dichiarazione, oppure se l'incombenza ricada solo sulle parti: l'espropriante che intenda fare valere la disposizione del primo comma, oppure l'espropriato che reclami 1a maggiorazione dell'indennità ai sensi del secondo.

Stabilito che tale onere spetta alla parte che voglia fare valere il diritto, in base ai principi generali, la Corte passa al secondo profilo, ossia le conseguenze derivanti dall'omissione della denuncia Ici, rilevando che la mancata previsione dell'ipotesi non è integrabile in via interpretativa, per cui la mancata presentazione della denuncia rende inapplicabile l'articolo 16, sia nella prospettiva favorevole all'espropriante che in quella contraria; ciò non legittima, comunque, che nell'ipotesi in questione l'indennità possa liquidarsi alla stregua dei criteri previsti per i suoli agricoli oppure nei limiti di quanto determinato nel provvedimento ablatorio.