Maggiori detrazioni disciplinate nel regolamento

ICI da motivare sconti ai neosposi

DI ANTONIO CICCIA

Sì a maggiori detrazioni ICI a giovani coppie entro specìfici limiti di reddito: ma solo se previste dal regolamento del comune e adeguatamente motivato qúanto a interessi pubblici perseguiti ed esclusione di disparità di trattamento. Questa la risposta dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani in risposta ad un quesito di un Comune che si poneva il dubbio della legittimità di un aumento della detrazione ICI sull’abitazione principale a favore di soggetti che abbiano contratto matrimonio nei due anni o nell’anno precedente, vincolata al possesso di un determinato reddito. La criticità di una tale determinazione è stata individuata, infatti, nell'art. 8 del dlgs 504/92 che prevede quale requisito legittimante la riduzione del carico impositivo una situazione di particolare disagio economico-sociale. L’Anci ha sottolineato la possibilità di una via d'uscita rimessa alla potestà regolamentare del comune. La fissazione di una detrazione superiore a quella stabilita dalla legge, nella disciplina dell'Ici,'è rimessa alla volontà di ridurre il carico tributario súll'abitazione principale delle categorie di soggetti che possano vivere particolari situazioni di disagio socio-economico. Rispetto a questi parametri l’ANCI ritiene non coerente con i fini della citata disposizione l’individuazione delle giovani coppie, seppure corretta con il limite di reddito: l’essere sposati da poco non individua automaticamente categorie di disagio economico.

Per arrivare comunque a un provvedimento, di per sé apprezzabile, l'Anci indica la strada del regolamento comunale. L’associazione dei comuni rileva che, in materia, la potestà regolamentare comunale potrebbe prevedere una riduzione del carico impositivo per le giovani coppie.

Il comune, nel suo potere regolamentare, è, infatti, vincolato unicamente alla definizione della soggettività passiva, della base imponibile e dell'aliquota massima delle imposte comunali.

Il fondamento normativo, sottolinea l'Anci, di un'operazione di questo tipo è, dunque, l'articolo 52 del dlgs 446/97 e non il dlgs 504/92, negli articoli che disciplinano la determinazione delle aliquote e delle detrazioni. In ogni caso, conclude la risposta in esame, anche tale eventuale determinazione regolamentare dovrà essere compiutamente motivata quanto a interessi pubblici perseguiti e insussistenza di ingiustificate disparità di trattamento.