ITALIA OGGI 10.10.2000

Un’ordinanza del tribunale di Campobasso ha bocciato l’indicazione ad personam contenuta in un dm

Incarichi dirigenziali, è vietata la chiamata nominativa dei titolari

DI LUIGI OLIVERI

È’ illegittimo per eccesso di potere il provvedimento con il quale il ministro attribuisca direttamente gli incarichi dirigenziali non di natura generale.

Lo ha stabilito l'ordinanza in data 25 settembre 2000 del tribunale di Campobasso (pubblicata dalla rivista Giust.it in www.giust.it), che, accogliendo la domanda cautelare proposta dal sovrintendente ai beni archeologici del Molise, rimosso dal suo incarico a seguito dell'approvazione del decreto 8/6/2000, ha disapplicato lo stesso decreto mininisteriale.

È’ l'ennesima pronuncia con la quale un giudice ordinario interviene per inquadrare correttamente i poteri degli organi politici rispetto al potere di nomina e revoca della dirigenza.

Nel caso di specie, col decreto ministeriale disapplicato dall'ordinanza in questione, il ministro aveva individuato nominativamente nella tabella allegata i dirigenti da adibire ai diversi incarichi dirigenziali, senza per altro esporre una motivazione adeguata, almeno in merito alle ragioni dell'esclusione dei dirigenti non inseriti nell'elenco.

Il tribunale di Campobasso non ha potuto fare a meno di sottolineare la mancanza di conformità della procedura seguita ai dettati del dlgs 29/1993 e della legge 241/1990.

Sotto il primo profilo, il tribunale molisano ha ritenuto che l'organo politico non possa adottare atti aventi l'efficacia di determinare direttamente i soggetti cui attribuire gli incarichi dirigenziali.

Infatti, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del dlgs 29/1993 consente agli organi di governo solo di individuare le risorse umane da assegnare agli uffici di livello dirigenziale generale, ma non il potere di indicare anche i nomi dei soggetti da incaricare "vincolando in tal modo la scelta dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali".

La nomina, infatti, dei dirigenti di livello non generale è di competenza dei dirigenti generali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 19, comma 5, del dlgs 29/1993.

Il tribunale di Campobasso ha pertanto rilevato l'esistenza del vizio di eccesso di potere, sviamento e violazione di legge, posti a fondamento della sua decisione di disapplicare il dm 8/6/2000.

Peraltro, detto provvedimento, secondo l’ordinanza, si manifesta illegittimo anche sotto l'aspetto della violazione dell'obbligo di motivare tutti i provvedimenti amministrativi, previsto in linea generale dalla legge 241/1990.

Secondo il tribunale di Campobasso, il provvedimento ministeriale non appare sorretto da adeguata motivazione, almeno rispetto alle ragioni che hanno portato all'esclusione di alcuni dirigenti dalle nomine.

Peraltro, sempre l'articolo 19, comma 1, del dlgs 29/1993, prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, e alle attitudini e capacità professionali di ogni dirigente. Sicché, occorre una valutazione specifica delle capacità professionali di ciascuno.

L'ordinanza è molto significativa, sotto questo aspetto, perché qualifica correttamente come provvedimento amministrativo l'atto prodromico al conferimento dell'incarico dirigenziale.

E inoltre conferma che l'assegnazione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 10, del dlgs 29/1993, (svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca) sono da considerare minori o "marginali", come li qualifica il giudice molisano, sicché finirebbe per essere svilita professionalmente la posizione soggettiva del dirigente rimosso da un incarico di maggior prestigio e adibito a una delle funzioni del citato articolo 19, comma 10, a causa del pregiudizio che deriverebbe all'immagine e al patrimonio professionale.

La motivazione, quindi, dei provvedimenti di conferimento degli incarichi ai dirigenti è tanto più necessaria se da essa possa derivare una dequalificazione.

La pronuncia del giudice molisano si può rivelare utile anche per gli enti locali, in relazione alle posizioni organizzative.

Risulterebbe, infatti, illegittima per le stesse cause sottolineate dall'ordinanza del tribunale di Campobasso, un provvedimento di nomina delle posizioni organizzative adottato dal sindaco o dalla giunta, negli enti nei quali siano presenti le qualifiche dirigenziali.