Italia Oggi, 22 marzo 01

Il Tar Lazio ha posto la questione di legittimità costituzionale del dlgs 29/93

Stop a incarichi dirigenziali senza selezioni comparative

DI LUIGI OLIVERI

È da ritenere incostituzionale il sistema di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti se non si intende basato su una selezione comparativa dei dirigenti potenzialmente interessati.

Gli stessi rilievi di incostituzionalità, inoltre, si possono muovere se al giudice sia sottratta la possibilità di valutare la legittimità dei provvedimenti di incarico, adottati dalle amministrazioni, sotto il profilo della corretto esercizio del potere.

Sono queste le considerazioni in base alle quali il Tar del Lazio, sezione II bis, con ordinanza 28/2/2001 n. 1541 (pubblicata in www.giust.it) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del dlgs 29/93 e successive modificazioni, in quanto attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti gli incarichi dirigenziali.

Tale attribuzione, secondo il giudice amministrativo del Lazio appare coerente e corretta solo se riferita alle vertenze relative alla gestione del rapporto di lavoro tra dirigenza e amministrazioni, che si svolge secondo i canoni del diritto privato del lavoro.

Il rapporto di lavoro di natura privatistica, in posizione paritaria tra dirigenti ed amministrazione, però, si instaura solo dopo l'assegnazione dell'incarico dirigenziale.

Così come appare corretta la giurisdizione del giudice amministrativo relativo alle procedure concorsuali, nelle quali le amministrazioni agiscono nell'esercizio del potere di auto-organizzazione in posizione di supremazia nei confronti dei partecipanti alle procedure.

Resta, invece, in una zona grigia la fase o procedura finalizzata, una volta assunto il dirigente nei ruoli dell'ente, ad assegnargli l'incarico.

O, meglio, secondo i giudici del Tar del Lazio non appare coerente con il dettato costituzionale, che pretende l'attuazione delle garanzie pubblicistiche sottostanti al principio di buon andamento, ritenere che la fase di assegnazione degli incarichi sia di tipo negoziale.

Al contrario, appare una procedura anch'essa di natura auto-organizzatoria, in quanto l'amministrazione stabilisce sostanzialmente in via unilaterale quali dirigenti debbano svolgere le funzioni dirigenziali previste nell'assetto organizzativo.

Allora, le garanzie che la Costituzione chiede nelle procedure concorsuali affinché le amministrazioni selezionino i dirigenti oggettivamente più idonei a rivestire la qualifica dovrebbero riguardare in misura addirittura maggiore l’assegnazione degli incarichi dirigenziali.

Infatti, anche a questo fine le: amministrazioni sono tenute ad effettuare una selezione (prevista dall'art. 19 del dlgs 29) tra i dirigenti alle proprie dipendenze.

E tale appare ancor più delicata del concorso in quanto deve necessariamente individuare il dirigente più capace e non semplicemente più gradito all'organo di governo dell'ente.

Anche perché, se così non fosse, si violerebbe il principio di separazione delle funzioni dirigenziali da quelle di governo, e il precetto di cui all'articolo 98 della Costituzione, secondo il quale i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione e non del singolo componente dell'organo di governo, ragioni che hanno indotto lo stesso Tar del Lazio, sezione I, a sollevare analoga questione di legittimità costituzionale con ordinanza 19/7/2000.

Allora, visto che la selezione per l'individuazione del dirigente in servizio maggiormente idoneo a rivestire un certo incarico è compiuta in modo unilaterale dagli enti, sì che la posizione dei dirigenti rispetto all'incarico medesimo non è di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, l'art. 68 del dlgs 29/93 appare illegittimo in quanto non consente al giudice ordinario quella pienezza di indagine sulla legittimità degli atti, ed in particolare sull'esistenza del vizio di eccesso di potere