Il Sole 24 Ore, lunedì 13.12.99, pg. 25

Via libera agli incarichi esterni in caso di carenza organizzativa

Gli enti locali possono fare ricorso all'affidamento di incarichi a professionisti o a consulenti estemi alla struttura dell'ente e per lo svolgimento di funzioni istituzionali ogni qualvolta non sia possibile utilizzare personale in serviio nell'amministrazione locale.

Ciò anche nella ipotesi in cui tale impossibilità dipenda dalla carenza, nell'ambito della struttura organizzativa comunale, di personale qualitativamente e quantitativamente idoneo per lo svolgimento dei compiti o delle funzioni che l'ente deve esercitare nel caso specifico.

E’ quanto affermato dalla sentenza n. 7 del 22 giugno 1999 della sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei Conti.

In particolare, nel giudicare gli amministratori di un Comune convenuti davanti alla Procura regionale della Corte dei conti per avere affidato a professionisti estemi alla struttura dell'ente locale l'incarico per lo svolgimento dell'attività istruttoria connessa al disbrigo delle pratiche di sanatoria edilizia, dopo aver considerato che "in base alla vigente legislazione le amministrazioni comunali possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenza e servizi per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, sempreché non sia possibile utilizzare personale in servizio nell'ente locale", i giudici hanno ritenuto che "tale impossibilità ricorre anche nella ipotesi in cui sia assente, nella struttura organizzativa dell'ente locale, personale qualitativamente o quantitativamente idoneo allo svolgimento dei compiti o delle attività da svolgere nel caso specifico ".

In generale, con riferimento alle spese sostenute dagli enti locali per l'affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni alla struttura del Comune o della Provincia, la giurisprudenza della Corte dei conti ha da sempre ritenuto che a incarichi professionali o a consulenze esterne l'ente locale può fare ricorso solo nel caso in cui non disponga, all'interno della propria strutttura, di personale idoneo, o sufficiente, alla elaborazione del lavoro dato in affidamento a consulenti o professionisti esterni, o nel caso in cui la realizzazione del lavoro o dell'elaborato commissionato non rientri nelle competenze specifiche del personale dei propri uffici o servizi. Da tali principi deriva che qualora le spese sostenute per l'affidamento di incarichi a professionisti o a consulenti esterni non appaiono giustificate da questi presupposti, le stesse costituiscono danno per le finanze dell'ente medesimo, e possono, quindi, comportare, qualora ricorrano le altre condizioni, la responsabilità amministrativa degli amministratori o dei dirigenti che abbiano proceduto all'affidamento degli incarichi.

Si può dunque affermare che le spese per lo svolgimento di incarichi estemi alla struttura dell'ente locale possono ritenersi legittime, o comunque giustificate, allorché ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. nella ipotesi in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, utilizzare personale in servizio nell'ente locale;
  2. allorché non sia presente, all'intemo della struttura organizzativa dell'ente locale, personale qualitativamente o quantitativamente idoneo, o sufficiente, allo svolgimento dei compiti o delle attività particolari da svolgere nel caso specifico;
  3. allorché la realizzazione del lavoro o dell'elaborato commissionato a professionisti o consulenti esterni non rientri nelle competenze specifiche del personale dipendente.

In definitiva, sulla base dei suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti può conclusivamente affermarsi che gli enti locali possono senzaltro procedere all'affidarnento di incarichi estemi allorché non dispongano, all'intemo della loro struttura, di personale idoneo allo svolgimento dei compiti particolari da svolgere nel caso specifico, ma devono comunque evitare che dietro l'affidamento di incarichi estemi si nasconda la sostanziale erogazione, a favore di professionisti amici, di lauti compensi professionali attinti dalle finanze dell'ente locale.

Tommaso Miele