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ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA • La Corte dei conti siciliana sull'affidamento delle attività

Ammessi gli incarichi esterni solo se l'ente non ha professionisti

L' affidamento dell'incarico a un commercialista per la redazione del conto consuntivo da parte di un Comune può comportare la responsabilità amministrativa dell'amministratore o del funzionario dell'ente che ha affidato l'incarico, e il conseguente obbligo di risarcire il relativo danno subito dalle finanze comunali, atteso che il ricorso a professionisti esterni da parte degli enti locali è possibile solo per lo svolgimento di attività che non rientrano nelle competenze della struttura organizzativa dell'ente stesso.

Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti, la quale, nel giudicare gli amministratori di un Comune che avevano affidato l'incarico a un commercialista per la redazione del conto consuntivo dell'ente locale, dopo aver considerato che. "non è consentito il ricorso a prestazioni esterne attinenti ad attività che avrebbero potuto essere svolte dalla struttura dell'ente", ha affermato che "sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori dell'ente stesso che abbiano disposto l'affidamento di un incarico a un commercialista per la predisposizione del conto consuntivo, ossia per un'attività che rientra nelle specifiche competenze dell'Ufficio di ragioneria, il quale non poteva certamente mancare delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico, atteso che la redazione del conto consuntivo non è che il riepilogo di tutte le operazioni contabili effettuate nel corso della gestione a cui il conto stesso si riferisce" (si veda Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Sicilia, n. 35/Resp del 17 febbraio 2000).

La sentenza della Sezione siciliana della Corte dei conti è in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di incarichi esterni, secondo cui è possibile fare ricorso a professionisti esterni alla struttura dell'ente pubblico solo nel caso in cui non siano presenti, all'interno della struttura, professionalità idonee, o sufficienti, per lo svolgimento del lavoro dato in affidamento a consulenti o professionisti esterni, o nel caso in cui la realizzazione del lavoro o dell'elaborato commissionato non rientri nelle competenze specifiche del personale degli uffici o dei servizi, come può essere, a esempio, il caso della rilevazione dei carichi di lavoro, o della redazione del progetto di un'opera pubblica particolarmente complessa, o l'acquisizione di un parere legale su una questione specifica. Allorché l'affidamento dell'incarico avvenga al di fuori di queste ipotesi, e cioè in presenza di personale, all'interno dell'ente, idoneo alla realizzazione del lavoro o dell'elaborato, o allorché il lavoro commissionato al professionista esterno rientri nella competenza specifica degli uffici dell'ente locale, esso può comportare la responsabilità amministrativa degli amministratori o dei responsabili del settore competente che abbiano proceduto ad affidare l'incarico esterno, i quali possono essere chiamati a risarcire, nel concorso degli altri elementi necessari ad affermare la loro responsabilità, il danno corrispondente al compenso corrisposto al professionista esterno.

Fermi restando questi principi, si deve, tuttavia, ricordare che la recente legislazione ha ampliato notevolmente la possibilità per gli enti locali di ricorrere a professionalità esterne alla propria struttura, prevedendo finanche la possibilità di coprire posti di alto profilo professionale con personale assunto con contratto a tempo definito e di stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

Pur alla luce di queste aperture, si ritiene, tuttavia, di dover ribadire che allorché il lavoro o l'elaborato oggetto dell'incarico rientra nelle competenze specifiche della struttura interna dell'ente locale, e non vi sono motivi particolari per far ricorso a specifiche professionalità, come nel caso della redazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo, il ricorso a professionisti esterni resta precluso, atteso che lo svolgimento di tali attività rientra certamente nelle competenze specifiche della struttura interna dell'ente locale. Per lo svolgimento di tali attività, quindi, l'ente locale sopporta già dei costi, e l'erogazione di ogni ulteriore spesa può costituire danno per le finanze dell'ente stesso.

Tommaso Miele