ORGANIZZAZIONEI Una sentenza del Tar Calabria in materia di riparto delle competenze,

Progettazioni decidono i dirigenti

L’affidamento dell’incarico dopo la gara spetta ai funzionari

Di LUIGI OLIVERI

E’ di competenza dei dirigenti l'affidamento di un incarico di progettazione a un professionista, a seguito di una gara pubblica. Lo ha stabilito, con sentenza 926 dello scorso 8 luglio 1999, il Tar Calabria, statuendo l'illegittimità della nomina da parte della giunta comunale.

Il fatto. La vertenza giunta alla cognizione del giudice amministrativo calabrese riguarda un procedimento pubblico di selezione mirato all'affidamento dell'incarico di una progettazione preliminare. La giunta comunale nell'approvare lo schema di bando e i criteri per la selezione del professionista cui affidare l'incarico, contestualmente demandava al titolare dell'ufficio tecnico comunale, quale responsabile del procedimento, il compito di provvedere a tutte le operazioni di gara, di verificare la regolarità delle domande e dei documenti prodotti dai concorrenti, compresa la formazione di un elenco dei tecnici idonei e la fissazione dell'importo presunto dei compensi offerti. Tuttavia, la giunta si era riservata di provvedere direttamente al conferimento dell'incarico.

Sulla base di tale riserva, la giunta aveva corretto la graduatoria formata dal tecnico comunale, modificando così le risultanze dell'attività del proprio funzionario e affidando l'incarico con propria deliberazione, cui si e opposta con ricorso al Tar l'associazione temporanea tra professionisti che, piazzatasi prima sulla base della graduatoria formata dal responsabile dell'ufficio tecnico, era stata retrocessa al secondo posto dalla deliberazione con la quale la giunta rettificava le risultanze dell'operato del funzionario.

L'amministrazione comunale si è difesa in giudizio eccependo che il tecnico comunale non poteva elaborare una valida graduatoria, in quanto ciò non poteva rientrare nelle sue competenze. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 127/97, i funzionari privi di qualifiche dirigenziali possono esercitare le. competenze dei dirigenti in presenza di un provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali, mentre il sindaco non aveva ancora attribuito al personale dette responsabilità.

La decisione. Il Tar ha tuttavia disposto che la tesi difensiva andasse disattesa, in quanto ancora prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 nessuna norma attribuiva alla giunta comunale il potere di compiere atti di gestione, poiché già la prima formulazione dell'articolo 51 della legge 142/90 stabiliva che la gestione amministrativa fosse di competenza dei dirigenti. La legge 127/97, a giudizio del Tar, ha semmai approfondito la linea di confine che deve separare gli organi di governo e i dirigenti.

Per queste ragioni, il Tar Calabria ha annullato la nomina operata dalla giunta per incompetenza.

La sentenza interviene a dare un utile chiarimento in merito alle competenze per le nomine dei professionisti, anche se è da precisare che riguarda un caso manifestatosi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 265/99, che sostituendo la deliberazione a contrattare con la determinazione a contrattare, rende ancora più evidente l'incompetenza della giunta nell'assegnazione degli incarichi di progettazione.

Infatti, il procedimento di individuazione del concorrente, se condotto mediante gara pubblica, è sin dal primo atto di competenza del dirigente. Così come la gara e la sua aggiudicazione sono certamente di competenza dirigenziale, a mente dell'articolo 51, comma 3, della legge 142/90, che conferisce ai dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia la responsabilità delle relative procedure.

Nessun dubbio, allora, che le nomine susseguenti a procedure di gara siano di competenza dirigenziale. La sentenza non risolve il dubbio, invece, relativo alle nomine fiduciarie, pur prendendo una chiara posizione rispetto alle funzioni gestionali, ritenute appartenenti alla sfera di competenza dirigenziale sin dal '90 prescindendo dalla legge 127/97 che ha solo contribuito a rendere più marcata ed effettiva la separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione amministrativa.

Se, dunque, anche l'incarico fiduciario fosse ritenuto atto di gestione, non potrebbe che rientrare a sua volta nella competenza dirigenziale: soluzione questa, che sarebbe comunque più in linea con la nuova formulazione dell'articolo 56 della legge 142190. Una disposizione statutaría che riservasse alla giunta le nomine fiduciarie, ai sensi dell'articolo 35 della legge 142/90, potrebbe, infatti, apparire in contrasto col principio generale della separazione delle funzioni.

1 riflessi. Da notare che la sentenza del Tar Calabria contribuisce indirettamente anche a chiarire il riparto delle competenze tra funzionari privi di qualifiche dirigenziali e dirigenti, nel ricordare espressamente che la legge 127197 "stabilisce in dettaglio quali sono i provvedimenti che devono essere adottati dai dirigenti e che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale attribuisce l'adozione di detti provvedimenti ai responsabili dei servizi o degli uffici", aderendo così alle tesi dottrinarie che sostengono l'impossibilita di assegnare ai funzionari le responsabilità e funzioni dirigenziali, ove siano presenti qualifiche dirigenziali.