Italia Oggi, 4.4.01

Il Consiglio di stato ribadisce il divieto anche per il regime ante dpr 554/9

Incarichi di progettazione, no ad affidamenti fiduciari

DI LUIGI OLIVERI

L'affidamento degli incarichi di progettazione non può basarsi esclusivamente sul rapporto fiduciario tra ente appaltante e progettista.

Lo conferma il Consiglio di stato, con la sentenza della sezione V, 7 marzo 2001 n. 1339, pubblicata su www.giust.it, che ha respinto il ricorso in appello presentato da un comune avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la deliberazione di giunta di individuazione di progettisti, per carenza di predisposizione dei criteri di valutazione dei curricula.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la consolidata interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla questione degli affidamenti degli incarichi di progettazione.

Le p.a. appaltanti non possono affidare la progettazione solo in base al rapporto di fiducia intercorrente col tecnico.

Anche nel regime normativo precedente all'entrata in vigore del dpr 554/99, cui si riferisce la vertenza esaminata, infatti l'affidamento dell'incarico scaturiva da una procedura che pur semplificata rispetto alle gare di asta o licitazione, rientra comunque, si legge nella pronuncia, nel novero delle gare a evidenza pubblica.

L'incarico di progettazione pertanto, non dà vita a un'ipotesi speciale di ricorso alla trattativa privata diretta o fiduciaria, ancorché preceduta dalla pubblicazione di un bando.

Si è, insomma, in presenza di un procedimento paraconcorsuale, da svolgersi nel rispetto dei canoni delle gare, anche se la procedura di scelta del progettista in base ai curricula presentati dagli aspiranti non deve presentare le formalità di una procedura ristretta o aperta, ai sensi del dlgs 157/95.

E trattandosi di una procedura, l'amministrazione è tenuta anche nel caso dell'affidamento degli incarichi di progettazione al rispetto dei canoni di imparzialità e buona amministrazione.

Pertanto, ai fini della legittimità dell'aggiudicazione, le amministrazioni appaltanti sono tenute a definire e rendere conoscibili preventivamente ai partecipanti i criteri essenziali di valutazione da adottare nel compiere la scelta, in modo da consentire ai professionisti di utilizzarli nella redazione dei curricula e nel deposito della documentazione rilevante.

Ulteriore conseguenza è la necessità di dare un'adeguata pubblicità all'avviso di gara, che non può essere assicurata dalla mera esposizione all'albo pretorio.

Infine, la p.a. deve motivare specificamente sia le ragioni in base alle quali scelga il professionista al quale affidare l'incarico, sia le ragioni che la spingano a non accettare l'offerta degli altri.

Sicché un affidamento basato su generici e imprecisati apprezzamenti sulle capacità professionali del professionista prescelto è da ritenersi illegittimo.

Tanto più nel nuovo sistema delineato dal dpr 554/1999 che anche per gli incarichi sotto i 40 mila euro impone la specifica motivazione della scelta del professionista.