Italia Oggi 7/4/00

Il TAR Veneto esclude solo casi di conflitto con i doveri del rapporto di impiego

P.A., INCARICHI AI DIPENDENTI

Possibile lo svolgimento di prestazioni professionali

di Luigi Oliveri

Le amministrazioni possono attribuire ai propri dipendenti l'incarico di svolgere una prestazione di lavoro connessa al proprio status professionale, quale incarico professionale, purché estranea ai doveri derivanti dal rapporto d'impiego.

Lo ha stabilito la sezione I del Tar Veneto, con sentenza numero 2035/99, riferita al caso di un incarico professionale conferito dal sindaco di un comune a un proprio dipendente.

L'onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, secondo il Tar Veneto, opera pienamente e inderogabilmente nei casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile alle funzioni e alle competenze connesse con la categoria e il profilo professionale rivestito nell'ambito dell'ente medesimo, in base al contratto di lavoro. Tutte le attività e funzioni rientranti, quindi, nei compiti di servizio, possono essere remunerate esclusivamente attraverso il trattamento economico previsto dai contratti di lavoro.

E’, questa, del resto, la ratio alla base dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 29/93, a mente del quale le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Norma, questa, che se letta al contrario consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi ai propri dipendenti, a condizione che siano previsti o disciplinati normativamente, autorizzati e non compresi nei propri doveri d'ufficio. Al di fuori di tali doveri, dunque, è configurabile un incarico di tipo professionale anche a dipendenti dell'amministrazione medesima.

A questa conclusione giunge il giudice amministrativo veneto nel sottolineare che il principio dell'onnicomprensività "non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e non costituiscano comunque espletamento di compiti d'istituto". Spetta, evidentemente, a ciascun ente individuare con correttezza i casi nei quali sia possibile procedere a simili incarichi, con tutte le cautele del caso, da regolamentare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il concetto di compito d'istituto non dovrebbe limitarsi all'espletamento di specifiche mansioni, bensì al tipo di prestazioni professionali che la specifica categoria rivestita richiede al singolo dipendente, considerando che ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 29/93 il dipendente può essere adibito a tutte le mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. Pertanto è opportuno che l'incarico riguardi attività estranee alle mansioni in astratto ascrivibili alla categoria di inquadramento, come per esempio la realizzazione di un programma informatica da parte di un impiegato amministrativo.