Italia Oggi, 7.4.00

Il TAR Puglia sulla scelta fiduciaria dei professionisti

INCARICHI, GIUNTE OUT

L’affidamento compete ai dirigenti

Di LUIGI OLIVERI

Spetta esclusivamente ai dirigenti la competenza ad affidare incarichi ai professionisti, anche di natura fiduciaria. Il Tar Puglia-Bari, sezione II, con la sentenza 23/3/2000 n. 1248 (pubblicata sulla rivista Giust.it in www.giust.it) interviene su una questione ancora dibattuta in dottrina, per stabilire che agli incarichi non può provvedere la giunta, bensì la dirigenza. La sentenza si è pronunciata sul ricorso presentato da un professionista contro una deliberazione con la quale la giunta comunale aveva assegnato ad altro professionista un incarico di progettazione di un'opera, d'importo inferiore ai 40 mila ecu.

Incompetenza della giunta. Il Tar ha osservato che l'art. 51 della legge 142/90 è un'applicazione specificamente destinata agli enti locali del generale principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e gestione. La legge 127/97 nel descrivere le competenze dei dirigenti, secondo il Tar ha inteso accelerare l'attuazione di detto principio.

Statuti e regolamenti. La specificazione delle competenze minime ha consentito di superare la genericità della formulazione dell'art. 51 antecedente alla legge 127/97. L'art. 51, inoltre, limita statuto e regolamenti alla sola possibilità di individuare le modalità d'esercizio delle competenze. Dette modalità, però, anche se non richiamate dalla normativa autonoma dell'ente, non sono subordinate al recepimento da parte degli enti, perché l'immediata devoluzione delle competenze dirigenziali ai dirigenti deriva dalla legge. Il Tar di Bari precisa che statuti e regolamenti non sono abilitati a incidere sul catalogo delle attribuzioni dirigenziali, potendolo semmai ampliare, ma mai restringerlo per sottrazione di competenze in favore dell'organo politico. Ciò è confermato dalla norma interpretativa ex art. 45, comma 3, del dlgs 80/98: le disposizioni che conferiscono agli organi di governo gli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

La legge 265/99. Il Tar ha sottolineato come la legge 265/99 abbia completato il percorso che porta all'attribuzione alla dirigenza della competenza a incaricare i professionisti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, che impone agli amministratori di conformare il proprio comportamento al rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità loro e della dirigenza. Una scelta differente da parte di un ente potrebbe essere censurata per illegittimità dovuta anche alla violazione dell'art. 19, comma 3, legge 265.

Motivazione della scelta. Il Tar si è anche soffermato su un principio ribadito più volte dalla giurisprudenza. La scelta fiduciaria deve comunque essere fondata su una chiara motivazione. Che può anche essere succinta, ma tale da giustificare la scelta in relazione alla specifica competenza occorrente per lo specifico incarico da affidare. Il dirigente, pertanto, nell'assegnare l'incarico dovrà obbligatoriamente sempre evidenziare le ragioni, pena l'annullabilità per carenza assoluta di motivazione.