REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 11.2.1994, N. 109.

 

Art. 1 Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento comunale ha per oggetto la ripartizione e l’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109 in favore del responsabile unico del procedimento, degli incaricati della redazione del progetto di opere pubbliche, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché dei loro collaboratori.

 

Art. 2 Criteri informativi

  1. La ripartizione degli incentivi, fino a un massimo dell’1,5% dell’importo posto a base di gara di un’opera pubblica o di un lavoro, terrà conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da eseguire.

 

Art. 3 Quadri economici dei progetti

  1. Tutti i progetti di opera pubblica e di lavori pubblici redatti per conto del Comune di Salgareda devono contenere nel loro quadro economico di spesa una somma pari all’ 1,5% dell’importo posto a base di gara, da destinare agli incentivi di cui all’art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109.

 

Art. 4 Ripartizione degli incentivi

  1. La somma indicata nell’articolo precedente viene ripartita tra i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale nel modo seguente:

Tipo prestazione

Titolare firma

Collaboratori

Responsabilità del procedimento

 

 

Redazione del progetto

 

 

Redazione piano di sicurezza

 

 

Direzione dei lavori

 

 

Collaudo

 

 

 

Art. 5 Economie

  1. Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestaCzioni non eseguite dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Ente, costituiscono economie eventualmente riutilizzabili all’interno del quadro economico di spesa dell’opera o dei lavori pubblici di cui trattasi.

 

Art. 6 Atti di pianificazione urbanistica

  1. Il 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica è attribuita ai dipendenti comunali che li hanno redatto o che abbiano partecipato alla redazione, nel modo seguente:

Responsabile della redazione del piano

80% del 30% della tariffa professionale

Collaboratori del progettista

20% del 30% della tariffa professionale

Art. 7 Modalità di liquidazione

  1. La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal Direttore Generale dell’Ente, ove nominato, ovvero dal responsabile del servizio personale, mediante apposita determinazione, accertata l’esecuzione della prestazione.
  2. Per quanto riguarda la responsabilità unica del procedimento e la direzione dei lavori, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire ad ogni stato d’avanzamento lavori, proporzionalmente ai lavori eseguiti.

Art. 8 Norma transitoria

  1. Per le opere pubbliche e/o i lavori pubblici in corso alla data di esecutività del presente regolamento e qualora i relativi progetti siano stati approvati successivamente all’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 1994/109 nell’attuale formulazione, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizione che sia possibile reperire il finanziamento degli incentivi all’interno delle risorse già previste nel quadro economico di spesa dei progetti ed ivi già finanziate.

 

Art. 9 Disposizioni finali

  1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla esecutività della deliberazione che lo approva.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legge 11.02.1994 e successive modificazioni nonché le disposizioni del C.C.N.L. vigente nel tempo.