REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

di cui all’art. 18, comma 1 e 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni

con schema della deliberazione di approvazione

 

 

 

 

Premessa:

In seguito alle modifiche apportate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad opera dell’articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (in materia di quantificazione percentuale e di soggetti partecipanti alla ripartizione dell’incentivo) e alla luce delle esperienze applicative del periodo più recente, si è reso opportuno rivedere lo schema di regolamento attuativo della norma citata.

Con la proposta di regolamento si sono cercati di perseguire due obiettivi:

- tenere in considerazione tutti gli aspetti connessi alla costituzione, alla ripartizione e alla distribuzione del fondo, disciplinando anche gli incarichi collegiali, i tempi di esecuzione con le relative penalità, i tempi di erogazione, le spese accessorie, le prestazioni parziali ecc.;

- fare in modo che le disposizioni del regolamento potessero essere applicate, anche senza alcun adattamento particolare, alla totalità delle realtà locali, sia quelle dove l’ufficio tecnico è ridotto a una sola unità e sia quelle con strutture articolate e complesse.

Resta inteso che ogni singolo ente, in relazione ai modelli organizzativi adottati per i propri uffici e servizi, può comunque apportare quelle modifiche che ritenesse opportune per semplificare l’applicazione delle norme, ad esempio eliminando le tabelle di ripartizione e quelle di assegnazione dei termini e rinviando la loro determinazione specifica ad ogni singolo incarico, oppure sopprimendo la previsione di incarichi collegiali, o ancora unificando gli adempimenti e le spettanze del progettista con quelle del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio tecnico.

Con l’avvertenza però, in ordine all’ultima modifica indicata, che se tale semplificazione può sembrare opportuna (ma mai necessaria) nel momento contingente, per ricondurre le previsioni regolamentari all’aderenza formale alla situazione del singolo ufficio dov’è presente un solo addetto abilitato alla progettazione, potrebbe in futuro essere origine di difficoltà applicative o di contraddizioni qualora l’ufficio fosse modificato nella sua composizione o nella dotazione organica.

 

 

 

 

In appendice il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Deliberazione della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 1

DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede che una quota pari all’1,50 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro pubblici e il 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, siano destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, unitamente al responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ai loro eventuali collaboratori;

Premesso altresì che ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge citata, il fondo deve essere ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione;

Considerato che gli incarichi all’ufficio tecnico per la redazione dei progetti, o di parte di essi, nonché dei piani urbanistici, oggetto del regolamento, non sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 1, commi da 56 a 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché all’articolo 1, commi 56-bis e 58-bis della stessa legge, come introdotti dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Considerato altresì che all’individuazione del responsabile unico del procedimento

si è provveduto

(oppure)

si provvederà

con apposito atto del Sindaco ai sensi dell’articolo 36, comma 5-ter, della legge n. 142 del 1990;

(oppure)

con apposita deliberazione della Giunta comunale;

Considerato infine che la materia regolamentata non rientra tra quelle soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e che le norme regolamentari comunali da approvare sono conformi a quanto disposto dall’articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 127 del 1997 e sono soggette ai limiti di efficacia di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la proposta di regolamento come predisposta dagli uffici e dai servizi interessati;

Sentito il parere della rappresentanze sindacali competenti in materia di contrattazione decentrata;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta comunale, trattandosi di regolamento attinente l’autonomia organizzativa e contabile dell’ente, ai sensi, ex adverso, dell’articolo 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 29, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dell’articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisiti in data odierna il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio di ragioneria;

Con l’assistenza del Segretario comunale ai sensi dell’articolo 17, comma 68, primo periodo, della legge n. 127 del 1997;

Sentiti gli interventi …………………………………………………………………………

Sentita la replica de …………………………………………………………………………

Con voti favorevoli …....., contrari ……., astenuti ……., espressi in forma palese ai sensi di legge, su un numero di ………. componenti la Giunta comunale presenti,

DELIBERA

1)- di approvare il "Regolamento Comunale per la costituzione e la distribuzione del fondo di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109", composto da n. ….. pagine, recante la disciplina relativa alle modalità di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante la progettazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione urbanistica da parte dell’ufficio tecnico dell’ente, allegato al presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

2)- di dare atto che agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi in applicazione del regolamento qui approvato, verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994, ed assegnate ad apposita voce del bilancio;

3)- di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e dell’articolo 51, comma 3, lettera d), della legge n. 142 del 1990, come modificati rispettivamente dall’articolo 9, comma 6, e dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 127 del 1997.

 

 

 

COMUNE DI

   

Provincia di

   
       

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE

E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 1,

DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109

e successive modifiche e integrazioni

(fino alla legge 17 maggio 1999, n. 144)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione verticale

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

Art. 2.6 – Collaudi

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA’

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

Art. 3.4 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

Art. 3.5 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

Art. 5.2 – Oneri per l’iscrizione agli albi professionali

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull’applicazione del regolamento

Art. 6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Art. 6.3 – Entrata in vigore del regolamento

Allegati: tabella 1: Ripartizione verticale del fondo (articolo 2.1, comma 1)

tabella 2: Termini per la progettazione (articolo 3.1, comma 2)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente "legge").
  2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall’articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
  3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall’articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall’ufficio tecnico dell’amministrazione.
  4. Qualora nel corso della vigenza del regolamento sia introdotta, per i lavori pubblici, l’unità di valore DSP (diritti speciali di prelievo), tutti i valori già espressi in Euro devono intendersi espressi in DSP.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

  1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell’ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all’articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
  2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all’ente e non siano destinati all’acquisizione di pareri all’interno di una conferenza di servizi; ai fini della presente disposizione l’autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, e il parere di cui all’articolo 221 del testo unico leggi sanitarie approvato con r.d. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all’amministrazione.
  3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
  4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d’ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l’edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l’edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
  5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell’1,50 per cento sull’importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell’I.V.A.

2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull’importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell’1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell’importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell’articolo 1.2, comma 5, del regolamento.

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge, e assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all’ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del Responsabile del servizio tecnico, salvo che il Sindaco o, per esso, il Segretario comunale o il dirigente, abbiano ordinato allo stesso Responsabile di predisporre le procedure per l’individuazione di un professionista esterno da incaricare.

2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l’affidamento all’ufficio tecnico dell’ente sono conferiti con atto del Responsabile del Servizio tecnico, salva diversa determinazione in seguito all’accertamento dell’impossibilità dell’affidamento interno.

3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l’ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell’atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell’incarico, devono avere i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, della legge.

4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l’incarico in ogni momento.

5. Qualora il Responsabile del Servizio tecnico sia direttamente interessato all’affidamento come progettista, l’efficacia dell’atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell’ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o, per esso, dal Segretario comunale, qualora sia ritenuto che l’incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell’ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l’atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.

6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l’attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell’inizio di ogni prestazione; il Responsabile del Servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l’elenco dei partecipanti all’attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l’elenco può essere interno all’atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.

7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell’atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l’incarico anche al di fuori dell’orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell’ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell’incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al regolamento.

2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alla tabella B, di cui all’articolo 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, o alla tabella I.2 di cui all’articolo 59 della legge 2 marzo 1949 n. 144, o ad eventuali successive disposizioni regolanti la stessa materia, in relazione al titolo professionale del tecnico responsabile della prestazione.

3. L’eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all’articolo 1.4, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

1. Qualora all’ufficio tecnico dell’ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d’una delle prestazioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l’importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull’intero è determinata mediante l’applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.

2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell’articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Qualora l’incarico all’ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.

4. Non si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla tabella 1 quando l’ufficio tecnico svolga tutte le prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all’ampliamento o all’estensione dell’incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso il fondo incentivante è stabilito nella misura unica dell’1,50% dell’importo a base d’asta, anche se il collaudo di cui all’articolo 28 della legge sia affidato a terzi.

Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:

a)- il 15 % al responsabile unico del procedimento;

b)- il 60 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;

c)- il 20 % al rimanente personale dell’ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;

d)- il 10 % ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all’ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

a)- il 15 % al responsabile del procedimento;

b)- il 50 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l’atto, assumendone la responsabilità professionale;

c)- il 25 % al rimanente personale dell’ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell’atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;

d)- il 10 % ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all’ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

4. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) e al comma 2, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).

5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

6. La quota del 15 % del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 2, lettera a), è dovuta in ogni caso, anche qualora l’incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

  1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l’attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
  2. Qualora si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.
  3. In deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all’articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all’articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 3, l’onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.
  4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

  1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
  2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l’atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d’una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
  3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
  4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l’esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l’uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest’ultima e utilizzati dall’ufficio tecnico per l’espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 2.6 – Collaudo

1. L’affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all’attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell’intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 20% per i lavori di manutenzione eseguiti senza necessità di progetto esecutivo e del 25% per gli altri lavori.

 

 

 

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA’

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

  1. Nel provvedimento di affidamento dell’incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall’articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
  2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l’inefficacia dello stesso.
  3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Servizio tecnico per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall’organo che ha disposto l’affidamento per proroghe maggiori.
  4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l’ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l’ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
  5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell’incarico all’ufficio tecnico dell’ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l’incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all’esecuzione delle prestazioni.
  6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

  1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  2. a)- ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all’1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

    b)- ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;

    c)- ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all’affidamento per il quale si è verificato il ritardo;

    d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell’ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell’approvazione o dell’appalto all’anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

    e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l’amministrazione può revocare l’incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

  3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell’incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
  4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all’importo del fondo da ripartire, in relazione all’urgenza o all’importanza dell’intervento.
  5. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

 

Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

  1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a)- qualora l’inesatto adempimento sia sanabile senza l’approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

b)- qualora l’inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotto di un quarto;

c)- nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell’approvazione o dell’appalto all’anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotto della metà;

d)- qualora l’inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l’amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l’amministrazione può revocare l’incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. All’omissione dell’adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

  1. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell’amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
  2. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all’articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all’atto di pianificazione.

Art. 3.4 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a)- per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell’atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

b)- per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall’ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all’ente;

c)- per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori;

d)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori;

e)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo;

f)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo;

g)- per il collaudo, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo certificato.

2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

3. Per i soli progetti di lavori di importo a base d’asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dell’ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.

4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 3.5 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell’atto di pianificazione;

b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall’ordinamento, di approvazione dell’atto di pianificazione;

c)- per un quarto entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

a)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell’atto di pianificazione;

b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto di pianificazione.

3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

5. Nulla è dovuto per l’istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

  1. Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 3.4, comma 1, ovvero all’articolo 3.5, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
  2. Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 3.4, comma 1, ovvero all’articolo 3.5, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all’ultimazione della singola prestazione.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l’amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell’attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell’amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l’incarico è sospeso.
  4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l’atto di liquidazione all’ufficio di ragioneria indica distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
  5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l’emissione del mandato di pagamento di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

 

 

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell’ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, individuati nell’atto di conferimento di cui all’articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di pianificazione medesimi.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l’eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l’indicazione "Comune di ____________ - Ufficio tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l’ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell’incarico.

2. L’amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all’utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L’amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l’obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d’autore.

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

  1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell’ufficio tecnico incaricato della progettazione.

3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell’ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all’ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all’articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l’adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell’aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:

a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

b)- per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;

c)- per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.

d)- qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l’importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell’importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

 

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

  1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’amministrazione.
  2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’amministrazione.
  3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all’acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L’ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all’acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell’espletamento delle prestazioni.
  4. Con l’atto di conferimento di cui all’articolo 1.4, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all’espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
  5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell’atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l’espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l’iscrizione agli albi professionali

  1. Gli oneri per l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell’amministrazione.
  2. Sono altresì a carico dell’amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l’ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
  3. In ogni caso gli obblighi a carico dell’amministrazione cessano qualora:

a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;

b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;

c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di progettazione;

d)- per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;

e)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall’impiego per motivi disciplinari.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l’amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell’anno solare successivo al verificarsi dell’evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall’amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell’evento.

5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all’esercizio della libera professione ai sensi dell’articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l’iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell’amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.

2. Fino all’entrata in vigore di diverse norme legislative o regolamentari disciplinanti le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della stessa legge, l’assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l’entrata in vigore delle norme sopravvenute il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.

3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell’importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a base di gara, così stabilita:

a)- lavori di nuova costruzione 40 %

b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 50 %

c)- lavori di manutenzione straordinaria 20 %

d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 30 %

e)- altri lavori 40 %

4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell’incarico, sentito il responsabile unico del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.

5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro o superiore a 2 milioni di Euro.

6. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell’amministrazione nell’interesse della quale è redatto il progetto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull’applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio tecnico redige una relazione sommaria in ordine all’applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:

a)- indicazione delle prestazioni i progetti affidati nell’anno precedente, con il relativo importo base di gara;

b)- l’importo del fondo liquidato nell’anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell’anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell’ufficio tecnico.

2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.

3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall’ordinamento interno dell’ente.

4. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio tecnico, ovvero dell’unità operativa competente in materia di lavori pubblici, deve indicare all’ufficio di ragioneria l’importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

  1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.
  2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
  3. Qualora le aliquote dell’1,50 per cento di cui all’articolo 1.3, comma 1, e del 30 per cento di cui all’articolo 1.3, comma 2, del regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell’incentivo.

Art. 6.3 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell’ente.

 

 

TABELLA 1 (1)

RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO (articolo 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)

 

Coefficienti di riduzione in %

TOTALE DELLE PRESTAZIONI

Collaudo

livelli progettuali

Coordinamento sicurezza 494

Direzione dei lavori

e contabilità

preliminare

definitivo

esecutivo

In fase di progettazione (art. 4)

In fase di esecuzione (articolo 5)

Tipologia di lavori:

prestazioni:

Soggetti al decreto legislativo n. 494 del 1996

             

(3)

Lavori di manutenzione

parziali

15

30

(2)

10

20

25

100

20

Altri lavori

parziali

10

20

15

10

20

25

100

25

Esenti dal decreto legislativo n. 494 del 1996

             

(3)

Lavori di manutenzione

integrali

20

40

(2)

---

---

40

100

20

Altri lavori

parziali

15

25

25

---

---

35

100

25

Per l’esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all’incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: (Σ prestazioni parziali effettuate x (100+ Σ prestazioni parziali non effettuate))/100

TABELLA 2

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE (articolo 3.1, comma 2)

         
 

preliminare

definitivo

definitivo

ed esecutivo

esecutivo (4)

I valori sono considerati in Euro

I termini sono considerati in giorni

fino a 100.000

da 1000.000

a 1 milione

oltre 1 milione

fino a 100.000

da 1000.000

a 1 milione

oltre 1 milione

fino a 100.000

da 1000.000

a 1 milione

oltre 1 milione

fino a 100.000

da 1000.000

a 1 milione

oltre 1 milione

Tipologia di lavori:

Lavori di manutenzione (2)

10

15

25

20

40

50

---

--

(5)

---

---

---

Altri lavori

15

25

35

30

50

60

40

60

30

40

50

(1) Il coefficiente percentuale risultante deve essere sempre moltiplicato per l’aliquota dell’1,50%.

(2) I lavori di manutenzione straordinaria non necessitano di progettazione esecutiva.

(3) Il collaudo si ritiene estraneo al cumulo delle prestazioni in quanto, per ragioni di incompatibilità soggettiva, di norma è affidato ad uffici diversi e autonomi rispetto a quelli che hanno curato le altre prestazioni.

(4) Per lavori di importo a base d’asta superiore a 1 milione di Euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli progettuali

(5) Per lavori di importo a base d’asta superiore a 1 milione di Euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli progettuali.

 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 

 

 

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _______ in data ___________________

Esecutiva per decorrenza dei termini in data ____________

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Esposto all’albo pretorio per giorni 15 dal ____________ al _______________

Lì ___________ Il responsabile della pubblicazione: ___________________