CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

ART. …

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione.

  1. Il fondo di cui all’articolo18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 1,5% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro
  2. In conformità alle prescrizioni di cui all’art.13, comma 4, della Legge 17 Maggio 1999, n.144, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell’entità dei lavori e della complessità degli stessi.
  3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

  1. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d’asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso.

  1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell’ambito delle seguenti percentuali:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 

NUCLEO TECNICO

10%

 

 

 

55%

 

 

 

 

Progetto Preliminare

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Piano di Sicurezza

Collaboratori tecnici e amm.vi

10%

 

5%

10%

20%

10%

10%

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

30%

 

30%

COLLAUDO

5%

 

5%

TOTALE

100%

 

100%

  1. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all’art. 16 della Legge n. 109 del 11/2/94 e successive modifiche.
  2. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, determina la riduzione del compenso al personale degli Uffici Tecnici del Comune

 

ART. …

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione.

  1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall’Ufficio Tecnico del Comune di…………., il fondo di cui all’art. 18 della L. n.109 del 11/2/1994 e successive modifiche è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente

  1. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di…………………………, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:

  1. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° Dicembre 1969, n.6679.

  1. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969 n.6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell’art.5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio Comunale ovvero dell’Associazione per i piani d’area vasta, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, o dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile del Procedimento (...), al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

  1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell’ambito delle seguenti percentuali:

(in proporzione alla quantità e qualità

del lavoro svolto).

ART. …

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

 

  1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all’art.2, il personale interessato è quello individuato dall’art.18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.  
  2. La Giunta - sentito il Responsabile del settore - individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell’ente nell’ambito del programma dei lavori pubblici; inoltre, per ogni opera provvede a designare il Responsabile unico del Procedimento (art. 7 legge 109/94) nell’ambito dell’organico dell’Ente. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
  3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l’assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, I Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e I Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l’esecuzione di operazioni di supporto.
  4. Al Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l’onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell’opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. Il Responsabile del Procedimento, nell’ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.

  1. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a costituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti Il Direttore dei Lavori, I Direttori Operativi, Gli Ispettori di cantiere.
  2. La nomina dell’Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera. L’incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
  3. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento ad altri tecnici dell’Associazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3,ovvero, infine, a tecnici esterni.

  1. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta, o dalla Conferenza dei Sindaci per la pianificazione d’Area Vasta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.

  1. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario dell’Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
  2. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
  3. Quando l’opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti all’Associazione, ovvero per i piani d’area vasta, il Responsabile del Procedimento può essere motivatamente designato dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l’opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.
  4. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell’Ente e dell’Associazione Intercomunale, quando l’opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti all’Associazione, il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di lavoro previsto dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando i progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, Il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore, attingendo dal personale dipendente di altri Comuni aderenti all’Associazione, previa approvazione di atto di indirizzo !?! da parte della Conferenza dei Sindaci, sentiti i Dirigenti o i Responsabili dei Settori/Aree degli Enti interessati.
  5. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma ….. il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di pianificazione previsto dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando il progettista o il gruppo di progettazione ed i collaboratori tecnici ed amministrativi per l’elaborazione dei Piani d’area vasta.
  6. Il Responsabile del Procedimento, attraverso l’attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall’Associazione.
  7. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art.18 della Legge, relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l’opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti all’Associazione Intercomunale, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

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Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

  1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all’art.1 del presente regolamento.
  2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell’Ufficio Associato del Personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento.
  3. In nessun caso l’incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell’appalto dei lavori. Parimenti l’incentivo all’Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell’approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L’incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l’appalto e al 50% dopo il collaudo.
  4. L’importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell’ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI

PERCENTUALI

per la adozione del piano

50%

per la redazione di eventuali controdeduzioni

30%

ad avvenuta approvazione del piano da parte del C.C.

20%

Totale generale

 

  1. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

 

ART. …

Penalità

  1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari a 2 centesimi del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni.
  2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto art.2, comma 3.
  3.  

  4. E’ facoltà del Comune o dell’Associazione, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile del Procedimento ovvero rimuoverlo dall’incarico.
  5. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o, in sua assenza del Segretario, ovvero, nel caso di cui all’art. 2, comma 3, con atto della Conferenza dei Sindaci, su proposta del Sindaco di riferimento, sentito il Responsabile del Procedimento.
  6. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.