Italia Oggi, 18.2.00, pg 43

La riforma dell’ordinamento locale impone un adeguamento delle norme statutarie e di bilancio

PER I CONSIGLIERI FONDI E INDENNITA’

Le risorse ai servizi necessari per l’espletamento del mandato

Di GIUSEPPE RAMBAUDI

I consiglieri comunali hanno diritto a disporre dei servizi e delle risorse necessari per l'espletamento del loro mandato, oltre che del tempo necessario e di una indennità. Siamo dinanzi a una delle disposizioni più innovative, che si può peraltro considerare di applicazione diretta e immediata dei principi costituzionali, che è stata introdotta dalla legge n. 265/99. 1 comuni devono, di conseguenza, adeguare i propri bilanci, i propri regolamenti e gli statuti a questa come a tutte le nuove regole introdotte in tema di status dalla legge cosiddetta Napolitano Vigneii.

GLI ONERI PER I SERVIZI

Già nei bilanci preventivi del 2000 occorre inserire uno specifico capitolo, da collocare nell'ambito delle risorse per il funzionamento degli organi collegiali. La quantificazione concreta è ovviamente legata alla dimensione, alle condizioni finanziarie e alle scelte politiche dell'ente. Appare utile privilegiare la messa a disposizione di servizi reali, analoghi a quelli messi a disposizione dei dirigenti e dei responsabili, rispetto all'attribuzione di risorse. Tale previsione deve essere inserita, a mo' di voce per memoria, anche in assenza di una disposizione regolamentare e statutaria, così da consentire agevolmente una variazione nel corso dell'esercizio.

ILREGOLAMENTO SUI SERVIZI

Il regolamento, di regola quello sul funzionamento e sulla contabilità dei consigli, detterà la tipologia di servizi e di risorse messi a disposizione dei consiglieri, dei gruppi e del consiglio. Ma esso dovrà, soprattutto, dettare i criteri che devono presiedere alla loro utilizzazione. E’ questo un punto a cui dedicare la massima attenzione perché esso costituisce uno dei fattori di maggiore tensione. Spinta dei consigli ad avere una gestione diretta, pressioni più o meno esplicite degli esecutivi a condizionarne l'utilizzazione, preoccupazioni di legittimità. E, su tutto, il rischio di infliggere un duro colpo al principio della separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti o responsabili. Ricordiamo, al riguardo, che la norma non attribuisce in modo diretto ai componenti l'organo elettivo il potere di assumere direttamente impegni di spesa. Quindi, la strada "maestra" è costituita dalla indicazione di un meccanismo di rapporti basato sul modello della direttiva. E stata ipotizzata, ma si nutre qualche dubbio, la possibilità di attribuzione ai componenti l'organo politico di un ruolo simile all'agente contabile. Un punto di riferimento può essere costiluito dalle norme che regolano le spese di rappresentanza.

GLI OBIETTVI DEL DIRIGENTE

La accentuata valorizzazione dell'autononúa e del ruolo dei consigli determina conseguenze anche per il dirigente o responsabile cui è attiibuita la gestione del capitolo di spesa dedicato al funzionamento degli organi collegiali. Precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 265/99, infatti, tale figura aveva attiibuita la gestione di risorse che in buona parte erano vincolate (gettoni, indennità, rimborso dei permessi retribuiti, rimborsi spesa) e su cui la voce decisiva spettava comunque alla giunta. Oggi assumono un peso crescente le risorse non rigidamente vincolate e il punto di riferimento diventa il consiglio, il suo presidente, i gruppi ed i consiglieri. Da qui la opportunità di prevedere che tali soggetti partecipino in modo attivo alla "pesatura" della posizione ai fini della definizione della relativa indennità, alla definizione degli obiettivi e al controllo sulla loro realizzazione. La forma più idonea può essere quella di prevedere il parere preventivo alla approvazione degli obiettivi del dirigente preposto al servizio degli organi collegiali ed il loro coinvolgimento, informazione e parere, sulla valutazione.

L'ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

La legge n. 265/99 non chiarisce se l'obbligo di astensione dei consiglieri dalla discussione e dalla votazione di strumenti urbanistici in caso che essi abbiano una correlazione immediata e diretta con interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado si limiti solo al piano regolatore generale o si estenda anche agli strumenti che hanno un carattere attuativo. Il tema può essere oggetto di specifica disposizione da inserire nel regolamento sul funzionamento dei consigli.

L'ASTENSIONE DEL SINDACO

La legge prevede che i componenti la giunta comunale con competenza nei settori della urbanistica, edilizia e lavori pubblici si debbano astenere dall'esercizio di attività professionale in tali settori nell'ambito del territorio comunale. La norma si applica tanto al sindaco quanto agli assessori. Il sindaco può essere sottratto a tale obbligo se ha attribuito uno specifico incarico ad un assessore. Appare opportuno che tale incarico comprenda anche la presidenza della commissione edilizia.

L'ASTENSIONE DEGLI ASSESSORI

L'applicazione dell'obbligo di astensione dei sindaci e dei componenti la giunta nei settori urbanistico, edilizio e dei lavori pubblici impone uno specifico adempimento: l'acquisizione di una dichiarazione da parte dei soggetti interessati che essi si astengono dall'esercizio della professione. La sostanziale carenza di sanzioni alla violazione dell'obbligo di astensione impone questa forma di autotutela da parte dei singoli enti. Il segretario e i dirigenti competenti nei settori specifici e nel settore dei cosiddetti affari generali si debbono ritenere in tal senso legittimati direttamente dalla normativa.