ITALIA OGGI Venerdì 1 Dicembre 2000 ENTI LOCALI

Nella preintesa sul contratto, siglata il 24/11, si profilano alcuni benefici di rilievo per la categoria

Indennita’ dei segretari, sindaci liberi

L’unico vincolo agli incrementi è la capacità di spesa dell’ente

DI GIUSEPPE ALESSANDRI

Saranno soltanto i vincoli della capacità di spesa degli enti locali a limitare i compensi per le indennità di posizione e di direzione generale ai segretari comunali.

E’ questo il reale e concreto beneficio per la categoria, derivante dalla preintesa sul contratto collettivo nazionale di lavoro siglata da Aran e sindacati il 24/11/2000.

La retribuzione di posizione, infatti, pur definita dalle tabelle allegate al contratto in relazione alle dimensioni dell'ente, potrà sempre essere incrementata dall'ente, senza alcun limite, anche se a tale fine la contrattazione decentrata a livello nazionale dovrà stabilire i criteri e i parametri che possono consentire agli enti questi incrementi.

Molto opportuna, a questo proposito, è stata la scelta di demandare la definizione dei criteri alla contrattazione integrativa.

Infatti, in sede decentrata la delegazione trattante di parte pubblica è composta da rappresentanti dell'Anci e dell'Upi, nonche dell'Agenzia per la gestione dei segretari comunali, soggetti dei quali fanno parte proprio molti segretari comunali, mentre nei consigli di amministrazione dell'Agenzia sono presenti in gran numero i rappresentanti delle sigle sindacali dei segretari che si ritrovano dall'altra parte del tavolo. Non dovrebbe essere troppo difficile, date le circostanze, trovare intese che consentano agevolmente agli enti locali di superare senza difficoltà ostacoli all'incremento della retribuzione di posizione, senza limiti che non derivino dalla capacita contrattuale del singolo segretario rispetto all'ente.

Si consente, pertanto, a ciascun segretario di valorizzare sia la propria professionalità, sia l'intesa col sindaco che lo nomina fiduciariamente, intesa che potrà essere tangibilmente sottolineata dagli incrementi retributivi.

Inoltre, il contratto non prevede alcun limite per la retribuzione aggiuntiva eventualmente attribuibile per il conferimento della funzione di direttore generale, se non, ancora una volta, quello derivante dalle capacità di spesa.

Insomma, le prospettive per i segretari che dimostrino una buona intesa politico-amministrativa con il sindaco o il presidente della provincia che li nomini appaiono interessanti.

Anche perché il contratto sancisce la formula del "galleggiamento, ripresa dal vecchio sistema retributivo del pubblico impiego antecedente alla riforma del 1983; il contratto, infatti, prevede che gli enti enti assicurano, altresì, sempre nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che il trattamento economico complessivo del segretario non sia inferiore a quello stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Occorre chiedersi se, per garantire che il trattamento economico complessivo del segretario sia parificato alla funzione dirigenziale più alta, oltre al galleggiamento sia anche possibile la previsione di un limite alle indennità dirigenziali, in modo che esse non superino quelle del segretario, nell'ipotesi in cui il bilancio non consenta per varie ragioni l'incremento della spesa, ferma restando, comunque, l'ulteriore retribuibilità per (incarico di direzione generale.

Non è prevista, invece, alcuna formula di equiparazione o rapporto del trattamento economico del segretario rispetto a quello del direttore generale, qualora questo sia nominato dall'esterno.

I benefici economici, che in sede di prima applicazione del contratto appaiono maggiormente consistenti per gli ex segretari capo, possono essere interessanti anche per gli altri segretari comunali, con (applicazione degli istituti contrattuali.

Anche perchè l’indennità di risultato, che nel precedente sistema era poco più che simbolica, viene parametrata all'intero monte salari del segretario e non solo all'indennità di posizione, come avviene per i dirigenti e per le posizioni organizzative, pur non potendo superare il 10% del medesimo monte, soglia che, comunque, appare congrua, anche se evidentemente sarebbe stato possibile ottenere di più.

Nota in parte stonata del contratto è la previsione che per (assegnazione della retribuzione di risultato gli enti utilizzino, con gli opportuni adattamenti, la disciplina prevista dal dlgs 286/99, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati necessari alla valutazione dell'attività del segretario.

I segretari, dunque, saranno soggetti a loro volta a misurazione delle proprie capacità, il che pone problemi ai fini della composizione dei nuclei di valutazione, ma anche di coerenza con lo status.

Non è, infatti, prevista la revoca dell'incarico per mancato raggiungimento dei risultati: si sarebbe potuto, pertanto, connettere la retribuzione di risultato automaticamente alla mancata revoca.

Ai segretari verrà assicurato l'aggiornamento professionale, non solo con gli istituti derivanti dalla legge sui congedi parentali e per la formazione, ma anche dall'espresso obbligo di partecipare, per almeno 20 giornate all'anno, alle iniziative formative della scuola superiore di formazione, con oneri integralmente a carico degli enti locali, che dovranno considerare le giornate di formazione come lavorative a tutti gli effetti, e provvedere alla copertura dei costi, in aggiunta alla quota da versare all’Agenzia, una par della quale da essa girata alla scuola di formazione, che può così contare su basi economiche certe perla propria attività di formazione.

Un'interessante novità è data dall'eliminazione del vincolo delle 36 ore lavorative settimanali: i segretari potranno organizzare in maniera flessibile il proprio orario, in relazione alle esigenze dell'ufficio, cosa che risulterà molto utile soprattutto per le sedi convenzionate, in quanto i sindaci non potranno vincolare la prestazione lavorative dei segretari alla presenza in servizio per un certo numero di ore.

Basterà la presenza necessaria al conseguimento dei risultati. Un'altra novità riguarda la procedura di nomina, in quanto il contratto prevede come regola l'invio, da parte dell'agenzia, dei curriculum aggiornati ai sindaci che avviino la procedura per l'individuazione del nuovo segretario. Pertanto l'acquisizione del curriculum diviene una fase necessaria della procedura.

In ogni caso, questo non dovrebbe costituire un problema per gli ex segretari capo: la sanatoria operata dal contratto dei provvedimenti di nomina negli enti con oltre 10 mila abitanti e l'espressa eliminazione della necessita di ottenere l'idoneità per coloro che abbiano conseguito un'anzianità di almeno 9 anni e 6 mesi al 31/12/2000, consente loro di competere ad armi pari anche nei riguardi di coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nella corrispondente fascia o per aver superato il concorso da segretario generale, o per aver conseguito l'idoneità, col superamento dei corsi.