L'indennità esalta il ruolo gestionale

DI GIUSEPPE R.AMBAUDI

L'introduzione delle indennità di posizione e di risultato per i segretari comunali modifica il contenuto della loro prestazione professionale, spingendo in direzione della prevalenza dei compiti gestionali.

La previsione di tali nuove forme di retribuzione accessoria pone problemi sulla loro permanenza nei nuclei di valutazione dei singoli comuni, pone le basi per una revoca anticipata in caso di mancato raggiungimento dei risultati e accentua la tendenza alla disomogeneità nei trattamenti economici sulla base delle scelte dei singoli enti e della contrattazione individuale.

La previsione delle indennità di posizione e di risultato costituisce perciò uno degli elementi più innovativi del contratto dei segretari che è stato siglato nello scorso mese di febbraio e che, per diventare operativo, attende il vaglio della Corte dei conti.

Questo dato è emerso nel corso della giornata di studio che l'Agenzia dei segretari regionali della Lombardia, con la collaborazione di ItaliaOggi, ha tenuto a Milano mercoledì 14 maggio.

L'istituzione della retribuzione di posizione e di risultato per i segretari ha una grande importanza perché muta radicalmente le forme di trattamento economico e la qualità stessa del rapporto con l'ente.

Prevedere un peso crescente per il trattamento economico accessorio significa collegare in modo più diretto il segretario, il dirigente e l'incaricato di posizioni organizzative alle scelte dell'ente e porre così le premesse per una sua partecipazione più diretta e attiva all'attività amministrativa.

Si evidenzia così in termini netti sul terreno economico che vi è un legame diretto tra le scelte degli organi politici e l'attività dei vertici burocratici.

L'introduzione dell'indennità di risultato e di quella di posizione danno una definizione completamente diversa della nozione di trattamento economico accessorio in chiave di superamento di ogni impostazione di uniformità e in favore dell'ingresso di logiche di tipo aziendale, quale è la logica del "si sale e si scende".

La retribuzione di posizione sostituisce la precedente indennità di direzione e ingloba lo straordinario.

Essa viene decisa dai singoli enti, con una deliberazione per la quale è competente la giunta.

Il Ccnl la prevede in una misura minima obbligatoria, che è fissata dal contratto in modo articolato sulla base dei tre livelli in cui è articolata la categoria.

Il contratto integrativo nazionale che l'Agenzia dei segretari e le organizzazioni sindacali sono chiamate a stipulare dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo definirà i criteri e i parametri delle maggiorazioni.

Nell'applicazione dell'indennità di posizione i singoli enti dovranno tenere conto della rilevanza delle funzioni attribuite ai segretari e delle disponibilità finanziarie dell'ente.

Si fornisce cioè una sollecitazione non obbligatoria agli enti a procedere a una graduazione del peso dell'indennità in ragione dei compiti effettivamente svolti.

La retribuzione di risultato costituisce un obbligo per i singoli enti.

Essa viene quantificata dal contratto nella misura massima, peraltro assai consistente essendo il limite posto nel 10% del monte salari del segretario, ma non nella misura minima.

L'utilizzazione della dizione assai ampia del monte salari sconta sicuramente l'esclusione dei diritti di segreteria, ma sembra inglobare tutto il resto, cioè anche l'indennità che spetta ai segretari titolari di convenzioni tra più comuni

E’ evidente che ogni ente, e per esso la giunta, fissa l'indennità in modo autonomo, il che vale anche per i segretari titolari di convenzioni con la condizione che non si superi nel complesso il tetto massimo posto dal contratto. Due i criteri indicati dal contratto: tenere conto delle funzioni e dei compiti esercitati e finanziare gli oneri con risorse di bilancio.

Il richiamo ai compiti attribuiti si riferisce, essenzialmente, all'attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi; attribuzione che non è remunerata in modo autonomo, ma nell'ambito della retribuzione di risultato.

L'introduzione di tali indennità determina conseguenze sulla permanenza dei segretari nei nuclei di valutazione, in particolare di quelli costituiti in un solo ente.

Un'indagine condotta da Ancitel sui nuclei di valutazione dei comuni ha messo in rilievo che nel 30% dei casi i segretari sono componenti dei nuclei.

Siamo quindi dinanzi a un problema di dimensioni assai rilevanti, visto che si determina una condizione di sostanziale incompatibilità per i nuclei costituiti in un solo ente.

Un'ulteriore conseguenza si determina in tema di possibilità di revoca anticipata dei segretari per il mancato raggiungimento degli obiettivi: esito che si determina in ragione dei principi generali posti tanto dal dlgs n. 29/1993 che dal dlgs n. 267/2000 che come specificazione della violazione dei doveri di ufficio prevista dalla normativa come ipotesi specifica di revoca anticipata.