IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ - 27.11.2000

ENTI LOCALI

Giurisprudenza - Sentenza sulla mancata sanatoria di inquadramenti illegittimi

Colpevoli gli enti che "coprono> posizioni irregolari del personale

Continuare ad erogare il maggior trattamento economico conseguito per effetto di un inquadramento illegittimo a un dipendente comunale che non abbia superato o non abbia voluto partecipare al concorso di sanatoria degli inquadramenti illegittimi del personale degli enti locali può comportare la responsabilità degli amministratori o dei dirigenti del Comune che abbiano consentito l'erogazione.

Ne consegue l'obbligo, per questi ultimi, di risarcire il danno subito dalle finanze dell'ente locale in relazione alle somme indebitamente erogate al .dipendente, non potendosi invocare, a giustificazione dell'erogazione del maggior compenso, né il divieto di indebito arricchimento del Comune a fronte delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, ne un presunto diritto acquisito di quest'ultimo alle mansioni esercitate o alla qualifica conferita illegittimamente.

Lo ha stabilito la sentenza n. 41 di maggio 2000 della sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, la quale ha affermato che < la sanatoria di illegittimi inquadramenti degli enti locali prevista dall'articolo 6 della legge 127/97, presuppone il superamento del concorso bandito dall'ente locale, cosicché sussiste la responsabilità degli amministratori o dei funzionari del Comune, in relazione alle loro specifiche competenze al riguardo, per la continuazione dell'erogazione del maggior trattamento economico precedentemente conseguito a un dipendente che non abbia superato il concorso di sanatoria o che non abbia potuto o voluto parteciparvi. Nè, per escludere la responsabilità amministrativa degli amministratori o dei funzionari comunali competenti, possono essere invocati il principio dell'indebito arricchimento del Comune in base all'articolo 2041 del Codice civile in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, o un preteso diritto acquisito del dipendente stesso alle mansioni esercitate o alla qualifica conferita illegittimamente in base all'articolo 2103 del Codice civile, non essendo detta normativa privatistica applicabile nel campo dei rapporti di diritto pubblico caratterizzati da precise scelte legislative o contrattuali collettive e dal vincolo del rispetto dei limiti di erogazione di denaro pubblico imposti dal bilancio".

Il fenomeno degli inquadramenti illegittimi negli enti locali è stato oggetto, in passato, di vari tentativi di sanatoria non sempre andati a buon fine, tanto che una precedente disposizione di sanatoria degli inquadramenti illegittimi, finì, proprio su sollecitazione della sezione giurisdizionale campana della Corte dei conti, innanzi alla Corte costituzionale, che con sentenza n. 1 del 1996 dichiarò la norma costituzionalmente illegittima. Allo scopo di porre fine al fenomeno e di sanare definitivamente le situazioni pregresse si è poi pervenuti all'approvazione della disposizione di cui all'articolo 6 della legge n. 127/97, che ha previsto che gli inquadramenti illegittimi fossero sanati, entro un termine peraltro più volte prorogato, mediante appositi concorsi riservati.

Se proprio per sanare gli, inquadramenti illegittimi è stato previsto un particolare procedimento, mediante l'indizione e il superamento di appositi concorsi riservati, è chiaro che non è consentito continuare a erogare un maggior trattamento economico a favore di un dipendente il cui inquadramento illegittimo non sia stato sanato o perché non abbia superato il concorso di sanatoria o perché non abbia potuto o voluto parteciparvi, o perché l'ente locale non lo abbia indetto.

Non c'è da meravigliarsi, pertanto se, a fronte dell'erogazione di un maggiore trattamento economico da considerare ormai non dovuto, e quindi ingiustificato, la sezione campana della Corte dei conti abbia condannato gli amministratori e i funzionari del Comune responsabili di tale erogazione a risarcire il danno subito dalle finanze comunali per effetto del maggiore esborso di somme non dovute.

TOMMASO MIELE