IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ 12.3.01

ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA • Una sentenza della Corte dei conti sugli effetti della sanatoria :

anche

Inquadramenti illegittimi: salvi anche i trattamenti economici

La sanatoria degli inquadramenti illegittimi del personale degli enti locali comporta non solo la sanatoria delle singole posizioni giuridiche dei dipendenti interessati, ma anche quella degli effetti economici dannosi prodotti dagli inquadramenti stessi.

Sempre che questi ultimi abbiano provocato solo uno scorrimento all'interno della pianta organica e non abbiano comportato la creazione di nuovi posti, in aggiunta e al di fuori del numero complessivo dei posti previsti nella pianta organica dell'ente locale.

In tale ultimo caso, infatti, la sanatoria, pur sanando le posizioni giuridiche dei singoli dipendenti, non si estende anche ai pregressi effetti economici dannosi prodotti dagli inquadramenti illegittimi, che pertanto, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'affermazione della responsabilità amministrativa, devono essere risarciti da coloro che abbiano deliberato gli inquadramenti illegittimi da cui sia derivato il danno o che a essi abbiano dato esecuzione senza opporre resistenza.

È questo il principio affermato dalla sentenza 21/2001 del 12 febbraio 2001 della sezione giurisdizionale per la Regione Molise della Corte dei conti.

La Corte - chiamata a giudicare il sindaco, il dirigente del settore Ragioneria e il segretario comunale di un Comune molisano convenuti in giudizio dalla Procura regionale della stessa Corte per il danno subito dalle finanze comunali in relazione ai maggiori oneri connessi agli inquadramenti illegittimi di alcuni dipendenti comunali in posizione apicale, successivamente sanati - ha affermato che "allorché gli inquadramenti illegittimi abbiano provocato solo uno scorrimento all'interno della pianta organica, senza la creazione di posti aggiuntivi, la sanatoria prevista dall'articolo 6, comma 17, della legge n. 127/97 deve ritenersi estesa anche ai pregressi effetti economici dannosi connessi agli inquadramenti sanati, dovendosi ritenere che la sanatoria non si estende agli effetti economici dannosi pregressi prodotti dagli inquadramenti illegittimi solo allorché gli stessi abbiano determinato la creazione di nuovi posti, in aggiunta e al di fuori del numero complessivo dei posti previsti nella pianta organica dell'ente locale".

A tale conclusione i giudici sono pervenuti dopo aver considerato che, attraverso la previsione della particolare procedura di sanatoria prevista dalla legge 127/97, il legislatore ha voluto chiudere definitivamente l'annosa questione degli inquadramenti illegittimi:

    1. con riferimento agli effetti giuridici, sanando gli inquadramenti e salvaguardando le posizioni soggettive degli interessati attraverso l'annullamento dei provvedimenti illegittimi e la rinnovazione degli inquadramenti attraverso una nuova procedura concorsuale; p
    2. con riferimento agli effetti economici, in tal modo sanando "a posteriori" l'indebita corresponsione delle differenze stipendiali erogate per effetto degli inquadramenti illegittimamente disposti, sempreché questi non abbiano comportato oneri aggiuntivi permanenti per le finanze comunali per effetto della creazione di nuovi posti.

A sostegno di quanto affermato i giudici molisani hanno considerato altresì che lo stesso legislatore, nel prevedere l'annullamento degli inquadramenti illegittimi e la contestuale indizione dei concorsi per i posti resisi in tal modo disponibili, ha stabilito espressamente che "fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'annullamento, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico".

TOMMASO MIELE