Italia Oggi 27.2.01

Tar Lombardia sulle responsabilità del proprietario del suolo contaminato

Solo il soggetto che inquina è obbligato alla bonifica

DI GIANFRANCO DI RAGO

Gli interventi di bonifica delle aree inquinate gravano direttamente sull'autore dell'inquinamento.

Mentre il proprietario della zona interessata può essere chiamato in causa soltanto se gli può essere mosso un rimprovero almeno a titolo di colpa.

Tuttavia quest'ultimo dev'essere avvisato dell'emissione dell'ordinanza, in modo da essere informato delle conseguenze che potrebbe subire in caso di intervento sostitutivo della,p.a.

Sono queste le precisazioni contenute nella sentenza n. 987 del 13 febbraio 2001 pronunciata dalla prima sezione del Tar Lombardia (e leggibile integralmente sul sito www.giust.it).

La responsabilità del proprietario dell'area.

Molto interessanti sono le considerazioni operate dai giudici in relazione alle responsabilità del proprietario dell'area inquinata.

Nella sentenza viene ribadito che gli obblighi di bonifica e ripristino del sito sono a carico dell'autore dell'inquinamento, secondo il noto principio comunitario.

Ne consegue che un'ordinanza di bonifica indirizzata direttamente al proprietario deve considerarsi illegittima.

Quest'ultimo, infatti, può essere ritenuto responsabile solo nell'ipotesi in cui allo stesso sia possibile muouere un rimprovero almeno a titolo di colpa.

E così, per esempio, nel caso in cui questi svolga un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., ovvero ricorra l’ipotesi di culpa in vigilando di cui all'art. 2051 c.c. che, tuttavia, puntualizzano i giudici, non fissa un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma pone una semplice presunzione di colpevolezza.

Di conseguenza il proprietario non è obbligato alla bonifica dell'area se non è, nello stesso tempo, anche autore dell'inquinamento.

Tuttavia, puntualizzano i giudici, il soggetto che ha la proprietà del terreno deve essere comunque informato, mediante la notifica dell'ordinanza di bonifica. Infatti l'attuale disciplina prevede che, ove l'inquinatore non abbia ottemperato all'ordine, possa essere la stessa pubblica amministrazione, in caso di contemporanea inattività anche del proprietario, a procedere d'ufficio alla bonifica dell'area.

L'eventuale intervento sostitutivo del comune o della regione comporta in capo a essi l’acquisto di un privilegio speciale immobiliare, a garanzia delle spese sostenute.

Altra possibile conseguenza è l'iscrizione di un onere reale sull'area inquinata, con una serie di pesanti conseguenze sul regime di trasferibilità del terreno.

In conclusione, il proprietario dell'area può anche decidere di rimanere inattivo.

Tuttavia in caso di inottemperanza o di non individuabilità dell'inquinatore corre il rischio di non poter trasferire il bene e perfino di perderlo, ove la p.a. decida di portare a compimento le azioni esecutive per il recupero delle spese sostenute nelle operazioni di bonifica.

Il proprietario, quindi, dev'essere avvisato dell'ordinanza di bonifica, ma non può essere il diretto destinatario dell'ordine, pena l’illegittimità del provvedimento.

Applicabilità del dlgs 22/97 e del dm 471/99.

Nella sentenza il Tar si è anche occupato della questione dell'applicabilità temporale della nuova normativa.

Secondo i giudici lombardi le norme in materia di bonifica dei siti inquinati, in quanto finalizzate al risanamento delle aree contaminate, si applicano anche alle attività avvenute prima della loro entrata in vigore, a condizione che la situazione di inquinamento persista e non sia ancora stata eliminata.

"In questo senso", si legge nella sentenza, "non può definirsi retroattiva la normativa, ma piuttosto vanno giudicati perduranti e in atto i livelli d'inquinamento".