ITALIA OGGI - Giovedì 14 Dicembre 2000

GIUSTIZIA E SOCIETA’

APPALTII Sentenze Cds e Tar sulle licitazioni accelerate

No agli inviti lumaca

Le p. a. devono usare fax ed e-mail

DI GIANNI MACHEDA

Bocciate le convocazioni-lumaca negli appalti pubblici.

In caso di licitazione privata con procedura accelerata, la pubblica amministrazione non può invitare le imprese a presentare la propria offerta con una raccomandata, ma deve invece utilizzare mezzi più veloci, come la postacelere, il fax o l'e-mail.

A pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, il Consiglio di Stato-sezione IV (sentenza 20 ottobre 2000, n. 5622) e il Tar Puglia-Bari-sezione lI (sentenza 6 dicembre 2000, n. 4621) hanno precisato quali procedure le pubbliche amministrazioni debbano adottare per la comunicazione degli inviti a presentare l'offerta nel caso di licitazione privata con procedura accelerata.

Le pronunce (ambedue pubblicate sul sito www.giust.it) costituiscono importanti specificazioni dei principi contenuti nella disciplina comunitaria e nazionale.

La direttiva Cee n. 92/50, all'art. 20, comma 3, si era limitata ad affermare il "dovere funzionale" per l'amministrazione di comunicare l'invito alla gara attraverso "i canali più rapidi possibili".

Una locuzione pari pari ripetuta anche nell'art. 10, comma 11, del decreto legislativo n. 157/95, che però individuava tra questi mezzi rapidi telegrammi, telescritti, telecopie e telefono.

Il Consiglio di stato ha, ovviamente, escluso che la raccomandata, semplice o anche espressa, possa rientrare tra gli strumenti veloci previsti dalle norme comunitarie e nazionali.

Rispetto alla raccomandata "esistono ormai", osserva il collegio, "mezzi assai più rapidi".

E infatti, prendendo come spunto la previsione contenuta nel dlgs 157/95, i giudici di palazzo Spada hanno "analogicamente" esteso il concetto di trasmissione rapida anche al servizio di postacelere (che garantisce contrattualmente il recapito della missiva entro 24/48 ore) e ad altri strumenti "non meno veloci di trasmissione degli inviti alla gara, quali fax, telex ecc.".

Sulla base di queste premesse, la sentenza ha respinto l'appello proposto dalla regione Calabria contro una decisione del Tar Calabria, che aveva accolto un ricorso di una compagnia assicurativa contro una delibera di giunta che aggiudicava a un'altra società la licitazione privata per l'appalto del servizio di assicurazione della responsabilità civile di alunni, docenti e personale Ata della scuola.

Qualche settimana dopo, anche il Tribunale amministrativo regionale della Puglia è intervenuto sullo stesso tema, riprendendo in gran parte i contenuti della pronuncia del Consiglio di stato e approfondendoli per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione utilizzabili.

"L'amministrazione", si legge nella sentenza, "deve darsi carico di prescegliere tra i vari mezzi di comunicazione quello che in concreto risulti più idoneo allo scopo, utilizzando canali di particolare celerità (es. postacelere, telex, e-mail ecc.) che diano garanzia di tempestività e comprovata ricezione da parte delle imprese invitate".

Per questa ragione, i giudici pugliesi hanno bocciato un comune che aveva spedito l’invito alla licitazione con raccomandata, non consentendo così a un'impresa di provvedere entro i termini all'invio della propria offerta.