ITALIA OGGI, 9 AGOSTO 2000

 

Oggi la firma finale di Aran e sindacati sull’accordo che introduce l’istituto nel pubblico impiego

IL LAVORO IN AFFITTO DEBUTTA NELLA P.A.

Sì ai lavoratori interinali fino al 7% del personale in servizio

Vigili urbani e infermieri in affitto per far fronte a situazioni di lavoro eccezionali

 

 

Vigili urbani infermieri operatori ecologici, personale delle Usl potranno essere presi in affitto" dagli enti pubblici per smaltire carichi da lavoro eccezionali.

Il lavoro interinale debutta infatti anche nella pubblica amministrazione. Per fare fronte a situazioni di urgenza o di carattere non continuativo oppure a cadenza periodica, gli enti pubblici potranno usufruire di personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Con la firma definitiva di oggi, da parte di Aran e sindacati, del contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del lavoro interinale arriva anche nella pubblica amministrazione l’istituto introdotto dalla legge n. 196/97, il cosiddetto pacchetto Treu, anche se saranno poi le singole amministrazioni in sede di contrattazione decentrata a definire le modalità applicative del lavoro in affitto.

L’intesa che ha già avuto il benestare della corte dei Conti dopo il via libera del consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 15 luglio), è stata voluta in particolare dagli enti locali (qualche comune, come quello di Salerno, già utilizza lavoro in affitto grazie a un accordo locale) e potrebbe portare nel 2000 a circa 150 mila assunzioni con contratto di lavoro temporaneo.

Il limite.

I lavoratori in affitto non potranno superare il tetto del 7% calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all’unità superiore.

Ma i diversi comparti potranno stabilire con un accordo di aumentare la percentuale fissata dall’accordo quadro, ovvero introdurre casi di esclusioni ulteriori rispetto a quelli generali.

L’intesa, comunque, prevede che tali assunzioni siano legate a esigenze particolari e circoscritte nel tempo. Il ricorso al lavoro in affitto sarà infatti consentito, si legge nell’accordo, "per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso il reclutamento ordinario".

In ogni caso, però, i lavoratori interinali non potranno in alcun modo essere utilizzati per sopperire stabilmente e continuativamente alle carenze di organico.

Le garanzie per i lavoratori. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività presso l’amministrazione, avranno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi premi di produttività.

La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzatine delle amministrazioni, determinerà specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.

I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo avranno diritto a partecipare, presso l’amministrazione utilizzatrice, alle assemblee sindacali che riguardino la generalità dei dipendenti e avranno anche diritto a usufruire di aspettative e permessi sindacali previsti per la generalità dei dipendenti.

Il monitoraggio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniranno informazioni all’Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale, sull’andamento a consuntivo, nell‘anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

È prevista, inoltre, la costituzione di un osservatorio intercompartimentale, con carattere di sperimentalità e senza oneri di spesa, per la raccolta di dati e informazioni sulle esperienze realizzate. Entro il 31 dicembre del 2001 le parti si incontreranno per una verifica congiunta sul ricorso al lavoro temporaneo nel primo biennio di attuazione.